mercoledì 8 giugno 2011

"La Nazione" articolo del 8 Giugno 2011

Acam, Morgillo rivela «Dieci giorni per salvare l’accordo con Hera»

Fonte: valdimagranews.it

INTERVISTA PUBBLICA ALL’ALLENDE


SANITA’, commercio, waterfront, nomine, candidature, elezioni, crisi economica. Un panorama ad ampio raggio, quello sorvolato dal vice presidentedella Regione, Luigi Morgillo che, «provocato» in un’intervista pubblica al Centro Allende dalle domande di due giornalisti — il capo della redazione spezzina de La Nazione, Franco Antola, e quello de Il secolo XIX, Filippo Paganini — ha toccato anche i temi più caldi dell’attualità politica. Compreso il nodo Acam. Con una «rivelazione»: «Filse deve accendere la fideiussione bancaria entro dieci giorni — ha detto Morgillo — altrimenti l’accordo Acam-Hera rischia di saltare».
IL TEMA dell’incontro era “La città che vorrei”, e ha radunato un folto pubblico al Centro Allende, tra politici, sostenitori, rappresentanti delle istituzioni e delle categorie economiche. «Entro il 20 giugno la finanziaria della Regione Liguria deve versare alla banca quei 10 milioni di euro a titolo di garanzia fideiussoria — ha chiarito Morgillo — , derivanti dalla cessione dei beni della multiutility spezzina andati in vendita, altrimenti il piano di aggregazione rischia di essere compromesso. Non voglio passare per il “becchino” di Acam , così come non vogliamo passare per i responsabili del patatrac, ma la situazione è delicata e spero si concluda nei migliori dei modi».
Questione Acam a parte, l’incontro di lunedì sera, introdotto da Matteo Ridolfi, ha acceso i riflettori su numerosi aspetti, come la necessità di rivendicare un percorso comune per stoppare la disoccupazione dei giovani laureati, autentica emergenza spezzina. «Spezia è popolata da molti anziani, ci sono parecchie abitazioni “vuote” e troppi giovani costretti a emigrare per cercare lavoro: facciamo in modo di fermare questa rotta», ha detto Morgillo, che alla domanda del responsabile della nostra redazione sulle concrete proposte lavorative, ha risposto: «Il distretto delle tecnologie marine così come il Polo Marconi, due opportunità per una cerchia ristretta di persone. Dobbiamo piuttosto sollecitare la Marina Militare affinché Spezia diventi il centro di formazione professionale dei militari del futuro. Custodiamo preziosamente Fincantieri, abbiamo aree a disposizione, e poi Snam e Enel…mi chiedo, perché i centri dove ci sono i cervelli devono trovarsi altrove?».
Laura Provitina

sabato 28 maggio 2011

"Il Secolo XIX" articolo del 28 Maggio 2011

Raccolta differenziata al palo

Fonte: valdimagranews.it

SMACCO PER L’AMMINISTRAZIONE GUIDATA DAL SINDACO ABRUZZO

VEZZANO ESCLUSO DAI COMUNI VIRTUOSI

AI TEMPI del sindaco Paola Giannarelli, nel 2005, il Comune di Vezzano Ligure era stato fra i fondatori dell’associazione dei “Comuni virtuosi”. Ora il comitato direttivo della rete ha approvato all’unanimità l’espulsione del Comune, che “ha scelto dimettere in campo progetti e una strategia diverse da quelle contenute nello statuto e nel manifesto”. E’ stata una decisione sofferta, spiega l’associazione, ma inevitabile. Vezzano era stato protagonista, insieme a Colorno (Pr),Monsano (An) e Melpignano (Lr) dell’esperienza, basata su“uno scambio di progettualità e buona gestione della cosa pubblica, che partiva dalle rispettive sperimentazioni in campo ambientale”. Il Comune, cittadina di circa 7.500 abitanti, era stato “motore trainante di un percorso di contaminazione di buone prassi nel campo soprattutto dell’efficienza energetica e della bioedilizia”. I progetti vezzanesi avevano riguardato un nuovo regolamento edilizio comunale, la sperimentazione in una frazione del paese della raccolta differenziata spinta, l’introduzione di prodotti locali e biologici nelle mense scolastiche, l’uso dell’acqua del rubinetto e la riscoperta delle fonti naturali presenti in paese. Dal 2009, con il cambio al vertice, è iniziato “un cambio radicale nei rapporti”. «Fino a quel momento il Comune aveva sempre partecipato attivamente alle attività del coordinamento e della rete, portando idee e proposte – accusa l’associazione – dal 2009 invece il Comune di Vezzano Ligure ha ritenuto evidentemente del tutto inutile portare avanti il rapporto di collaborazione reciproca ».L’accusa:è venuto meno anche il minimo rispetto istituzionale, nei rapporti, oltre ad un radicale cambio di impostazione rispetto alle politiche ambientali. Il presidente Gianluca Fioretti ha scritto al sindaco Abruzzo, tre mesi fa, per esprimere rammarico: «Apprendere, dopo sei anni, che il suo Comune si attesta ad una percentuale di raccolta differenziata ferma al 25% rappresenta,oltre che lo specchio di una immobilità, politica e progettuale, verso un nuovo sistema di raccolta porta a porta, anche un pessimo risultato», ha rilevato, fra l’altro. Vezzano Ligure non ha ritenuto di voler rispondere alla lettera, e l’associazione ha deciso per l’espulsione, attraverso il coordinamento, retto da Marco Boschini: «Pur rispettandole scelte e l’autonomia di ogni ente locale socio – ha scritto –non possiamo certo permetterci di far perdere di credibilità al progetto complessivo della rete, a fronte delle tante segnalazioni dei cittadini.Non possiamo più annoverare tra i nostri Comuni membri, una realtà come quella di Vezzano che persegue un modello di sviluppo non in linea con la filosofia e i principi ispiratori dei Comuni Virtuosi».

venerdì 27 maggio 2011

"La Nazione" articolo del 27 Maggio 2011

Slitta l’accordo tra Acam e Hera Arriva un prestito della banche

Fonte: valdimagranews.it

Risanamento: rinviato a luglio l’ingresso della multiservizi emiliana

NON SARA’ maggio il mese della firma sull’accordo quadro tra Acam ed Hera, secondo il memorandum siglato qualche mese fa tra le due aziende multiservizi. Il rinvio non dovrebbe comunque rappresentare un freno al percorso finalizzato alla fusione per incorporazione della società spezzina con il colosso emiliano, avviato anche per sanare il pesante deficit finanziario dell’azienda di via Picco stimato attorno ai 300 milioni. Spezia e Bologna hanno fatto slittare, d’accordo, il cronoprogramma per questioni tecniche e burocratiche. Il tempo per definire la costituzione delle due società delle reti (nei settori acquedotti e impianti di trattamento rifiuti da parte dei Comuni) si è rivelato più lungo del previsto. Bisognerà, probabilmente, attendere il mese di luglio, prima che sia messo nero su bianco ai punti base del memorandum e quindi all’ingresso di Hera in Acam spa (si parla di una percentuale iniziale del 49 per cento) con una ricapitalizzazione di 10 milioni. Nel frattempo, un’altra notizia significativa sotto il profilo economico, consente ad Acam di respirare una nuova boccata d’ossigeno finanziaria. Si tratta di un prestito bancario di circa sette milioni. Sarebbe legato a un’anticipazione sulla vendita di immobili in carico all’azienda di via Picco, tra cui la sede principale (che resterebbe poi all’Acam grazie a un contratto di affitto). Vendita per la quale ha preso il via la procedura di bando pubblico. Secondo indiscrezioni Filse, la finanziaria regionale, sarebbe poi pronta ad acquisire il patrimonio immobiliare di Acam per 21 milioni. Nel frattempo l’Acam e i Comuni stanno lavorando a completare il memorandum siglato con Hera. Il documento prevede il trasferimento di circa 160 milioni di debito in carico ai Comuni per effetto del passaggio di mano della rete degli acquedotti e dell’impianto di Saliceti alle amministrazioni comunali. Prevede inoltre l’avvio delle procedure per mettere a disposizione due discariche, individuate a Saturnia e Rocchetta Vara. Un capitolo quello dei siti di servizio assai spinoso e al centro di polemiche. Salvo imprevisti, l’incorporazione di Acam in Hera dovrebbe poi avvenire nel 2012. «Siamo attenti — osserva Pierluigi Peracchini, segretario generale della Cisl — all’evoluzione della situazione di Acam. La seguiamo con molta preoccupazione sperando che alla fine non siano i cittadini o i lavoratori a pagare». Peracchini continua il pressing perchè «non resti al palo l’azione di responsabilità contro chi ha causato il dissesto finanziario dell’Acam». Sotto il profilo occupazionale, il sindacato parte dall’accordo di San Valentino del 2009 che non prevede alcun licenziamento dei circa mille dipendenti della multiservizi spezzina. Il piano di riorganizzazione dell’azienda fissa in 175 unità la riduzione del personale entro il 2015. Un taglio che dovrebbe essere assorbito da accompagnamenti alla pensione. Ferma per il momento la trattativa per i contratti di solidarietà bocciata dalle organizzazioni.
Manrico Parma

mercoledì 27 aprile 2011

"Il Secolo XIX" articolo del 27 Aprile 2011

«Acam - Hera a rischio dopo il no di Rocchetta»

Fonte: valdimagranews.it

FRIJIA (PDL) SUL PIANO RIFIUTI

Polemiche per lo stop alla discarica di inerti

«LA DECISIONE dell'amministrazione comunale di Rocchetta Vara che ha detto no agli inerti di Acam rende ancora più evidente quanto la gestione Fiasella - Federici di questi anni sotto il profilo Acam - Gestione rifiuti sia carente, superficiale e faccia acqua da tutte le parti». A sparare a zero è il consigliere comunale del Pdl Maria Grazia Frijia che si dice «molto preoccupata perché La decisione del comune di Rocchetta Vara di bloccare la discarica di servizio rende di fatto inapplicabile il Piano dei Rifiuti stabilito dalla Provincia, che tra l'altro già entro dicembre 2009 doveva trovare una soluzione, e potrebbe compromettere l'accordo Hera- Acam». A questo punto l'ipotesi Rocchetta è tramontata, la discarica della Gronda è impraticabile. «Rimane solo Saturnia –precisa Frijia– Con la mia interrogazione chiedo quindi all'amministrazione comunale spezzina se abbia valutato l'ipotesi che da sola Saturnia sia in grado di soddisfare gli impegni presi con Hera per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti ». «Certo è che dopo anni di discussioni– afferma ancora l'esponente del Pdl – la sinistra spezzina non solo si è resa responsabile del disastro di Acam, ma ha anche reso il nostro territorio non autosufficiente per lo smaltimento dei rifiuti. Dopo quattro anni di mandato la Giunta Fiasella non è riuscita nemmeno a individuare il sito idoneo alla discarica di servizio prevista dalla legge. Ora che Rocchetta ha detto no e la bassa Val di Vara si è già mobilitata contro la riapertura della discarica di Vallescura, dovranno essere nuovamente gli abitanti di Pitelli a dover sopportare il peso degli inerti dei rifiuti di tutta la provincia?». Infatti il consigliere comunale del Pdl fa sapere che , con il suo documento, ha chiesto se sia intenzione del Comune della Spezia prendere qualche tipo di iniziativa rispetto all'operato della Provincia «che si è dimostrata inadempiente ed incapace». «Non ci vengano a dire che siamo noi che "gufiamo" contro l'accordo Acam- Hera – conclude il consigliere comunale del Pdl – quando invece è proprio la Sinistra spezzina a non riuscire a mantenere fede agli impegni presi e si dimostra così incapace di fare quello che si prefigge. Federici e Fiasella hanno fatto i conti senza l'oste e con la loro solita arroganza pesando di riuscire sempre a farla franca hanno messo il nostro territorio in una condizione di grave empasse».

venerdì 1 aprile 2011

TAR per la Liguria (Sezione Prima) n. 353/06

Fonte: giustizia-amministrativa.it [formato DOC - 90 Kb]

R.G.R. 104/2006
N. 353 SENT.
ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima,
composto dai Magistrati:
- Renato Vivenzio – Presidente
- Antonio Bianchi – Consigliere
- Davide Ponte – I° Referendario – rel. est.
Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n.104/2006 RG. Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Adriano rocedimen, Sandra Novani, Alberto Ragadini, Paolo Ferrari, Roberta Lombardo, Pierluigi Vasini, Annarosa Matafù, Giovanni Albano, Maria Elisa Tomaselli, Stefano Ferrari, Paola Tasso, Maria Elisabetta Quadrelli, Daniela Anna Tavilla, rappresentati e difesi dall’avv. Daniele Granara, presso lo studio del quale sono rocedimentali domiciliati in Genova, via San Vincenzo 2/8;

contro

Provincia di La Spezia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Barbieri, Veronica Allegri, con domicilio eletto in Genova, Via dei Mille 9, presso la Segreteria del Tar;
Comune di Vezzano Ligure, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Furio Rappelli, con domicilio eletto presso l’Avv. Piera Sommovigo in Genova, via Corsica, 21/20;
Comune di Santo Stefano di Magra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Casano presso lo studio del quale è selettivamente domiciliato in Genova, via Palestro n. 2;
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, Azienda Unita’ Sanitaria Locale N. 5 “Spezzino”, Agenzia Regionale Per La Protezione dell’Ambiente Ligure – A.r.p.a.l., Societa’ Autostrada Ligure Toscana – S.a.l.t., Ente Nazionale Per Le Strade – A.n.a.s. Spa, Conferenza dei Servizi c/o Provincia di La Spezia, Comando dei Vigili del Fuoco, Societa’ di Valorizzazione Aree Retroportuali – S.v.a.r. Srl; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituitisi in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova V.le Brigate Partigiane 2;

e nei confronti di

Acam Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Piera Sommovigo, presso lo studio dei quali è selettivamente domiciliato in Genova, via Corsica,21/18-20;

per l’annullamento

della determinazione del dirigente dell’area ambiente della Provincia della Spezia n. 170 del 29.09.2005, area 08, prot. n. 39163, pubblicata sul B.U.R.L. n. 50, parte II, del 14.12.2005, avente ad oggetto approvazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure presentato da ACAM s.p.a. ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 34 della L.R. n. 18/1999 nonchè
per l’ previa sospensione, delle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi del 16.09.2004, aventi ad oggetto “Conferenza Provinciale ex art. 34 L.R. n. 18/99 e art. 27 D.Lgs, n. 22/1997 e ss.mm.ii. – Progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure” e per l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connesso, ed in particolare: degli atti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 16.12.2003; degli atti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 4/05/2004; degli atti della Conferenza dei Servizi istruttoria dell’8.07.2004, del parere della Regione Liguria riguardante la variante urbanistica; della deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 2.08.2004 recante pronuncia di compatibilità ambientale condizionata; del nulla osta dell’ANAS in ordine alla fascia di rispetto autostradale; del parere favorevole condizionato di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia con nota prot. n. 4362/P del 17.11.2004 e di ogni altro atto preparatorio,presupposto, inerente e/o connesso, cognito o non.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni comunali. Provinciali e statali intimate;
viste le memorie difensive;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore per la pubblica udienza del 23 marzo 2006 il giudice Dr. Davide Ponte;
uditi altresì i procuratori delle parti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti, nella rispettiva qualità di Comitato per la tutela dei valori ambientali della zona e di proprietari di immobili siti nei territori comunali di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra nella zona della piana delimitata dall’autostrada Genova – Rosignano, nel ribadire quanto già posto a fondamento del gravame proposto avverso la prima autorizzazione dell’impianto in questione, esponevano che in data 30\4\98 la Regione Liguria, i Comuni di Santo Stefano magra e di Vezzano ligure, l’Autorità portuale di La Spezia e la Salt S.p.a. stipulavano un accordo di programma teso: a prevedere l’assetto complessivo delle aree; ad insediare un autoparco per i mezzi pesanti pesanti nell’area del comune di Vezzano, come supporto logistico per lo sviluppo delle attività retroportuali; a completare l’assetto infrastrutturale del retroporto, con previsione di nuova viabilità per la distribuzione e la connessione tra le varie funzioni presenti nell’area; a realizzare una serie di edifici produttivi a ridosso dell’esistente piana intermodale quale prima fase operativa del futuro retroporto. A tal fine l’accordo apportava varianti agli strumenti urbanistici vigenti dei comuni odierni intimati (Vezzano e Santo Stefano Magra) e comportava l’approvazione dello strumento attuativo di inziativa pubblica per l’attuazione della zona D3R e relative aree di servizio, con contestuale rilascio della autorizzazione di massima della Regione, trattandosi di piano particolareggiato di interesse regionale, e dell’autorizzazione paesistica per la realizzazione dei seguenti interventi pubblici e privati: viabilità di connessione dell’autoparco con la bretella autostradale e tramite di connessione con la piastra intermodale in corso di realizzazione; varianti planimetriche ai progetti del retroporto e della suddetta piastra già approvati con DPGR 662\96.
L’attuazione degli interventi era affidata alla società odierna controinteressata, costituita con la partecipazione del Comune di Santo Stefano Magra, ad eccezione dell’autoparco la cui realizzazione era affidata alla società A.SP..
Per ciò che concerne un’area sita in comune di Vezzano, in località Saliceti – Vedicela, l’Acam S.p.a. Predisponeva altresì un progetto definitivo per la costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di Cdr ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 22\97.
All’esito positivo del relativo procedimento in conferenza di servizi (in sede referente, datate 16\12\2003, 4\5 e 8\72004, in sede deliberantedatata 16\9\2004), la Giunta provinciale di La Spezia deliberava di approvare ed autorizzare la realizzazione del suddetto impianto, sottoponendolo a ventuno prescrizioni e dando atto della circostanza per cui l’approvazione costituisce altresì variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Vezzano.
Tale atto era oggetto di impugnativa decisa con sentenza 5\11\2005 n. 1429 di questo Tribunale che, in accoglimento dei motivi di incompetenza ed alla carenza di adeguate misure di pubblicità delle varianti urbanistiche, lo annullava.
Con il provvedimento di cui in epigrafe, datato 29\9\2005 e pubblicato sul bollettino ufficiale regionale del 14\12\2005, il dirigente dell’area ambiente della Provincia intimata convalidava la delibera di Giunta suddetta, annullata dalla sentenza 1429 cit., approvava il progetto ed autorizzava la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti urbani e produzione CDR.
All’atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:
- in via di illegittimità derivata gli stessi vizi già dedotti con il precedente gravame r.g. n. 274\2005, oggetto della sentenza 1429 cit.;
- violazione dell’art. 21 nonies comma 2 l. 241\90, eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità manifesta, in quanto alla data della pubblicazione del provvedimento di convalida l’atto convalidato era stato annullato in sede giurisdizionale per vizi diversi;
- violazione degli artt. 21 nonies cit., 6 l. 249\68 e 107 commi 2 e 3 lett. F) d.lgs. 267\2000, nonché dei principi in materia di ratifica degli atti amministrativi, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste, trattandosi di incompetenza assoluta;
- violazione degli artt. 27 comma 5 d.lgs. 22\97, 34 comma 5 l.r. 18\99, 8 e 9 l. 1150\42 nonché 59 l.r. 36\97, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto, in quanto l’approvazione del progetto da parte della Provincia ha costituito variante al PRG di Vezzano senza il rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale;
- violazione degli artt. 27 e 28 d.lgs. 22\97, 34 l.r. 18\99, 1 ss. D.lgs. 152\99, 142 lett c) e 146 d.lgs. 42\2004, eccesso di potere per difetto di presupposto, istruttoria e motivazione in ordine alla compatibilità paesaggistica e idrogeologica dell’intervento;
- violazione degli artt. 7 ss. L. 241\90 e dei principi in materia di procedimento amministrativo, eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca ed illogicità manifesta, per mancato rispetto delle garanzie partecipative in capo a soggetti interessati quali i ricorrenti avverso l’atto convalidato.
Veniva altresì formulata domanda di risarcimento dei danni conseguentemente patiti.
Il Comune di Vezzano, la Provincia di La Spezia e la società controinteressata, costituitisi in giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.
Il Comune di SantoStefano Magra, costituitosi in giudizio, chiedeva l’accoglimento del gravame.
Con ordinanza cautelare n.70\2006 questo Tribunale amministrativo regionale disponeva la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, fissando contestualmente la discussione del merito ex art. 23 bis l. 1034\71.
Alla pubblica udienza del 23\3\2006 la causa passava in decisione.

D I R I T T O

La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione, proposta dal Comitato Vivere bene la macchia e da alcuni privati residenti o proprietari di immobili siti in un ambito territoriale limitrofo all’intervento de quo, del provvedimento di convalida dei precedenti atti concernenti l’approvazione del progetto definitivo per la costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di Cdr ai sensi degli artt. 27 d.lgs. 22\97 e 34 l.r. 34\99, già oggetto della sentenza di annullamento n. 1429 del 5\11\2005 di questo Tribunale.
Il reiterare delle eccezioni preliminari da parte della Provincia di La Spezia già esaminate nel precedente giudizio ne impone il riesame. Peraltro, sul punto e sulle ulteriori questioni già affrontate in quella sede, in assenza di elementi nuovi, occorre rinviare a quanto già evidenziato con la medesima sentenza 1429.
2. In via preliminare vanno quindi nuovamente esaminate le diverse eccezioni formulate in termini di inammissibilità del gravame sotto vari profili comunque ricollegabili alla carenza del necessario interesse ad agire in capo ai diversi soggetti ricorrenti.
Al riguardo, va distinta la situazione giuridica soggettiva azionata dai ricorrenti nel caso de quo in due diverse situazioni.
2.1 In primo luogo, viene in rilievo il “Comitato vivere bene la macchia” il quale, nella prospettazione ricorrente, agisce in quanto costituito per la salvaguardia e la tutela dei valori ambientali, paesistici e naturalistici della zona interessata dall’intervento, che condizionano la qualità della vita. Pertanto, tale soggetto fonda la propria asserita legittimazione quale ente esponenziale di interessi diffusi sul territorio interessato aventi natura ambientale.
In linea generale, la giurisprudenza prevalente espressa anche da questo Tribunale ha avuto modo di ribadire che un ente privato è comunque legittimato a ricorrere in giudizio, indipendentemente dalla sua specifica natura giuridica, pur non compreso tra le associazioni individuate ai sensi dell’art. 13, l. n. 349 del 1986, quando sussistano una serie di elementi: il perseguimento in modo non occasionale di obiettivi di tutela ambientale; l’ente abbia un adeguato grado di stabilità, un sufficiente livello di rappresentatività, un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato l’ambiente od il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 22 giugno 2004, n. 1020 e 18 marzo 2004 n. 267, Consiglio Stato, sez. VI, 7 febbraio 1996, n. 182 e T.A.R. Marche, 22 febbraio 2002, n. 184). Tali elementi trovano attualmente un ulteriore seppur parziale (in termini di interesse di rilievo giuridico e di stretta connessione all’ambito dell’autorizzazione paesaggistica) conforto normativo nell’art. 146 comma 11 d.lgs. 42\2004.
Nel caso di specie peraltro, coma già statuito in fattispecie analoga relativa all’attuazione dell’accordo di programma ed al medesimo Comitato (sentenza 1080 del 2005), va esclusa la sussistenza della invocata legittimazione in capo al Comitato odierno ricorrente a cagione dell’assenza di concreti elementi di prova in base ai quali dedurre gli elementi suddetti, in specie in ordine alla stabilità, alla non occasionalità dell’azione ed alla effettiva rappresentatività dell’ente privato.
Invero, in tali situazioni va ribadito che l’esplicita legittimazione al ricorso prevista a favore delle associazioni ambientaliste di dimensione nazionale non esclude la legittimazione, limitata al fine dispiegare un intervento “ad adiuvandum”, di organismi, comitati o associazioni che si costituiscano in ambito territoriale al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio, ove non solo il loro statuto ma i loro programmi e le loro attività risultino effettivamente orientati nel senso di voler proteggere l’ambiente e la salute nella data località (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657). Tuttavia, a fini di legittimazione occorre dimostrare la sussistenza dei presupposti sopra richiamati, privi di concreta prova nella presente fattispecie.
Incidentalmente, va evidenziato come nel caso de quo ai fini in esame non assuma rilievo l’insussistenza del vincolo paesaggistico nell’area dell’intervento, emersa all’esito dell’istruttoria e su cui si avrà modo di approfondire in seguito, in quanto le associazioni ambientali sono legittimate ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo ogni provvedimento autoritativo che incida sull’ambiente, anche se lo specifico bene oggetto del provvedimento impugnato non sia stato sottoposto ad uno specifico vincolo (ad esempio, paesistico, archeologico, idrogeologico) (cfr. altresì in materia Consiglio Stato sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2030 e TAR Liguria n. 1080\2005). Nel caso di specie, infatti, la natura dell’impianto, dei materiali trattati e le relative emissioni (al riguardo la lettura del provvedimento di produzione cdr), nonché le caratteristiche della zona interessata, caratterizzata altresì da insediamenti residenziali, confermano il rilievo dell’intervento e degli interessi coinvolti; in proposito, l’esame della stessa autorizzazione impugnata in via principale mette in evidenza le previste attività di trasporto e trattamento rifiuti, coinvolgenti evidentemente la tutela della salubrità ambientale, anche in assenza di espresse tutele paesaggistiche. In generale, in merito alla distinta, pur se connessa, tutela dell’ambiente e dei beni culturali è sufficiente richiamare l’art. 117 comma 2 lett. S) della Cost., il quale prevede “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”; in ordine all’attuazione di tale norma ed all’autonomia dei profili concernenti i beni culturali in senso lato, fra cui rientrano i beni paesaggistici, va richiamato lo stesso codice dei beni culturali di cui al d.lgs. 42 del 2004; da ciò non può che derivare l’autonomia dei profili di tutela della salubrità ambientale da quelli, comunque connessi, relativi alla sussistenza di un vincolo paesaggistico, già evidentemente conosciuta dal legislatore (cfr. ad es. l’art. 6 l. 349 del 1986 che prevede in caso di valutazione di impatto ambientale la concorrente competenza dei Ministeri dell’ambiente, per i profili di salubrità ambientale, e per i beni culturali, per i profili paesaggistici in senso stretto).
2.2 In secondo luogo, viene in considerazione la situazione facente capo agli odierni ricorrenti che agiscono quali privati residenti in prossimità dell’intervento contestato; a quest’ultimo riguardo, assumono preminente rilievo le specifiche e non contestate affermazioni contenute in ricorso nonché gli elementi concreti forniti in ordine alla residenza ed alla collocazione dei relativi immobili nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’intervento. Ciò appare sufficiente in termini di legittimazione al ricorso, in considerazione della sussistenza del relativo necessario interesse giuridico, a fini di contestazione dei profili sia di carattere urbanistico che di rilievo ambientale sopra enucleati.
Sotto il primo profilo, costituisce jus receptum quello in base al quale il proprietario dell’immobile viciniore o finitimo a quello oggetto dell’intervento edilizio assentito con i titoli in contestazione, è legittimato ad impugnarli, per la tutela dei valori urbanistici garantiti dalle prescrizioni vigenti in materia (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1467).
Più in particolare, e in termini rilevanti sotto entrambi i profili (urbanistico e di salubrità ambientale) per ciò che concerne la natura del provvedimento di autorizzazione impugnato e dell’impianto di cui si è così autorizzata la realizzazione, è sufficiente richiamare l’opinione espressa da questo Tribunale e dalla stessa prevalente giurisprudenza amministrativa a tenore della quale sono legittimati ad impugnare un’autorizzazione all’esercizio di un impianto di smaltimento di rifiuti i cittadini residenti nelle vicinanze dell’impianto stesso a tutela del proprio diritto alla salute (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. IV, 31 agosto 2004, n. 5715 e T.A.R. Liguria, sez. I, 25 maggio 2004, n. 813).
Nel caso de quo gli odierni ricorrenti sono titolari di un interesse qualificato ad opporsi all’approvazione del progetto di realizzazione dell’impianto in esame, che si reputano adottati “contra legem” o in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, interesse il quale ricorre allorché sussista uno stabile collegamento fra il soggetto agente e la zona incisa dall’assentita concessione, con particolare riferimento ai residenti nelle aree limitrofe a quella in cui sorge l’impianto assentito, senza che peraltro debba esser data dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale (cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 28 gennaio 2004, n. 104 e Consiglio Stato, sez. V, 15 settembre 2003, n. 5172).
Invero, l’analisi della documentazione versata in atti conferma come i ricorrenti privati proprietari siano residenti in zona prossima all’impianto: alcuni (residenti in via Prima piano Vezzano) addirittura nelle immediate vicinanze; gli altri, pur se formalmente residenti nel territorio del comune di Santo Stefano Magra, verrebbero a subire analoghi effetti in considerazione della natura dell’impianto, dei materiali e delle emissioni previste nonché delle caratteristiche della zona. A quest’ultimo proposito, va evidenziato come l’intervento in esame si collochi nell’ambito di un più ampio progetto (ricollegabile all’accordo di programma del 1998) teso ad incidere e modificare la destinazione e le caratteristiche dell’intera area coinvolgente i territori dei comuni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Magra.
Tale legittimazione non può che ritenersi estesa, in specie in ipotesi di rilevanti trasformazioni urbanistiche dell’area interessata quale quella di specie, avverso gli atti di pianificazione urbanistica in variante nonché attuativa, in quanto costituenti i provvedimenti presupposti per la realizzazione concreta degli interventi assentiti; in materia la costante opinione giurisprudenziale ha avuto più volte modo di affermare che sussiste l’interesse all’impugnazione della variante di piano regolatore anche da parte del soggetto che è proprietario di aree diverse da quelle direttamente incise dalle varie previsioni urbanistiche, allorché tali previsioni abbiano comunque rilevanza sul godimento e sul valore di mercato di dette diverse aree e sugli interessi del loro proprietario (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 21 dicembre 1992, n. 1543). La rilevanza di tali principi nel caso di specie emerge dalla semplice considerazione che l’approvazione del progetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale vigente.
In definitiva, l’approvazione di un impianto di grande rilievo ed impatto come quello in esame coinvolge gli interessi di carattere sia ambientale (anche indipendenti dai profili paesaggistici) che urbanistico, sulla cui autonomia e considerazione è sufficiente anche qui richiamare i distinti ambiti in cui sono presi in considerazione dal legislatore costituzionale (art. 117 comma 2 lett s, per la tutela dell’ambiente, art. 117 comma 3 per il governo del territorio), in ordine ai quali l’ordinamento riconosce tutela giurisdizionale in capo ai cittadini residenti o proprietari di immobili in zona quali portatori di specifiche situazioni giuridiche soggettive, ben individuabili.
In ordine ai rischi per la salubrità ambientale e per la sostenibilità urbanistica paventati dai ricorrenti nel caso di specie a sostegno della suddetta legittimazione, va ribadito quanto già evidenziato relativamente alle attività di trasporto dei rifiuti, di stoccaggio, di trattamento e raffinazione degli stessi, di produzione di cdr nonché di pressatura e di uscita del materiale stesso, chiaramente individuabili da una attenta lettura degli atti impugnati.
2.4 Ad analoghe conclusioni positive in ordine alla sussistenza della legittimazione deve giungersi per la società ricorrente la quale, nel gestire un esercizio commerciale in loco, assume la connotazione di soggetto giuridico con stabile collegamento, con la conseguenza che per essa valgono le considerazioni sin qui svolte in ordine agli altri proprietari di immobili in zona limitrofa all’intervento.
2.5 La natura e la qualificazione espressa in termini di convalida dell’atto impugnato comportano altresì l’infondatezza dell’eccezione preliminare di irricevibilità per tardività, in quanto il termine per impugnare decorre nel caso de quo non certo dalla mera pubblicazione all’albo pretorio provinciale quanto piuttosto dalla piena conoscenza in capo ai soggetti direttamente interessati, sia sotto un profilo formale in quanto espressamente indicati dall’atto (gli odierni ricorrenti), sia sotto un profilo sostanziale in quanto destinatari degli effetti pregiudizievoli dell’atto che verrebbe a superare il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale.
3. Passando all’analisi del merito, lo stesso appare fondato sotto gli assorbenti profili di cui al secondo ed al sesto motivo di gravame.
3.1 Dalle stesse premesse di cui alla narrativa in fatto emerge come il provvedimento impugnato abbia ad oggetto la convalida della precedente deliberazione di Giunta annullata con la sentenza 1429 e l’approvazione del progetto per la realizzazione dell’impianto in questione.
3.1.1 Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 21 nonies comma 2 l. 241\90, eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità manifesta.
Nel caso di specie, l’analisi della documentazione prodotta in giudizio evidenzia come il provvedimento di convalida sia stato adottato in data 29\9\2005, pubblicato all’albo pretorio della Provincia stessa sino al 21\10\2005 (come attestato in data 22\10\2005) e a quello del Comune di Vezzano dal 28\11\2005 al 30\12\2005, nonché pubblicato sul BURL il 14\12\2005, mentre la sentenza di annullamento dell’atto oggetto di convalida è stata pubblicata in data 5\11\2005 ed il relativo dispositivo già in data 21\10\2005, rispetto ad un’udienza di discussione del merito già fissata da tempo (sulla scorta di un rinvio concordato fra le parti alla precedente udienza del 14\7\2005) per il giorno 20\10\2005. In proposito, appare ben strano che nell’ambito di tale precedente giudizio, in cui la stessa Provincia era costituita ed adeguatamente difesa, nella copiosa documentazione prodotta dalle parti resistenti non abbia trovato posto anche tale atto, avente ad oggetto la convalida proprio del provvedimento impugnato
Pertanto, oltre a non essere stato prodotto nel giudizio pendente avverso l’atto convalidato, alla data di adeguata pubblicazione (e comunque in assenza di comunicazione ai diretti interessati) lo stesso atto oggetto di convalida era stato annullato da una sentenza di primo grado, avente efficacia esecutiva ex art. 33 l. 1034\71 (come modificato dalla l. 205\2000) e non sospesa in sede di appello. Né in senso contrario può assumere rilievo la mera pubblicazione all’albo pretorio dell’ente che ha adottato l’atto, sia in considerazione della natura di convalida del provvedimento in esame e delle relative conseguenze già in parte individuate, sia in quanto la decorrenza degli effetti della relativa pubblicazione (attestata in data 22\10\2005) è successiva all’udienza di discussione (20\10\2005) e soprattutto alla pubblicazione (ex art. 23 bis l. 1034\71) del dispositivo della sentenza di annullamento dell’atto convalidato (21\10\2005).
L’art. 21 nonies comma 2 invocato da parte ricorrente statuisce che è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. Nel caso de quo il provvedimento alla data di sua adeguata pubblicazione più che annullabile era stato annullato in sede giurisdizionale e pertanto non poteva essere oggetto di convalida. In generale, la adeguata pubblicazione e la comunicazione assumono preminente rilievo affinché il provvedimento produca i propri effetti, tanto è vero che tradizionalmente le stesse integrano la quarta ed ultima fase del procedimento amministrativo detta in generale fase integrativa dell’efficacia, in specie nel caso in cui il provvedimento vada ad incidere su situazioni giuridiche soggettive specifiche e ben conosciute dalla stessa amministrazione.
In generale, anche al fine di impostare un corretto rapporto fra esercizio del potere amministrativo e tutela giurisdizionale, assume altresì rilievo la prevalente opinione giurisprudenziale a tenore della quale la possibilità della convalida del provvedimento viziato da incompetenza anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale (cfr. art. 6 l. n. 249 del 1968), deve essere intesa nel senso che l’esistenza di una controversia giudiziaria non preclude la ratifica dell’ atto solo se questo non è stato già annullato durante il giudizio di prima istanza o anche in appello, quando il ricorso di primo grado è stato respinto (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 739).
3.1.2 La censura appare altresì fondata nei dedotti termini dell’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Al riguardo, va premesso che in via generale presupposti ed elementi della convalida sono considerati l’individuazione dell’atto da convalidare, la specificazione del vizio da eliminare ed il c.d. animus convalidandi, cioè la volontà di rimuovere il vizio; al riguardo, in giurisprudenza è stato ribadito, da un lato, che la convalida dell’atto amministrativo presuppone la consapevolezza del vizio che inficia il provvedimento e consiste in una dichiarazione espressamente diretta ad eliminare il vizio stesso; pertanto, essa non è configurabile in caso di mera presa d’atto del provvedimento (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. IV, 9 aprile 1999, n. 597).
Diversamente, nel caso de quo il provvedimento appare contraddittoriamente ed illogicamente adottato in quanto il dirigente, pur provvedendo a convalidare la delibera di Giunta, la ritiene legittimamente adottata (ultimo ritenuto a pag. 4765 del Bollettino di pubblicazione dell’atto) riportando le difese svolte in giudizio (e ritenute infondate in sentenza) con una curiosa inversione rispetto alla tradizionale questione della possibile integrazione in sede giurisdizionale della carente motivazione del provvedimento.
3.2 Del pari fondato appare il sesto motivo di gravame laddove si censura l’adozione di un atto di convalida senza il rispetto delle garanzie partecipative al relativo procedimento facenti capo ai soggetti che quel provvedimento hanno impugnato in sede giurisdizionale.
In generale, va ricordato che l’art. 7, l. n. 241 cit. impone l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi nonché agli altri soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possono subirne pregiudizio, superando in tale maniera il modulo “di definizione unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi, di un riserbo ad excludendum, già ostilmente preordinato a rendere impossibile o sommamente difficile la tutela giurisdizionale “ degli interessati , introducendo il sistema della democraticità delle decisioni e dell’accessibilità dei documenti amministrativi (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7592).
Orbene, in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo ritenuto lesivo delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordinamento in capo ai medesimi ricorrenti appare evidente come l’atto di convalida del provvedimento impugnato sia tale da provocare un immediato pregiudizio per i ricorrenti stessi, verso i quali pertanto deve essere garantito il rispetto delle garanzie partecipative di cui alla normativa invocata.
Il rispetto delle predette garanzie emerge altresì dall’inquadramento del potere di convalida nell’ambito del più generale potere di autotutela cioè di incidere sui propri precedenti atti; tale opinione trova conferma nella disciplina introdotta dalla recente riforma della l. 241 che ha inserito la convalida nell’ambito dell’art. 21 nonies dedicato all’annullamento d’ufficio
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, il provvedimento di approvazione di un progetto di tale impatto importava da parte dell’organo competente l’obbligo di una rivalutazione autonoma degli interessi coinvolti e degli elementi acquisiti nel precedente procedimento; ciò in specie alla luce della competenza specifica riconosciuta dall’ordinamento in capo all’organo di gestione rispetto all’organo politico.
Né appare invocabile l’art. 21 octies sia sotto un profilo formale, sia sotto un profilo sostanziale: nel primo senso in quanto l’onere processuale di prova del fatto che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, e facente capo all’amministrazione in giudizio, non risulta essere stato assolto; nel secondo senso, in quanto in capo al dirigente faceva capo l’obbligo di rivalutare gli interessi e gli elementi suddetti, mentre dall’analisi del provvedimento emerge come lo stesso abbia fatto proprio acriticamente la valutazione favorevole della Giunta, senza svolgere alcun pur minimo incombente istruttorio.
Incidentalmente, deve essere evidenziato come lo stesso Giudice di appello in sede cautelare abbia evidenziato il rimedio della rinnovazione totale o almeno parziale del procedimento.
3.3 In ordine alle restanti censure dedotte con gli ulteriori motivi di ricorso, va dichiarata in primo luogo l’infondatezza del primo ordine di profili con cui vengono ribadite le censure già poste a fondamento del precedente gravame: in proposito è sufficiente rinviare alla argomentazioni negative già svolte nella sentenza 1429\2005 cui si rinvia.
3.4 Del pari infondato è il terzo ordine dei motivi, in quanto all’interno dello stesso ente locale nel riparto fra organo politico e di gestione si pone una questione di incompetenza relativa e non assoluta. In generale va infatti ribadito che si ha incompetenza assoluta quando il provvedimento risulti emanato da un organo che, oltre ad essere non competente, appartenga ad un’amministrazione diversa da quella titolare del potere, in specie laddove l’amministrazione che ha adottato l’atto non è titolare di funzioni nella relativa materia. Peraltro, nell’ipotesi in cui si accedesse alla tesi della nullità si porrebbero alcuni dubbi in ordine alla sussistenza della giurisdizione in capo al giudice adito.
3.5 Relativamente al quinto ordine di profili vanno ribadite le considerazioni già svolte nell’ambito della sentenza n. 1429 citata, non sussistendo l’invocato vincolo.
3.6 Ancora sulla scorta delle stesse argomentazioni di cui alla sentenza n. 1429 appare invece fondato il quarto motivo di gravame, in quanto come si è già avuto modo di osservare, ai sensi dell’art. 27 comma 5 d.lgs. 22 cit. “l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori”. In termini analoghi, la norma attuativa regionale statuisce che “l’approvazione del progetto da parte della Provincia sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, autorizzazioni, …. E concessioni, comprese quelle edilizie, di organi, provinciali e comunali, e consente, ove occorra, la realizzazione dell’impianto anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori”.
Pertanto, se da un lato la norma nazionale afferma che l’approvazione costituisce variante, con ciò dettando un principio in termini di effetti per il governo del territorio, dall’altro lato la norma regionale ne ribadisce l’effetto autorizzatorio e di contestuale variante urbanistica. Da ciò tuttavia non può desumersi la possibilità di elidere in toto la rilevanza degli altri principi desumibili dalla disciplina del governo del territorio in ordine alla competenza comunale in tema di variazioni urbanistiche della disciplina del proprio territorio nonché, in particolare per ciò che concerne nel caso de quo, in ordine al rispetto delle garanzie partecipative dettate anche per l’adozione ed approvazione di atti di rilevante impatto urbanistico in quanto comportanti una profonda modificazione della disciplina vigente di governo e uso del territorio. Infatti, le esigenze fondamentali poste a base della partecipazione alla fase rocedimentali di approvazione di varianti urbanistiche di tale rilievo, impone anche in sede di procedimento speciale l’adozione di misure di pubblicità adeguate al fine di rispettare le suddette esigenze. In termini di ricognizione dei principi fondamentali del governo del territorio assume rilievo altresì il necessario rispetto delle garanzie partecipative: il che non porta ad escludere l’effetto imposto dalla normativa invocata alla luce del preminente interesse sotteso alla gestione dei rifiuti, comportando unicamente la necessità di rispettare una scansione rocedimentali dettata da norme di principio concorrenti e tesa a garantire il rispetto dei principi procedimentali connessi, a loro volta aventi la funzione di acquisire gli interessi giuridicamente coinvolti a livello urbanistico. Quindi, occorre adottare le procedure di pubblicità previste dalla vigente legislazione urbanistica, tali da garantire il rispetto dei principi sottesi alla conseguente variante urbanistica, non solo quelli connessi strettamente all’approvazione dell’impianto.
4. Alla luce delle considerazioni sopra svolte l’accoglimento del gravame in ordine ai tre profili richiamati, nei limiti in cui è stato proposto dai soggetti riconosciuti legittimati, comporta l’annul¬lamento del provvedimento impugnato.
Diversamente appare prima facie inammissibile la domanda risarcitoria, sia per l’assoluta genericità della sua formulazione, sia in considerazione degli effetti derivanti dall’accoglimento della domanda cautelare (cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 20 febbraio 2004, n. 179).
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per ciò che concerne l’amministrazione provinciale che ha adottato il provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le altre parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’amministrazione provinciale resistente alla rifusione di spese ed onorari di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 6.000,00 (seimila\00), oltre accessori dovuti per legge. Spese compensate fra le restanti parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2006.

L’Estensore Il Presidente
D. Ponte R. Vivenzio

Depositata in segreteria
il…7 APR. 2006
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
(Dott.ssa A. CALCAGNO)

giovedì 31 marzo 2011

"La Nazione" articolo del 31 Marzo 2011

ACAM - «Offensiva legale contro Acam-Hera»

Fonte: valdimagranews.it

SCONTRO PDL DI BOLOGNA: L’AGGREGAZIONE OPERAZIONE DI SALVATAGGIO ETERODIRETTA DAL PD

L’AGGREGAZIONE di Hera con Acam è «un’operazione eterodiretta dal Pd», contro la quale non è escluso che il Pdl decida di percorrere anche le vie legali».
Lo ha detto Galeazzo Bignami, consigliere regionale e vicecoordinatore dei berlusconiani a Bologna, ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa. «Sappiamo — afferma Bignami — che Hera sta valutando una fusione con la società Acam della Spezia, la quale ha un debito di oltre 400 milioni di euro». Secondo il Pdl, dunque, si tratta di «un’operazione di salvataggio eterodiretta dal Pd, su cui siamo pronti a sparare a zero anche per vie legali». Da Hera ribattono: «L’acquisteremo solo se dimostreranno di aver risolto i loro problemi finanziari e con i sindacati». Le dichiarazioni del Pdl bolognese avvengono all’indomani delle nomine per il nuovo cda della società che, dopo l’indicazione dei soci pubblici (questi ultimi rappresentano il 60% del capitale), saranno ratificate dall’assemblea del prossimo29 aprile.
«Profondamente indignato» per i criteri seguiti dal commissario «che ha privilegiato criteri politici largamente prevalenti sugli aspetti tecnici» si era detto anche Fabio Garagnani, parlamentare bolognese del Pdl, commentando le recenti nomine nel cda di Hera fatte dal commissario Anna Maria Cancellieri. Il Comitato di sindacato dei soci pubblici della multiutility ha espresso invece valutazioni positive, sottolineando i risultati 2010 arrivati a chiusura di un triennio in cui «il Gruppo ha raggiunto importanti traguardi economici, industriali e di mercto».

domenica 27 marzo 2011

TAR per la Liguria (Sezione Prima) n. 1429/05


Fonte: giustizia-amministrativa.it [formato DOC - 101 Kb]

R.G.R.274/2005
N. 1429 SENT.
ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima,
composto dai Magistrati:
- Renato Vivenzio - Presidente
- Antonio Bianchi - Consigliere
- Davide Ponte - Referendario - rel. est.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso R.G. n. 274 del 2005, proposto da Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Albano Giovanni, Bedin Amedeo, Ferrari Paolo, Ferrari Stefano, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Monticelli Adriano, Novani Sandra, Quadrelli Maria Elisabetta, Ragadini Alberto, Società "big Buffalo" Di Bernardini Grazia & C. Snc, Tasso Paola, Tavilla Daniela Anna, Tomaselli Maria Elisa, Vasini Pierluigi, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, Via Porta D'archi, 10/27-28;

contro

la Provincia Di La Spezia, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Barbieri, Veronica Allegri, con domicilio eletto presso Piero Barbieri in , C/o Segreteria Tar;
il Comune Di Vezzano Ligure, rappresentato e difeso dall'avv. Furio Rappelli, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica,21/18-20;
il Comune Di Santo Stefano Di Magra, in persona del Sindaco pro tempore, Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, S.a.l.t. Societa' Autostrada Ligure Toscana P.a., A.n.a.s., Conferenza Dei Servizi C/o Provincia Di La Spezia, Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, non costituitisi in giudizio;
la Regione Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Castagnoli, Michela Sommariva, con domicilio eletto presso Michela Sommariva in Genova, Via Fieschi 15;
l’ A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Giorgio Pizzorni, con domicilio eletto presso Pier Giorgio Pizzorni in Genova, Via Xx Settembre 14/31;
il Ministero Dell'interno, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Distr.le Genova, con domicilio eletto presso Avvocatura Stato in Genova, V.le Brigate Partigiane 2;
Acam Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Piera Sommovigo, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica,21/18-20;

nei confronti di

Società Di Valorizzazione Aree Retroportuali - S.v.a.r. Srl, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Provinciale n. 458 del 26 novembre 2004, prot. n. 47977, avente ad oggetto approvazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure presentato da ACAM S.p.A., ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 34 della L.R. n. 18/1999, nonché per l’annullamento previa sospensione delle Deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi del 16.09.2004, avente ad oggetto “Conferenza Provinciale ex art. 34 L.R. n. 18/99 e art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 e ss. mm. ii.. – Progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure”, nonché per l’annullamento, previa sospensione di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connesso, ed in particolare:
- degli atti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 16.12.2003;
- degli atti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 4.5.2004;
- degli atti della Conferenza dei Servizi istruttoria dell’8.7.2004;
- del parere della Regione Liguria riguardante la variante urbanistica;
- della Deliberazione della iunta Regionale n.851 del 2.8.2004 recante pronuncia di compatibilità ambientale condizionata;
- del nulla osta dell’ANAS in ordine alla fascia di rispetto autostradale;
del parere favorevole condizionato di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia con nota prot. n. 4362/P del 17.11.2004, nonché per l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto, inerente e/o connesso, cognito e non.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Di La Spezia.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Di Vezzano Ligure.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Acam Spa.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.
Udito nell'udienza pubblica del giorno 20/10/2005 il relatore Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti, nella rispettiva qualità di Comitato per la tutela dei valori ambientali della zona e di proprietari di immobili siti nei territori comunali di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra nella zona della piana delimitata dall’utostrada Genova – Rosignano, esponevano che in data 30\4\98 la Regione Liguria, i Comuni di Santo Stefano magra e di Vezzano ligure, l’Autorità portuale di La Spezia e la Salt S.p.a. stipulavano un accordo di programma teso: a prevedere l’assetto complessivo delle aree; ad insediare un autoparco per i mezzi pesanti pesanti nell’area del comune di Vezzano, come supporto logistico per lo sviluppo delle attività retroportuali; a completare l’assetto infrastrutturale del retroporto, con previsione di nuova viabilità per la distribuzione e la connessione tra le varie funzioni presenti nell’area; a realizzare una serie di edifici produttivi a ridosso dell’esistente piana intermodale quale prima fase operativa del futuro retroporto. A tal fine l’accordo apportava varianti agli strumenti urbanistici vigenti dei comuni odierni intimati (Vezzano e Santo Stefano Magra) e comportava l’approvazione dello strumento attuativo di inziativa pubblica per l’attuazione della zona D3R e relative aree di servizio, con contestuale rilascio della autorizzazione di massima della Regione, trattandosi di piano particolareggiato di interesse regionale, e dell’autorizzazione paesistica per la realizzazione dei seguenti interventi pubblici e privati: viabilità di connessione dell’autoparco con la bretella autostradale e tramite di connessione con la piastra intermodale in corso di realizzazione; varianti planimetriche ai progetti del retroporto e della suddetta piastra già approvati con DPGR 662\96.
L’attuazione degli interventi era affidata alla società odierna controinteressata, costituita con la partecipazione del Comune di Santo Stefano Magra, ad eccezione dell’autoparco la cui realizzazione era affidata alla società A.SP..
Per ciò che concerne un’area sita in comune di Vezzano, in località Saliceti – Vedicela, l’Acam S.p.a. predisponeva altresì un progetto definitivo per la costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di Cdr ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 22\97.
All’esito positivo del relativo procedimento in conferenza di servizi (in sede referente, datate 16\12\2003, 4\5 e 8\72004, in sede deliberante datata 16\9\2004), la Giunta provinciale di La Spezia deliberava di approvare ed autorizzare la realizzazione del suddetto impianto, sottoponendolo a ventuno prescrizioni e dando atto della circostanza per cui l’approvazione costituiva altresì variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Vezzano.
Agli atti impugnati si muovevano pertanto le seguenti censure:
- violazione dell’art. 34 d.lgs. 267 del 2000 in relazione agli artt. 3, 9 e 10 dell’accordo di programma 30\4\98, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, in quanto in sede di conferenza di servizi l’approvazione di una variante allo strumento urbanistico di Vezzano Ligure come risultante dall’accordo di programma precedente è avvenuta, in violazione di tale accordo, senza la partecipazione dell’autorità portuale di La Spezia (presente all’accordo) e con la partecipazione della Provincia di La Spezia (non stipulante l’accordo suddetto), con una scelta non condivisa dal Comune di Santo Stefano magra (partecipante all’accordo) né attraverso lo strumento del Collegio di vigilanza previsto per gli eventuali accordi sostitutivi necessari durante l’esecuzione secondo gli artt.9 e 10 dell’accordo medesimo;
- violazione degli artt. 27 comma 5 d.lgs. 22\97, 34 comma 5 l.r. 18\99, 8 e 9 l. 1150\42 nonché 59 l.r. 36\97, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto, in quanto l’approvazione del progetto da parte della Provincia ha costituito variante al PRG di Vezzano senza il rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale;
- violazione degli artt. 27 c. 5 d. 22 cit., 34 c. 5 l.r. 18 cit., 59 e 84 comma 2 lett a) e b) l.r. 36\97, 14 l. 241\90, 2 l.r. 9\83 e 8 l.r. 24\87, eccesso di potere sotto i profili del difetto di presupposto e di motivazione nonchè della contraddittorietà manifesta, non trattandosi nel caso di specie di variante di interesse locale;
- violazione degli artt. 27 comma 5 d.lgs. 22\97, 34 comma 5 l.r. 18\99, 1 ss. d.lgs. 152\99, 142 lett c) e 146 d.lgs. 42\2004, eccesso di potere per difetto di presupposto, istruttoria e motivazione in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento;
- violazione degli artt. 59 e 84 comma 2 lett a) e b) l.r. 36\97, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto, in quanto la presenza del vincolo ambientale e paesistico ostava all’applicabilità della procedura semplificata della conferenza di servizi;
- violazione degli artt. 27 e 28 d.lgs. 22\97, 34 l.r. 18\99, 1 comma 5 l.r. 20\91, 142 lett c) e 146 d.lgs. 42\2004, 3 l. 241\90, eccesso di potere per difetto di presupposto, istruttoria e motivazione per l’incompatibilità del progetto con il vincolo esistente;
- violazione degli artt. 27 e 28 d.lgs. 22\97, 34 l.r. 18\99, eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, sviamento e perplessità, per l’imposizione di trentuno prescrizioni ambientali, tecniche e di sicurezza dalle quali emerge l’incompatibilità dell’intervento con le condizioni ambientali della zona;
- violazione degli artt. 26 l.r. 9\93, 1 comma 1 bis d.l. 180\98 e successive modifiche, 17 commi 6 bis ss. l. 183\89 e delle delibere del comitato istituzionale dell’autorità di bacino interregionale del fiume Magra, eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed illogicità, sviamento, per mancanza del parere del comitato tecnico dell’autorità di bacino in relazione alla presenza del corso d’acqua Gora dei Mulini;
- violazione degli artt. 27 comma 5 d.lgs. 22\97, 34 comma 5 l.r. 18\99, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto, per violazione del termine di 30 gg per l’approvazione del progetto;
- violazione dell’art. 107 d.lgs. 267\2000, incompetenza della Giunta provinciale all’approvazione e autorizzazione all’impianto, rientrando nella sfera di attribuzioni del dirigente.
Il Comune di Vezzano, la Provincia di La Spezia, la Regione Liguria, l’Acam e il Ministero dell’interno, costituitisi in giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.
Con ordinanza istruttoria n. 109 del 2005 questo Tribunale amministrativo regionale disponeva la acquisizione della seguente documentazione: a) dal Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali della Liguria documentati chiarimenti per conoscere se l’area oggetto dell’intervento per cui è causa sia gravata da vincolo di tutela, in ragione della presenza della Gora dei Molini che risulta essere un corso d’acqua artificiale iscritto nell’elenco delle Acque Pubbliche della Provincia della Spezia e in quello dell’allegato n. 1 delle norme di salvaguardia D.C.I. 53/99 così come richiamata dalla D.C.I. 101/01; b) dal Dirigente dell’Area Urbanistica Beni Ambientali – Pianificazione Territoriale della Provincia della Spezia copia delle norme statutarie o regolamentari (con gli estremi della loro approvazione) da cui risulterebbe la specifica competenza della Giunta Provinciale ad adottare l’impugnata deliberazione.
Alla pubblica udienza del 20\10\2005 la causa passava in decisione.

D I R I T T O

1. La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione, proposta dal Comitato Vivere bene la macchia e da alcuni privati residenti o proprietari di immobili siti in un ambito territoriale limitrofo all’intervento de quo, degli atti concernenti l’approvazione del progetto definitivo per la costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di Cdr ai sensi degli artt. 27 d.lgs. 22\97 e 34 l.r. 34\99.
2. In via preliminare occorre esaminare le diverse eccezioni formulate, in termini di inammissibilità del gravame sotto vari profili tutti comunque ricollegabili alla carenza del necessario interesse ad agire in capo ai diversi soggetti ricorrenti, da parte delle parti resistenti costituitesi in giudizio.
Al riguardo, occorre distinguere la situazione giuridica soggettiva azionata dai ricorrenti nel caso de quo in due diverse situazioni.
2.1 In primo luogo, viene in rilievo il “Comitato vivere bene la macchia” il quale, nella prospettazione ricorrente, agisce in quanto costituito per la salvaguardia e la tutela dei valori ambientali, paesistici e naturalistici della zona interessata dall’intervento, che condizionano la qualità della vita. Pertanto, tale soggetto fonda la propria asserita legittimazione quale ente esponenziale di interessi diffusi sul territorio interessato aventi natura ambientale.
In linea generale, la giurisprudenza prevalente espressa anche da questo Tribunale ha avuto modo di ribadire che un ente privato è comunque legittimato a ricorrere in giudizio, indipendentemente dalla sua specifica natura giuridica, pur non compreso tra le associazioni individuate ai sensi dell'art. 13, l. n. 349 del 1986, quando sussistano una serie di elementi: il perseguimento in modo non occasionale di obiettivi di tutela ambientale; l’ente abbia un adeguato grado di stabilità, un sufficiente livello di rappresentatività, un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato l'ambiente od il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 22 giugno 2004, n. 1020 e 18 marzo 2004 n. 267, Consiglio Stato, sez. VI, 7 febbraio 1996, n. 182 e T.A.R. Marche, 22 febbraio 2002, n. 184). Tali elementi trovano attualmente un ulteriore seppur parziale (in termini di interesse di rilievo giuridico e di stretta connessione all’ambito dell’autorizzazione paesaggistica) conforto normativo nell’art. 146 comma 11 d.lgs. 42\2004.
Nel caso di specie peraltro, coma già statuito in fattispecie analoga relativa all’attuazione dell’accordo di programma ed al medesimo Comitato (sentenza 1080 del 2005), va esclusa la sussistenza della invocata legittimazione in capo al Comitato odierno ricorrente a cagione dell’assenza di concreti elementi di prova in base ai quali dedurre gli elementi suddetti, in specie in ordine alla stabilità, alla non occasionalità dell’azione ed alla effettiva rappresentatività dell’ente privato.
Invero, in tali situazioni va ribadito che l’esplicita legittimazione al ricorso prevista a favore delle associazioni ambientaliste di dimensione nazionale non esclude la legittimazione, limitata al fine dispiegare un intervento "ad adiuvandum", di organismi, comitati o associazioni che si costituiscano in ambito territoriale al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio, ove non solo il loro statuto ma i loro programmi e le loro attività risultino effettivamente orientati nel senso di voler proteggere l'ambiente e la salute nella data località (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657). Tuttavia, a fini di legittimazione occorre dimostrare la sussistenza dei presupposti sopra richiamati, privi di concreta prova nella presente fattispecie.
Incidentalmente, va evidenziato come nel caso de quo ai fini in esame non assuma rilievo l’insussistenza del vincolo paesaggistico nell’area dell’intervento, emersa all’esito dell’istruttoria e su cui si avrà modo di approfondire in seguito, in quanto le associazioni ambientali sono legittimate ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo ogni provvedimento autoritativo che incida sull'ambiente, anche se lo specifico bene oggetto del provvedimento impugnato non sia stato sottoposto ad uno specifico vincolo (ad esempio, paesistico, archeologico, idrogeologico) (cfr. altresì in materia Consiglio Stato sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2030 e TAR Liguria n. 1080\2005). Nel caso di specie, infatti, la natura dell’impianto, dei materiali trattati e le relative emissioni (al riguardo la lettura del provvedimento di produzione cdr), nonché le caratteristiche della zona interessata, caratterizzata altresì da insediamenti residenziali, confermano il rilievo dell’intervento e degli interessi coinvolti; in proposito, l’esame della stessa autorizzazione impugnata in via principale mette in evidenza le previste attività di trasporto e trattamento rifiuti, coinvolgenti evidentemente la tutela della salubrità ambientale, anche in assenza di espresse tutele paesaggistiche. In generale, in merito alla distinta, pur se connessa, tutela dell’ambiente e dei beni culturali è sufficiente richiamare l’art. 117 comma 2 lett. s) della Cost., il quale prevede “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”; in ordine all’attuazione di tale norma ed all’autonomia dei profili concernenti i beni culturali in senso lato, fra cui rientrano i beni paesaggistici, va richiamato lo stesso codice dei beni culturali di cui al d.lgs. 42 del 2004; da ciò non può che derivare l’autonomia dei profili di tutela della salubrità ambientale da quella, comunque connessa, alla sussistenza di un vincolo paesaggistico, già evidentemente conosciuta dal legislatore (cfr. ad es. l’art. 6 l. 349 del 1986 che prevede in caso di valutazione di impatto ambientale la concorrente competenza dei Ministeri dell’ambiente, per i profili di salubrità ambientale, e per i beni culturali, per i profili paesaggistici in senso stretto).
2.2 In secondo luogo, viene in considerazione la situazione facente capo agli odierni ricorrenti che agiscono quali privati residenti in prossimità dell’intervento contestato; a quest’ultimo riguardo, assumono preminente rilievo le specifiche e non contestate affermazioni contenute in ricorso nonché gli elementi concreti forniti in ordine alla residenza ed alla collocazione dei relativi immobili nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’intervento, che la stessa difesa dell’Acam (il cui spirito collaborativo pertanto merita un particolare plauso) ha messo a disposizione del Tribunale per mezzo di un’elaborata cartografia. Ciò appare sufficiente in termini di legittimazione al ricorso, in considerazione della sussistenza del relativo necessario interesse giuridico, a fini di contestazione dei profili sia di carattere urbanistico che di rilievo ambientale sopra enucleati.
Sotto il primo profilo, costituisce jus receptum quello in base al quale il proprietario dell'immobile viciniore o finitimo a quello oggetto dell'intervento edilizio assentito con i titoli in contestazione, è legittimato ad impugnarli, per la tutela dei valori urbanistici garantiti dalle prescrizioni vigenti in materia (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1467).
Più in particolare, e in termini rilevanti sotto entrambi i profili (urbanistico e di salubrità ambientale) per ciò che concerne la natura del provvedimento di autorizzazione impugnato e dell’impianto di cui si è così autorizzata la realizzazione, è sufficiente richiamare l’opinione espressa da questo Tribunale e dalla stessa prevalente giurisprudenza amministrativa a tenore della quale sono legittimati ad impugnare un'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento di rifiuti i cittadini residenti nelle vicinanze dell'impianto stesso a tutela del proprio diritto alla salute (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. IV, 31 agosto 2004, n. 5715 e T.A.R. Liguria, sez. I, 25 maggio 2004, n. 813).
Nel caso de quo gli odierni ricorrenti sono titolari di un interesse qualificato ad opporsi all’approvazione del progetto di realizzazione dell’impianto in esame, che si reputano adottati "contra legem" o in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, interesse il quale ricorre allorché sussista uno stabile collegamento fra il soggetto agente e la zona incisa dall'assentita concessione, con particolare riferimento ai residenti nelle aree limitrofe a quella in cui sorge l'impianto assentito, senza che peraltro debba esser data dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale (cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 28 gennaio 2004, n. 104 e Consiglio Stato, sez. V, 15 settembre 2003, n. 5172).
Invero, l’analisi della documentazione versata in atti (in specie dalla cartografia prodotta dalla difesa di Acam) conferma come i ricorrenti privati proprietari siano residenti in zona prossima all’impianto: alcuni (residenti in via Prima piano Vezzano) addirittura nelle immediate vicinanze; gli altri, pur se formalmente residenti nel territorio del comune di Santo Stefano Magra, verrebbero a subire analoghi effetti in considerazione della natura dell’impianto, dei materiali e delle emissioni previste nonché delle caratteristiche della zona. A quest’ultimo proposito, va evidenziato come l’intervento in esame si collochi nell’ambito di un più ampio progetto (ricollegabile all’accordo di programma del 1998) teso ad incidere e modificare la destinazione e le caratteristiche dell’intera area coinvolgente i territori dei comuni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Magra.
Tale legittimazione non può che ritenersi estesa, in specie in ipotesi di rilevanti trasformazioni urbanistiche dell’area interessata quale quella di specie, avverso gli atti di pianificazione urbanistica in variante nonché attuativa, in quanto costituenti i provvedimenti presupposti per la realizzazione concreta degli interventi assentiti; in materia la costante opinione giurisprudenziale ha avuto più volte modo di affermare che sussiste l’interesse all'impugnazione della variante di piano regolatore anche da parte del soggetto che è proprietario di aree diverse da quelle direttamente incise dalle varie previsioni urbanistiche, allorché tali previsioni abbiano comunque rilevanza sul godimento e sul valore di mercato di dette diverse aree e sugli interessi del loro proprietario (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 21 dicembre 1992, n. 1543). La rilevanza di tali principi nel caso di specie emerge dalla semplice considerazione che l’approvazione del progetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale vigente.
In definitiva, l’approvazione di un impianto di grande rilievo ed impatto come quello in esame coinvolge gli interessi di carattere sia ambientale (anche indipendenti dai profili paesaggistici) che urbanistico, sulla cui autonomia e considerazione è sufficiente anche qui richiamare i distinti ambiti in cui sono presi in considerazione dal legislatore costituzionale (art. 117 comma 2 lett s, per la tutela dell’ambiente, art. 117 comma 3 per il governo del territorio), in ordine ai quali l’ordinamento riconosce tutela giurisdizionale in capo ai cittadini residenti o proprietari di immobili in zona quali portatori di specifiche situazioni giuridiche soggettive, ben individuabili.
In ordine ai rischi per la salubrità ambientale e per la sostenibilità urbanistica paventati dai ricorrenti nel caso di specie a sostegno della suddetta legittimazione, va ribadito quanto già evidenziato relativamente alle attività di trasporto dei rifiuti, di stoccaggio, di trattamento e raffinazione degli stessi, di produzione di cdr nonché di pressatura e di uscita del materiale stesso, chiaramente individuabili da una attenta lettura degli atti impugnati.
2.4 Ad analoghe conclusioni positive in ordine alla sussistenza della legittimazione deve giungersi per la società ricorrente la quale, nel gestire un esercizio commerciale in loco, assume la connotazione di soggetto giuridico con stabile collegamento, con la conseguenza che per essa valgono le considerazioni sin qui svolte in ordine agli altri proprietari di immobili in zona limitrofa all’intervento.
3. Passando all’analisi del merito, lo stesso appare fondato sotto l’assorbente profilo di incompetenza della Giunta, dedotto con il decimo motivo di gravame.
3.1 Nel caso di specie il provvedimento impugnato in via principale, l’approvazione del progetto definitivo di impianto per il trattamento di rifiuti urbani e produzione di cdr in comune di Vezzano ligure presentato da Acam S.p.a., risulta essere stato adottato dalla Giunta provinciale e non come avrebbe dovuto essere, nella prospettazione di parte ricorrente, dal dirigente del relativo settore degli uffici provinciali, trattandosi di atto di gestione e non di rilievo politico.
Sul punto il Collegio, pur comprendendo le esigenze sottese all’intervento dell’organo politico per la rilevanza dell’intervento e per gli impatti conseguenti sul territorio, non può discostarsi dai principi espressi dalla prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato il quale, proprio in riforma di una pronuncia di questo Tribunale che si era data carico di considerare l’intervento dell’organo suddetto, ha statuito che nella specie non si tratta di un provvedimento di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ma, più semplicemente, di un atto autorizzatorio, e, quindi, a rilevanza esterna, da assumersi all’esito di un preciso iter procedurale volto semplicemente a verificare la rispondenza del progetto alle esigenze di carattere ambientale nonché a quelle urbanistico-edilizie e paesaggistiche; né si rinvengono nell’ordinamento specifiche norme derogatorie della competenza dirigenziale in materia de qua (cfr. Consiglio di Stato n. 4596 del 2003). In tale ambito il Consiglio di Stato ha fondato il proprio orientamento sul medesimo contesto territoriale e normativo, cioè proprio sulla normativa nazionale e regionale ligure vigente in materia nonché sui principi in tema di riparto fra organi politici e di gestione.
3.2 Occorre pertanto richiamare espressamente la suddetta normativa e l’analisi che della stessa compie la prevalente opinione giurisprudenziale sopra richiamata.
Nel caso de quo la Provincia ha deliberato ai sensi dell’art. 34 della L.R. della Liguria 21 giugno 1999, n. 34. In base a tale norma:
“1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti secondo i procedimenti definiti dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997.
2. In relazione a tali procedimenti sono comunque attribuite alle Province tutte le funzioni regionali relative alla realizzazione di tali impianti.
(omissis)
5. L'approvazione del progetto da parte della Provincia sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, autorizzazioni, ivi comprese quelle ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (attuazione delle direttive CEE n.ri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) e concessioni, comprese quelle edilizie, di organi, provinciali e comunali, e consente, ove occorra, la realizzazione dell'impianto anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
6. L’approvazione di cui al comma 5 sostituisce anche visti, pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta relativi a funzioni statali qualora i competenti rappresentanti siano intervenuti alla Conferenza…..”.
Tale disciplina regionale conferisce, quindi, alle Province la competenza all’approvazione dei progetti quale quello di cui si tratta, ma non incide sul normale riparto delle competenze in seno alla provincia stessa, non recando alcuna disposizione in tal senso.
Né la competenza della Giunta può essere desunta dal disposto di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (secondo cui - comma 5 - “entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto”); ciò in quanto la disciplina statale ora detta individua la Giunta regionale quale organo normalmente deputato all’approvazione dei progetti di cui si tratta; ma quando la regione stessa conferisce le competenze in materia di approvazione genericamente alla provincia e non ad un suo organo specifico, deve ritenersi che il riparto di competenze segua, in tal caso, i normali canoni propri della disciplina di principio statale; disciplina che può anche essere derogata da apposite norme regionali sopravvenute, ma che, in assenza di tali deroghe, rimane ferma e impregiudicata.
Si tratta, allora, di stabilire, in base alla disciplina statale vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, quale fosse, sulla base del riparto di competenze riconducibile alla disciplina di principio statale, l’organo provinciale deputato all’adozione dell’atto stesso.
Ebbene, ai sensi dell’art. 51, comma 3, della legge n. 142/1990 sull’ordinamento delle autonomie locali, “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, ….” (segue un elenco di tali atti).
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della successiva legge n. 29/1993 spetta ai dirigenti “l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
L’art. 45, comma 1, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, stabilisce, poi, che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.
Va anche notato che, ai sensi dell’art. 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:
“2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”.
E l’art. 107 ora detto prevede, a sua volta, che:
“1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”.
Ai sensi del comma 3 spettano, poi, ai dirigenti, tra gli altri:
lettera f): “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”.
3.3 Si aggiunga che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 107, “le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”.
A quest’ultimo proposito, pertanto, a diverse conclusioni non possono portare le norme statutarie e regolamentari invocate dalla difesa provinciale: sia per la loro genericità ed inconferenza relativamente all’adozione di uno specifico provvedimento quale è quello di approvazione ed autorizzazione in contestazione; sia per la formale e logica prevalenza delle norme di legge dettate per la disciplina del riparto fra organi politici e di gestione, nell’ambito di una materia di competenza statale (art. 117 lett p Cost.).
Al riguardo, la stessa giurisprudenza prevalente sopra riportata ha precisato il carattere eccezionale delle deroghe al regime ordinario e l’esigenza della loro assunzione con specifico strumento legislativo, comunque assente nel caso di specie.
E’ pertanto irrilevante l’art. 31 dello Statuto provinciale, avente rilevo certamente non legislativo e comunque generico, laddove assegna alla competenza della Giunta l’adozione di “provvedimenti di attuazione degli atti di contenuto generale, programmatico , regolamentare deliberati dal Consiglio, ad eccezione degli atti di gestione la cui competenza è rimessa ai dirigenti”; invero, tale ultimo inciso ribadisce il principio legislativo per cui un atto specifico di approvazione di un progetto, quale quello de quo, anche per la norma statutaria (che quindi non deve essere disapplicata non violando il principio dettato a livello di fonte legislativa) rientra nella competenza del dirigente.
Ancora minore rilievo, nei sensi auspicati dalle difese resistenti, può assumere l’estratto del regolamento provinciale in materia di procedimenti amministrativi: sia per l’impossibilità di incidere sul riparto di competenza dettato a livello legislativo (e invero, come verificato, dallo stesso Statuto), sia per l’assenza di un’espressa disposizione nei sensi auspicati, in quanto la possibilità che il dirigente sia altresì responsabile del procedimento è riconosciuto a livello di principio dallo stesso art. 5 l. 241 del 1990, senza che ciò ne escluda la responsabilità per l’adozione del provvedimento.
3.4 Le assorbenti considerazioni sopra svolte sono sufficienti a ritenere fondato il ricorso ed a disporre l’annullamento del provvedimento impugnato per l'assorbente vizio di incompetenza dedotto con il decimo motivo di ricorso.
Peraltro, evidenti ragioni di completezza impongono la disamina degli ulteriori motivi di ricorso, anche al fine di fornire indicazioni in merito all’eventuale riesercizio del potere.
4. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 34 d.lgs. 267 del 2000 in relazione agli artt. 3, 9 e 10 dell’accordo di programma 30\4\98, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, in quanto in sede di conferenza di servizi l’approvazione di una variante allo strumento urbanistico di Vezzano Ligure come risultante dall’accordo di programma precedente è avvenuta, in violazione di tale accordo, senza la partecipazione dell’autorità portuale di La Spezia (presente all’accordo) e con la partecipazione della Provincia di La Spezia (non stipulante l’accordo suddetto), con una scelta non condivisa dal Comune di Santo Stefano magra (partecipante all’accordo) né attraverso lo strumento del Collegio di vigilanza previsto per gli eventuali accordi sostitutivi necessari durante l’esecuzione secondo gli artt.9 e 10 dell’accordo medesimo.
La censura appare infondata, a fronte della specificità del procedimento di conferenza di servizi (di natura istruttoria secondo la prevalente opinione giurisprudenziale: cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 28 settembre 2002, n. 984 e Consiglio Stato, sez. VI, 4 giugno 2004, n. 3505) e di approvazione del progetto de quo, anche in ordine alle conseguenze urbanistiche, rispetto alla fase a monte dell’accordo di programma, anche in considerazione del fatto che alle diverse fasi procedimentali ha partecipato esprimendo il proprio assenso la stessa amministrazione comunale interessata.
5. Analoghe considerazioni comportano l’infondatezza anche del terzo ordine di censure, con cui parte ricorrente lamenta l’inapplicabilità della procedura di variante locale, trattandosi di procedimento speciale disciplinato dalla normativa più volte invocata.
6. A diverse conclusioni deve giungersi relativamente alla seconda censura dedotta in sede di ricorso, attraverso la quale parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 27 comma 5 d.lgs. 22\97, 34 comma 5 l.r. 18\99, 8 e 9 l. 1150\42 nonché 59 l.r. 36\97, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto, in quanto l’approvazione del progetto da parte della Provincia ha costituito variante al PRG di Vezzano senza il rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale.
Come si è già avuto modo di osservare, ai sensi dell’art. 27 comma 5 d.lgs. 22 cit. “l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori”. In termini analoghi, la norma attuativa regionale statuisce che “l’approvazione del progetto da parte della Provincia sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, autorizzazioni, …. e concessioni, comprese quelle edilizie, di organi, provinciali e comunali, e consente, ove occorra, la realizzazione dell'impianto anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
Pertanto, se da un lato la norma nazionale afferma che l’approvazione costituisce variante, con ciò dettando un principio in termini di effetti per il governo del territorio, dall’altro lato la norma regionale ne ribadisce l’effetto autorizzatorio e di contestuale variante urbanistica. Da ciò tuttavia non può desumersi la possibilità di elidere in toto la rilevanza degli altri principi desumibili dalla disciplina del governo del territorio in ordine alla competenza comunale in tema di variazioni urbanistiche della disciplina del proprio territorio nonché, in particolare per ciò che concerne nel caso de quo, in ordine al rispetto delle garanzie partecipative dettate anche per l’adozione ed approvazione di atti di rilevante impatto urbanistico in quanto comportanti una profonda modificazione della disciplina vigente di governo e uso del territorio. Infatti, le esigenze fondamentali poste a base della partecipazione alla fase procedimentale di approvazione di varianti urbanistiche di tale rilievo, impone anche in sede di procedimento speciale l’adozione di misure di pubblicità adeguate al fine di rispettare le suddette esigenze. In termini di ricognizione dei principi fondamentali del governo del territorio assume rilievo altresì il necessario rispetto delle garanzie partecipative: il che non porta ad escludere l’effetto imposto dalla normativa invocata alla luce del preminente interesse sotteso alla gestione dei rifiuti, comportando unicamente la necessità di rispettare una scansione procedimentale dettata da norme di principio concorrenti e tesa a garantire il rispetto dei principi procedimentali connessi, a loro volta aventi la funzione di acquisire gli interessi giuridicamente coinvolti a livello urbanistico. Quindi, occorre adottare le procedure di pubblicità previste dalla vigente legislazione urbanistica, tali da garantire il rispetto dei principi sottesi alla conseguente variante urbanistica, non solo quelli connessi strettamente all’approvazione dell’impianto.
7. Infondate appaiono le rimanenti censure.
7.1 Per ciò che concerne le censure (quarta, quinta, sesta e ottava) connesse alla sussistenza del vincolo paesaggistico e idraulico nell’area interessata dall’intervento, l’esito dell’istruttoria ha chiarito come l’impianto venga ad essere collocato in un sito non sottoposto ad alcuno specifico vincolo, neppure ricollegabile alla presenza dell’invocato corso d’acqua, il quale infatti si trova collocato ad una distanza superiore a quella (150 m.) prevista dalla normativa impositiva del vincolo (art. 142 d.lgs. 42 del 2004); né al riguardo, in considerazione della specificità dell’impianto in considerazione, può farsi riferimento al più vasto ambito interessato dall’accordo di programma.
7.2 Relativamente al settimo ordine di rilievi, concernente l’elevato numero di prescrizioni, la censura appare genericamente dedotta, in assenza di qualsiasi indicazione degli elementi di contraddittorietà fra prescrizione imposta ed autorizzazione rilasciata.
7.3 Infine, per ciò che concerne la invocata violazione del termine dettato per la conclusione del procedimento, in assenza di diversa indicazione normativa il medesimo termine va considerato di natura ordinatoria, con ogni conseguenza in termini di legittimità. Peraltro, l’interesse alla relativa deduzione farebbe capo eventualmente alla parte che presenta il progetto, in specie relativamente al ritardo ed ai conseguenti pregiudizi.
8. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe, come proposto dai soggetti riconosciuti legittimati nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2005.

L’Estensore Il Presidente
(D. Ponte) (R. Vivenzio)

Depositata in segreteria
il 5 NOV. 2005
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
p. Il Direttore della Sezione
Il Collaboratore di Cancelleria
(Paola Borghini)

venerdì 25 marzo 2011

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 5910/08


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N. 5910/08 Reg. Dec.
N. 1783 1872 4316 4795
Reg. Ric.
Anno: 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello:
1) n. 1783 del 2006, proposto dalla Provincia di La Spezia, in persona del presidente pro tempore della Giunta provinciale rap-presentato e difeso dall'avv. Piero Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Romanelli e Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

contro

il Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rap-presentante pro tempore, i sigg.ri Albano Giovanni, Ferrari Pao-lo, Ferrari Stefano, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Mon-ticelli Adriano, Novani Sandra, Quadrelli Maria Elisabetta, Ra-gadini Alberto, Tasso Paola, Tavilla Daniela Anna, Tomaselli Maria Elisa e Vasini Pierluigi, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Federico Sorrentino e dall'avv. Daniele Granara, con domi-cilio eletto presso primo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;
la società "Big Buffalo" di Bernardini Grazia & C. s.n.c., in per-sona del legale rappresentante e il sig. Bedin Amedeo, non costi-tuitisi;

e, nei confronti

della Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore del-la Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Sommariva e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;
dei comuni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Di Magra, in persona dei rispettivi sindaci pro tempore, non costituitisi;
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito-si;
della S.a.l.t. Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.n.a.s., in persona del direttore generale, legale rappresen-tante pro tempore, non costituitosi;
della Conferenza dei Servizi c/o Provincia di La Spezia, in per-sona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Ministero dell'interno, in persona del Ministro, legale rappre-sentante pro tempore, non costituitosi;
Società di Valorizzazione Aree Retroportuali - S.v.a.r. s.r.l., non costituitasi in giudizio;

nonché

dell’Acam s.p.a. in persona del direttore generale, legale rappre-sentante pro tempore, non costituitosi;
n. 1872 del 2006, proposto dalla società Acam Spa, rappresenta-to e difeso dall'avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Piera Sommovigo e Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza Mazzini, n. 27;

contro

il Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rap-presentante pro tempore, i sigg.ri Albano Giovanni, Ferrari Pao-lo, Ferrari Stefano, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Mon-ticelli Adriano, Novani Sandra, Quadrelli Maria Elisabetta, Ra-gadini Alberto, Tasso Paola, Tavilla Daniela Anna, Tomaselli Maria Elisa, Vasini Pierluigi, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Federico Sorrentino e dall'avv. Daniele Granara, con domi-cilio eletto presso primo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;
la società "Big Buffalo" Di Bernardini Grazia & C. s.n.c., in per-sona del legale rappresentante e il sig. Bedin Amedeo, non costi-tuitisi;

e, nei confronti

dalla Provincia di La Spezia, in persona del presidente pro tem-pore della Giunta provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Piero Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio degli avvo-cati Romanelli e Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;
della Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore del-la Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Sommariva e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;
dei comuni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Di Magra, in persona dei rispettivi sindaci pro tempore, non costituitisi;
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito-si;
della S.a.l.t. Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.n.a.s., in persona del direttore generale, legale rappresen-tante pro tempore, non costituitosi;
della Conferenza dei Servizi c/o Provincia di La Spezia, in per-sona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
Società di Valorizzazione Aree Retroportuali - S.v.a.r. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Li-guria Genova, n. 1429 del 5 novembre 2005, con il quale è stato accolto il ricorso n. 274 del 2005 avverso i seguenti provvedi-menti:
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 458 del 26 novembre 2004, prot. n. 47977, di approvazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure presentato da Acam s.p.a., ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 34 della l.r. n. 18/1999;
- deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi del 16.09.2004, avente ad oggetto “Conferenza Provinciale ex art. 34 L.R. n. 18/99 e art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 e ss. mm. ii.. – Pro-getto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e pro-duzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure”, nonché per l’annullamento, previa sospensione di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connesso, ed in particolare:
- atti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 16.12.2003, del 4.5.2004 e dell’8.7.2004;
- parere della Regione Liguria sulla variante urbanistica;
- deliberazione della giunta regionale n. 851 del 2.8.2004 recante pronuncia di compatibilità ambientale condizionata;
- nulla osta dell’ANAS in ordine alla fascia di rispetto autostra-dale;
- parere favorevole condizionato di conformità antincendio rila-sciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia con nota prot. n. 4362/P del 17.11.2004.
3) n. 4326 del 2006, proposto dalla Provincia di La Spezia, in persona del presidente pro tempore della Giunta provinciale rap-presentato e difeso dall'avv. Piero Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Romanelli e Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

contro

il Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rap-presentante pro tempore, i sigg.ri Novani Sandra, Ragadini Al-berto, Vasini Pierluigi, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Albano Giovanni, Ferrari Stefano, Tavilla Daniela Anna, Tasso Paola, Quadrelli Maria Elisabetta, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Federico Sorrentino e dall'avv. Daniele Granara, con domi-cilio eletto presso primo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;
i sigg.ri Monticelli Adriano, Ferrari Paolo, Tomaselli Maria Lui-sa, non costituitisi;

nei confronti di

dei comuni di Vezzano Ligure in persona del Sindaco pro tempo-re non costituito; e di Santo Stefano Di Magra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Santa-relli e Casamo, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo stu-dio del primo, via Asiago n. 8;
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito-si;
della S.a.l.t. Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.n.a.s., in persona del direttore generale, legale rappresen-tante pro tempore del Ministero dell’Interno in persona del Mini-stro pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ope legis presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
della Conferenza dei Servizi c/o Provincia di La Spezia, in per-sona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
della Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore del-la Giunta regionale, non costituitosi;

nonché

dell’Acam s.p.a. in persona del direttore generale, legale rappre-sentante pro tempore, non costituitosi;
4) n. 4795 del 2006, proposto dalla società Acam s.p.a., rappre-sentato e difeso dall'avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Piera Sommovigo e Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza Mazzini, n. 27;

contro

il Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rap-presentante pro tempore, i sigg.ri Novani Sandra, Ragadini Al-berto, Vasini Pierluigi, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Albano Giovanni, Ferrari Stefano, Tavilla Daniela Anna, Tasso Paola, Quadrelli Maria Elisabetta, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Federico Sorrentino e dall'avv. Daniele Granara, con domi-cilio eletto presso primo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;
i sigg.ri Monticelli Adriano, Ferrari Paolo, Tomaselli Maria Lui-sa, non costituitisi;
dalla Provincia di La Spezia, in persona del presidente pro tem-pore della Giunta provinciale non costituitosi
del comune di Vezzano Ligure, in persona del sindaco pro tem-pore, non costituitosi;
del comune di Santo Stefano di Magra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Santarelli, domi-ciliato in Roma , via Asiago n. 8;
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito-si;
della S.a.l.t. Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.n.a.s., in persona del direttore generale, legale rappresen-tante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gene-rale dello Stato, e domiciliata ope legis presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
della Conferenza dei Servizi c/o Provincia di La Spezia, in per-sona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore,e del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ope legis presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
della Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore del-la Giunta regionale, non costituitosi;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Li-guria Genova, n. 353 del 7 aprile 2006, con il quale è stato accol-to il ricorso 104/2006 avverso i seguenti provvedimenti:
- determinazione del dirigente dell’area ambiente della Provincia della Spezia n. 170 del 29.09.2005, area 08, prot. n. 39163, pub-blicata sul B.U.R.L. n. 50, parte II, del 14.12.2005, di approva-zione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure pre-sentato da ACAM s.p.a. ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 34 della L.R. n. 18/1999;
- deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi del 16.09.2004, aventi ad oggetto “Conferenza Provinciale ex art. 34 L.R. n. 18/99 e art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 e ss.mm.ii. – Progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzio-ne di CDR in Comune di Vezzano Ligure”
- atti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 16.12.2003, del 4/05/2004 e dell’8.07.2004;
- parere della Regione Liguria riguardante la variante urbanisti-ca; deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 2.08.2004 recante pronuncia di compatibilità ambientale condizionata;
- nulla osta dell’ANAS in ordine alla fascia di rispetto autostra-dale;
- parere favorevole condizionato di conformità antincendio rila-sciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia con nota prot. n. 4362/P del 17.11.2004.
Visti gli appelli con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle ri-spettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 marzo 2008, il consigliere Cesare Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1) Con deliberazione consiliare n. 17 del 29 febbraio 2000, la re-gione Liguria ha approvato il piano regionale di gestione dei ri-fiuti urbani, ai sensi degli artt. 29 e 30 della l.r. n. 18 del 1999, di recepimento del D.Lgs. n. 22 del 1997.
1.1) Con delibera consiliare n. 79 del 30 luglio 2001, la provincia di La Spezia ha adottato il piano per l’organizzazione del sistema integrato di versione dei rifiuti urbani. Il piano è stato trasmesso il 30 luglio 2001, alla Regione Liguria per il parere di sostenibi-lità ambientale.
1.2) La regione ha richiesto alla Provincia una serie di chiari-menti con delibera n. 81 del 4 febbraio 2002, sulla base del pare-re espresso dal comitato tecnico regionale per il territorio sezione VIA n. 27/107 del 22 gennaio 2002. I chiarimenti sono stati for-niti dalla Provincia il 9 ottobre 2002;
1.3) A seguito del parere di sostenibilità ambientale espresso dal-la giunta regionale con la delibera n. 1614/2002, la provincia di La Spezia ha approvato il “Piano per l’organizzazione del siste-ma integrato di gestione dei R.U. nella provincia di La Spezia” con delibera n. 23 del 3 marzo 2003 nella stesura definitiva, re-cependo tutte le osservazioni formulate dalla Giunta Regionale.
1.3.1) Nella delibera n. 23/2003, si rileva fra l'altro, che il piano è sostenibile e che si impone di tutelare il territorio e la salute dei cittadini. Per sostenere la scelta di ripartire la dislocazione degli impianti sulle diverse aree del territorio provinciale sarebbe stato necessario individuare un sito in Val di Magra per l'ubicazione dell'impianto del CDR ed un unico sito in Val di Vara per disca-rica di materiali inerti, sapendo che per il compost l'impianto è già stato realizzato a Boscalino. Per l’individuazione dei due siti, quello per il CDR in Val di Magra e quello per gli inerti in Val di Vara, nel primo caso si tratta di un impianto con basso impatto ambientale e, nel secondo, di un netto miglioramento rispetto al deposito del rifiuto tal quale direttamente in discarica.
1.4) E’ stata in seguito costituito l’ATO per l’organizzazione e gestione dei rifiuti;
1.5) L’ACAM s.p.a. scelta -ex art. 27, l.r. n. 18/1999- dai comuni spezzini facenti parte dell’ambito territoriale ottimale per l’organizzazione della gestione dei rifiuti, quale soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, ha individuato il località Saliceti del Comune di Vezzano Ligure, il sito più idoneo per la realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani e per la produzione di CDR, trasmettendo alla Provincia il relativo progetto.
1.6) L’area 8, Ambiente, Autorizzazioni e Programmazione Tute-la Ambientale, ha indetto, ai sensi dell’art. 34 della l.r. n. 18/1999, la conferenza di servizi prevista dal decreto legislativo n. 22/1997, che si è articolata in tre riunioni.
1.7) Con delibera n. 851 del 2 agosto 2004, la Regione Liguria ha concluso positivamente la valutazione di impatto ambientale, dettando prescrizioni sul progetto di produzione di CDR propo-sto da ACAM s.p.a.
1.8) Con delibera n. 458 del 26 novembre 2004 la Provincia ha concluso il procedimento di sua competenza, recependo le con-clusioni della conferenza di servizi in data 16 settembre 2004 e la VIA effettuata dalla Regione nella delibera n. 851/2004.
2) Avverso la delibera n. 458 del 26 novembre 2004 della Pro-vincia di La Spezia, è stato adito il Tribunale amministrativo re-gionale della Liguria con il ricorso n. 274/2005, dal Comitato Vivere Bene La Macchia e da taluni privati abitanti della zona per dieci distinti motivi, precisamente:
2.1) violazione dell’art. 34 D.Lgs. 267/2000 in relazione agli artt. 3, 9 e 10 dell’accordo di programma del 30 aprile 1998: in sede di conferenza dei servizi l’approvazione della variante allo stru-mento urbanistico di Vezzano Ligure è avvenuta senza la parte-cipazione dell’autorità portuale di La Spezia (presente all’accordo di programma). La scelta non è stata condivisa dal Comune di Santo Stefano Magra né è stato attivato il Collegio di vigilanza previsto per gli eventuali accordi sostitutivi;
2.2) violazione dell’art. 27 co. 5, D.Lgs. n. 22\1997, dell’art. 34 co. 5, l.r. n. 18\99, degli artt. 8 e 9 l. n. 1150\1942 nonché dell’art. 59 l.r. n. 36\97, difetto di presupposto: l’approvazione del progetto da parte della Provincia ha costituito variante al PRG di Vezzano senza il rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale;
2.3) violazione dell’art. 27 co. 5, D.Lgs. n. 22/1997, dell’art. 34 co. 5, l.r. n. 18/1999, degli artt. 59 e 84 co. 2, lett a) e b), l.r. n. 36\1997, dell’art. 14, l. n. 241\90, difetto di presupposto e di mo-tivazione: la variante al P.R.G. non era di interesse locale;
2.4) violazione dell’art. 27 co. 5 D.Lgs. n. 22\97, dell’art. 34 co. 5, l.r. n. 18\99, dell’art. 1 ss. D.Lgs. n. 152\99, dell’art. 142 lett c) e 146 d.lgs. n. 42\2004, difetto di presupposto, istruttoria e motivazione: la compatibilità paesaggistica dell’intervento man-ca o del tutto immotivata;
2.5) violazione degli artt. 59 e 84 comma 2 lett a) e b) l.r. n. 36\1997, difetto di presupposto: la presenza del vincolo ambien-tale e paesistico osta all’applicabilità della procedura semplifica-ta della conferenza di servizi;
2.6) violazione degli artt. 27 e 28 D.Lgs. n. 22\1997, dell’art. 34 l.r. n. 18\1999, dell’art. 1 co. 5, l.r. n. 20\1991, degli artt. 142 lett c) e 146 D.Lgs. n. 42\2004, dell’art. 3, l. n. 241\1990, difetto di presupposto, istruttoria e motivazione: il progetto è incompatibi-le con il vincolo esistente;
2.7) violazione degli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22\1997, dell’art. 34, l.r. n. 18\99, difetto di istruttoria, contraddittorietà e perplessità: sono imposte trentuno prescrizioni ambientali, tecniche e di sicu-rezza dalle quali emerge l’incompatibilità dell’intervento con le condizioni ambientali della zona;
2.8) violazione dell’art. 26, l.r. n. 9\1993, dell’art. 1 co. 1 bis, d.l. n, 180\1998 e successive modifiche, dell’art. 17 commi 6 bis ss., l. n. 183\1989 e delle delibere del comitato istituzionale dell’autorità di bacino interregionale del fiume Magra: manca il parere del comitato tecnico dell’autorità di bacino in relazione al-la presenza del corso d’acqua Gora dei Mulini;
2.9) violazione dell’art. 27, co. 5, D.Lgs. 22\1997, dell’art. 34, co. 5, l.r. n. 18\1999, difetto di presupposto: è violato il termine di 30 gg per l’approvazione del progetto;
2.10) violazione dell’art. 107, D.Lgs. n. 267\2000, incompetenza della Giunta provinciale all’approvazione e autorizzazione all’impianto, rientrando nella sfera di attribuzioni del dirigente.
3) Si sono costituiti in primo grado la Provincia di La Spezia, l’ACAM s.p.a., il Comune di Vezzano Ligure, La Regione Ligu-ria, l’ARPAL e il Ministero dell’interno.
4) Con la sentenza n. 1429 del 5 novembre 2005 il tribunale amministrativo regionale della Liguria: -ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Comitato Vivere Bene La Macchia, ed ha rigettato tutte le altre eccezioni in rito. Ha accolto il ricorso per il decimo motivo di incompetenza, dichiarato assorbente de-gli altri, per l’incompetenza della Giunta provinciale all’approvazione e autorizzazione all’impianto. Ha poi trattato nel merito tutte le censure ed ha accolto il secondo motivo per l’inosservanza della disciplina partecipativa prevista dalla legi-slazione urbanistica nazionale e regionale sull’approvazione del progetto da parte della Provincia nella parte in cui rappresenta variante al PRG di Vezzano.
5) La sentenza è impugnata dalla Provincia di La Spezia con l’appello n. 1783/2006 e con l’appello n. 1872/2006 dalla società Acam Spa.
5.1) Nell’appello n. 1783/2006 si sono costituite la società Acam s.p.a. e la Regione Liguria chiedendo l’accoglimento dell’appello. Nell’appello n. 1872/2006 si è costituita la Provin-cia di La Spezia chiedendo l’accoglimento dell’appello. In am-bedue i giudizi si sono costituiti con memoria il Comitato Vivere Bene La Macchia e gli abitanti della zona ricorrenti in primo grado in qualità di soggetti privati chiedendo il rigetto dell’appello.
6) In pendenza del giudizio di primo grado di cui al ricorso n. 274/2005 innanzi al tribunale amministrativo regionale della Li-guria, il Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia, in via cau-telativa, ha convalidato la deliberazione n. 458 del 26 novembre 2004, e al contempo, ha riapprovato il progetto ed autorizzava la realizzazione dell'impianto. La relativa determinazione dirigen-ziale n. 170 del 29 settembre 2005 è stata affissa all’Albo Preto-rio della Provincia dal 6 ottobre al 21 ottobre 2005.
7) Avverso la determinazione dirigenziale è proposto il ricorso n. 104/2006 al tribunale amministrativo della Liguria dal Comitato Vivere Bene La Macchia e dai privati abitanti della zona per sei distinti motivi:
7.1) illegittimità derivata per gli stessi vizi già dedotti con il pre-cedente ricorso n. 274\2005, oggetto della sentenza 1429/2005;
7.2)violazione dell’art. 21 nonies co. 2, l. n. 241\90, difetto dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità: alla data della pubbli-cazione del provvedimento di convalida. l’atto convalidato era stato annullato in sede giurisdizionale per vizi diversi;
7.3) violazione degli artt. 21 nonies, l. n. 241/1990, dell’art. 6, l. n. 249\1968 e dell’art. 107 commi 2 e 3 lett. f). D.Lgs. n. 267\2000, nonché dei principi in materia di ratifica degli atti amministrativi, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogi-cità manifeste, trattandosi di incompetenza assoluta;
7.4) violazione degli artt. 27 co. 5, D.Lgs. 22\1997, dell’art. 34 co. 5, l.r. n. 18\1999, degli artt. 8 e 9, l. n. 1150\1942, dell’art. 59, l.r. n. 36\1997, difetto di presupposto: l’approvazione del progetto da parte della Provincia ha costituito variante al PRG di Vezzano senza il rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale;
7.5) violazione degli artt. 27 e 28, D.Lgs. 22\1997, 34 l.r. n. 18\1999, 1 ss. D.Lgs. n. 152\99, degli art. 142, lett c) e 146 D.Lgs. n. 42\2004, difetto di presupposto, istruttoria e motiva-zione sulla compatibilità paesaggistica e idrogeologica dell’intervento;
7.6) violazione degli artt. 7 ss., l. n. 241\90 e dei principi in ma-teria di procedimento amministrativo, contraddittorietà estrinse-ca ed illogicità manifesta: è mancato il rispetto delle garanzie partecipative in capo a soggetti interessati quali i ricorrenti av-verso l’atto convalidato.
8) Con la sentenza n. 353 del 7 aprile 2006, il Tribunale Ammi-nistrativo Regionale della Liguria ha estromesso dal giudizio il Comitato Vivere Bene La Macchia, ha dichiarato la legittimazio-ne attiva dei privati abitanti della zona ed ha accolto il ricorso nel merito per gli assorbenti profili di cui al secondo ed al sesto motivo di gravame.
9) La sentenza è impugnata dalla Provincia di La Spezia con l’appello n. 4326/2006 e con l’appello incidentale autonomo n. 4795/2006 dalla società Acam Spa.
9.1) Nell’appello n. 4326/2006 si è costituita l’Anas s.p.a. chie-dendo l’accolgimento dell’appello. Nell’appello n. 4795/2006 si sono costituiti il Ministero dell’interno e il Comune di S. Stefano Marga. In ambedue i giudizi si sono costituiti con memoria il Comitato Vivere Bene La Macchia e i privati abitanti della zona.
10) In prossimità della pubblica udienza di discussione del 18 marzo 2008, le parti hanno presentato memoria.

DIRITTO

1. I quattro appelli devono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza per evidenti motivi di connessione soggettiva e oggetti-va.
1.1. Si appuntano avverso le sentenze del Tribunale Amministra-tivo Regionale della Liguria n. 1429 del 5 novembre 2005, di ac-coglimento del ricorso n. 274/2005 nei confronti della delibera-zione della Giunta provinciale n. 458 del 26 novembre 2004, di approvazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Li-gure e n. 353 del 7 aprile 2006, di accoglimento del ricorso 104/2006 nei confronti della determinazione del dirigente dell’area ambiente della Provincia della Spezia n. 170 del 29.09.2005, di riapprovazione, con le stesse modalità e gli stessi termini del precedente progetto, in luogo della Giunta provincia-le di La Spezia.
1.2. Degli appelli, il n. 1783 e il n. 4316 del 2006 sono proposti dalla Provincia di La Spezia nella qualità di soggetto emanante in piano e il progetto e il n. 1872 e il n. 4795 del 2006 sono pro-posti dalla società Acam s.p.a., nella qualità di affidataria della gestione dei rifiuti .
1.3. Ambedue le decisioni hanno estromesso dal giudizio il Co-mitato Vivere Bene La Macchia, in accoglimento delle relative eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva, mentra hanno rigettato l’analoga eccezione nei confronti dei ricorsi pro-posti dagli abitanti della zona, anche ricorrenti uti singuli.
1.4. I ricorsi sono stati accolti nel merito limitatamente a talune delle complesse censure dispiegate. In particolare, la sentenza n. 1429/2005 ha dichiarato fondata ed assorbente sulle altre per l’annullamento del provvedimento, la decima censura introdutti-va. La sentenza tuttavia ha esaminato anche i motivi dichiarati assorbiti, per completezza anche ai fini di fornire indicazioni in merito all’eventuale riesercizio del potere. Dei motivi esaminati, è stato accolto il secondo motivo e rigettati gli altri. La sentenza n. 353/2006 ha accolto il secondo, il sesto e il quarto motivo (quest’ultimo con rinvio alle argomentazioni della sentenza n. 1429/2005), mentre ha rigettato il primo, il terzo e il quinto (anch’esso con rinvio alle argomentazioni della sentenza n. 1429/2005).
1.5. Va, infine, precisato che, dopo l’annullamento della delibe-razione n. 458 del 26 novembre 2004 da parte della sentenza n. 1429/2005, per incompetenza relativa della Giunta Provinciale, il Dirigente dell’area ambiente della Provincia di La Spezia ha convalidato, con propria determinazione n. 170 del 29 settembre 2005, la deliberazione della Giunta provinciale recependone in-tegralmente il contenuto, ai sensi dell’art. 21-octies e nonies del-la legge. n 241 del 1990.
2. Comune ad entrambi gli appelli della Provincia è la censura nei confronti delle statuizioni di rigetto dell’eccezione di legitti-mazione attiva dei soggetti residenti in prossimità dell’intervento.
2.1. Nei confronti dell’estromissione dal giudizio del Comitato Vivere Bene la Macchia, per carenza di legittimazione attiva, si è formata la cosa giudicata formale, non essendo stato proposto l’appello incidentale avverso i relativi capi di sentenza sfavore-voli alla ricorrente (ex plurimis, Cons. Stato, V, 28 maggio 2004, n. 3439).
2.2. Per quanto attiene la posizione processuale dei privati abi-tanti nelle zone prossime al nuovo insediamento, le sentenze di primo grado rinvengono la posizione legittimante di interesse specifico e qualificato sia sotto il profilo edilizio, per la tutela dei valori urbanistici garantiti sia sotto l’aspetto della salubrità dell’ambiente e della salvaguardia del diritto alla salute, con pre-cipuo riguardo all'esercizio dell’impianto di smaltimento di rifiu-ti .
2.3. Con riferimento ai residenti nelle aree limitrofe a quella in cui sorge l'impianto assentito, la situazione di vicinitas rappre-senterebbe di per sé il presupposto per adire il giudice ammini-strativo, senz’altra dimostrazione della sussistenza di un interes-se qualificato alla tutela giurisdizionale, in quanto concreta il presupposto dello stabile collegamento fra il soggetto agente e la zona incisa dall'assentita concessione,
2.4. Va precisato che alcuni ricorrenti risiedono in zone prossime all’impianto, nello stesso comune e nelle immediate vicinanze, altri nel comune di Santo Stefano Magra ma subiscono, tuttavia analogo pregiudizio data la natura dell’impianto, dei materiali e delle emissioni previste nonché delle caratteristiche della zona. L’intervento in esame si colloca, infatti, nell’ambito di un più ampio progetto volto ad incidere e modificare la destinazione e le caratteristiche dell’intera area coinvolgente i territori dei co-muni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Magra.
2.5. E’ perciò da condividere la loro legittimazione ad impugnare le rilevanti trasformazioni dell’area interessata tramite le varianti agli atti di pianificazione urbanistica e ai provvedimenti attuati-vi, perché prodromici alla realizzazione concreta degli interventi, indiscutibilmente di considerevole impatto, nei quali gli interessi urbanistici non possono essere considerati disgiunti da quelli ambientali, intesi sotto l’aspetto del diritto alla salute per la salu-brità dei luoghi in cui si svolge la vita individuale.
2.6. Nella parte motiva della deliberazione di giunta n. 458 del 26 novembre 2004 è espressamente chiarito che le aree, acquisite tramite preliminare di compravendita, in base alle norme di at-tuazione del PRG, erano collocate in zone TR3 e TRZSter e de-stinate ad accogliere impianti e servizi connessi e finalizzati ad attività intermodale containerizzata per la movimentazione, di-stribuzione, assemblaggio (logistica) e stoccaggio delle merci, depositi e magazzini scorte, e servizi alle infrastrutture stradali. 2.7. Siffatta destinazione è mutata in TRZ9, a seguito della va-riante introdotta dall’approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 27 co. 5, D.Lgs. 22/1997 e dell'art. 34 co. 5, l.r. 18/1999. Sia pur conservando vocazione industriale, le aree si prestano ad acco-gliere impianti inerenti allo stoccaggio ed al recupero dei rifiuti urbani, i cui effetti sull’ambiente e sulla salubrità dei luoghi sono indiscutibilmente diversi da quelli delle merci stoccate o del traf-fico pesante.
2.8. Resta, in tal modo, confermato l’interesse alla compatibilità urbanistica dell’area, per il rilevante cambiamento di destinazio-ne, implicito nell’approvazione del progetto ed alla verifica della sua rispondenza alle disposizioni sulla tutela della proprietà, uso del territorio, la salute e l'ambiente (Cons. Stato, VI, 7 agosto 2003, n. 4557).
3. Non ha, poi, rilievo dirimente eccepire che i provvedimenti implicano modifiche non sostanziali di un precedente assetto ur-banistico approvato nel 1998 (Accordo di programma) che aveva consentito di trasformare definitivamente in zona industriale una vasta area a prevalente destinazione agricola , su iniziativa dei Comuni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Magra partecipan-ti a quell'Accordo.
3.1. Dall’assetto urbanistico conseguente all’Accordo di Pro-gramma del 1998, la destinazione delle aree coinvolte dal proget-to era in parte TR3,in parte TRZ8 ter, in parte (minima) area ver-de alberata: destinata cioè ad attività industriali di movimenta-zione di merci e di servizi alle infrastrutture stradali e non di trat-tamento e deposito temporaneo dei rifiuti, come ora prevede la variante approvata dalla Provincia con l’approvazione dell'im-pianto di trattamento dei rifiuti.
3.2. Nel nuovo strumento urbanistico, le stesse aree assumono la destinazione TRZ9, con destinazione d'uso ad impianti di tratta-mento dei rifiuti e di stoccaggio, per i quali l’interesse urbanisti-co non è disgiunto da quello della conservazione dell’ambiente accettabile sotto il profilo della salubrità.
3.3. Viene così a cadere l’ulteriore censura di appello, nella quale si eccepisce ma mancanza di attuale interesse dei ricorrenti data la precedente urbanizzazione dell’area, risalente a provvedimenti urbanistici consolidati da tempo dai quali era derivata la com-promissione della località “La Macchia” sotto il profilo ambien-tale sin dall’Accordo di Programma del 1998, che sancì l’abbandono della destinazione agricola a favore di quella indu-striale.
3.4. Gli elementi introdotti dai provvedimenti della provincia, at-tribuiscono all’intervento non già carattere di semplice comple-tamento dell’Accordo del 1998 ma di assoluta novità per la tra-sformazione della destinazione dell’area ad usi diversi da quelli allora previsti. Elementi che rendono attuale l’interesse a ricorre-re, ad onta della relativa eccezione d’inammissibilità ribadita da-gli appellanti.
4. Se la diversità degli interessi incisi dai provvedimenti in esa-me differenzia il “bene ambiente” da salvaguardare rispetto al “bene paesaggistico” di cui all’art. 134, D.Lgs. n. 142/2004, così non è per quanto attiene all’interesse alla salubrità ambientale, il cui riconoscimento da parte della sentenza impugnata è ancora oggetto di censura.
4.1. L’interesse a sindacare l'apprezzamento dell'amministrazio-ne n capo ai singoli soggetti interessati alla tutela ambientale del territorio, per le possibili conseguenze di danno o di pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente è riconosciuto da risalente giurisprudenza anche della Sezione (Cons. Stato, V, 12 ottobre 1999 , n. 1445). E, ancora di recente il diritto alla salute, inteso come conservazione del territorio, ha trovato riconoscimento nel quadro dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione anche quando la lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della p.a. di cui sia denunciata l'illegittimità, come quella della gestione del territorio in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre (Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187).
4.2. Va, anche per questo, rigettato l’ulteriore profilo di difetto di legittimazione dei ricorrenti, il cui interesse meramente edilizio, di proprietari di abitazioni finitime alle aree d’intervento, sarebbe stato erroneamente identificato con quello urbanistico ad inibire la loro trasformazione. Nella specie, il rilascio delle concessioni a realizzare le strutture necessarie agli impianti è direttamente connesso alla trasformazione urbanistica dalla quale i ricorrenti traggono il vulnus al loro diritto alla salute ed alla fruizione di una ambiente salubre.
4.3. Per questo aspetto, è anche infondata l’altra eccezione d’inammissibilità del ricorso, per non avere i ricorrenti dato pro-va della loro residenza in prossimità dell’intervento contestato. Per quanto attiene alla residenza ed alla collocazione degli im-mobili nelle immediate vicinanze dell’area interessata all’intervento, tale prova è stata fornita dalla stessa società A-cam, che ha messo a disposizione del Tribunale amministrativo regionale della Liguria un’elaborata cartografia da cui è stata tratta la prova irrefutabile del pregiudizio.
5. Con precipuo riguardo alla sentenza n. 353/2006, va, infine, respinta, l’eccezione di tardività del ricorso in primo grado n. 104/2006 (espressamente riproposta nella presente fase) perché successivo alla scadenza del termine per impugnare, decorrente dalla pubblicazione della determina dirigenziale n. 170 del 29 settembre 2005 all’albo pretorio della Provincia di La Spezia, dei comuni di Vezzano Ligure e di S. Stefano Magra e, per estratto, su due quotidiani.
5.1. E’ noto al Collegio l’effetto della presunzione legale di co-noscenza, derivante dalla pubblicazione dell'atto nell'albo preto-rio del soggetto da cui esso promana (Cons. Stato, V, 23 ottobre 2007, n. 5564; Cons. Stato, V, 13 dicembre 2005, n. 7054) ed al-trettanto nota l’assimilazione, ai fini del decorso del termine, del-le deliberazioni degli organi di governo con le determinazioni dei dirigenti dell’ente locale, per l’analogia dell'intento di rende-re pubblici tutti gli atti di esercizio del potere deliberativo, indi-pendentemente dalla natura collegiale dell'organo emanante (Cons. Stato, V, 15 marzo 2006 , n. 1370).
5.2. A parte, però, le perplessità di tale orientamento, è di ostaco-lo al decorso del termine il carattere di diritto soggettivo delle si-tuazioni giuridiche coinvolte, nella parte in cui affermano la vio-lazione di beni costituzionalmente tutelati quale è il diritto alla salute ad all’ambiente salubre, che i ricorrenti affermano com-promesso nelle zone interessate all’intervento e limitrofe alle lo-ro abitazioni.
5.5. La ricevibilità del ricorso introduttivo deve essere, pertanto confermata, anche se per le ragioni ora precisate.
6. Dei motivi di appello -da esaminare in ordine logico e a se-conda delle questioni specifiche di ciascuno o comuni ad uno più di essi- va innanzitutto esaminato quello nei confronti della sen-tenza n. 353/2006, nella parte in cui ha accolto il secondo motivo del ricorso n. 104/2006, avverso la determina dirigenziale n. 170 del 29 settembre 2005.
6.1. Ad avviso del Tribunale territoriale, la determina n. 170 del 2005, con la quale il Dirigente dell’U.O. Area Ambiente della Provincia di La Spezia ha convalidato la delibera della Giunta provinciale n. 458 del 2004 condividendone i contenuti, era ille-gittima e quindi inidonea a produrne l’effetto sanante.
6.2. Secondo il Tribunale amministrativo, infatti, la determina n. 170 del 2005 del Dirigente l’Unità organizzativa competente, sa-rebbe divenuta efficace soltanto il 22 ottobre 2005, dopo la sca-denza dei quindici giorni di pubblicazione nell’albo pretorio av-venuta il 6 ottobre e, perciò, dopo la pubblicazione, ex art. 23 bis l. n. 1034\1971, avvenuta il giorno 21 ottobre 2005, del disposi-tivo della sentenza n. 1429 del 2005, che aveva annullato prece-dente delibera n. 458 del 2004, per incompetenza della Giunta provinciale. La convalida avrebbe, perciò, dispiegato i suoi effet-ti nei confronti di un atto già fulminato di nullità.
6.3. In aggiunta, il Tribunale ha rilevato il sintomo dell’eccesso di potere per la mancanza di animus convalidandi nel dirigente che aveva proceduto alla convalida, nell’avere fatto proprie sic et simpliciter le motivazioni dell’organo collegiale, richiamando le argomentazioni difensive della Provincia.
6.4. Le motivazioni della sentenza non convincono e la censura va accolta.
6.5. Secondo l’art. 33, co. 1. l. n. 1034/1971 l’esecutività, intesa come capacità dell’atto a produrre gli effetti vincolanti che gli sono propri, costituisce requisito della sentenza e non certo del dispositivo pubblicato nei termini dell’art. 23-bis co. 6, introdot-to dalla legge n. 205/2000. Rispetto alla pubblicazione del dispo-sitivo, assunto nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2005, la sentenza n. 1429 è stata pubblicata il 5 novembre 2005.
6.6. Per quanto attiene all’efficacia delle statuizioni annullatorie ivi contenute, la sentenza è, quindi, successiva sia al 22 ottobre 2005, di scadenza dei quindici giorni di pubblicazione nell’albo pretorio previsti per il decorso del termine d’impugnazione, sia al 16 ottobre 2005, di scadenza dei dieci giorni dalla pubblicazione, stabiliti dall’art. 134, co. 4, del TUEL n. 265/2000, per l’efficacia dei provvedimenti non soggetti a controllo. Nel momento in cui è intervenuto l’annullamento giudiziale della delibera n. 458 del 2004, la sua convalida ad opera della determina n. 170 del 2005, aveva perciò pienamente prodotto la sua efficacia sanante.
6.7. La conclusione è avvalorata dalla sospensione, in pendenza di appello, della sentenza n. 1429 del 2005 da parte di questa stessa con l’ordinanza n. 3465 del 14 luglio 2006. L’efficacia del provvedimento cautelare rende pienamente applicabile l’art. 6 della legge n. 249/1968, secondo il quale alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale (Consiglio Sta-to, sez. V, 21 dicembre 1989, n. 863).
6.8. Va in ogni caso disatteso anche l’ulteriore aspetto di man-canza di animus ratificandi del successivo provvedimento diri-genziale, che si sarebbe limitato a fare proprie le argomentazioni difensive della Provincia, senza alcun effettivo rinnovo della po-testà pubblica o manifestazione di volontà da parte dell'organo competente.
6.9. Secondo la giurisprudenza della Sezione, la conferma inte-grale del provvedimento viziato di incompetenza, contenuta nella delibera consiliare di ratifica è sufficiente ad emendare l'atto rati-ficato dal vizio di incompetenza relativa, indipendentemente dal-le motivazioni poste a base della stessa, dato il contenuto sostan-zialmente sanante dell'atto, preordinato, come propriamente quel-li di secondo grado, a sopperire alle carenze di legittimità che l’autorità emanante abbia autonomamente riscontrato (Consiglio Stato, sez. V, 21 dicembre 1989, n. 863).
7. Sul punto, perciò, la sentenza deve essere, conclusivamente, riformata.
7.1. Alla legittimità della convalida intervenuta con determina dirigenziale n. 170 del 2005, segue la sopravvenuta carenza d’interesse al motivo appuntato nell’appello n. 1783/2006 della Provincia di La Spezia, nei confronti dell’incompetenza dell’organo collegiale che aveva adottato la delibera n. 458 del 2004.
8. La sentenza va invece confermata, anche se nei limiti che si dirà, per l’accoglimento del sesto motivo introduttivo, che ha ri-tenuto la convalida n. 170 del 2005 viziata di violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, perché adottata senza il rispetto delle ga-ranzie partecipative al relativo procedimento nei confronti dei privati soggetti che avevano impugnato in sede giurisdizionale la deliberazione convalidata n. 458 del 2004.
8.1. Nei confronti della convalida da parte del dirigente della competente U.O., l’applicazione dell’art. 7, l. n. 241/1990 trova ragion d’essere nella seconda parte del comma primo, laddove dichiara l'amministrazione tenuta a fornire, con le stesse modali-tà, notizia dell'inizio del procedimento, qualora dal provvedi-mento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o fa-cilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari.
8.2. In disparte dalle considerazioni sulla qualità di diretti inte-ressati dei privati ricorrenti in ragione della qualità della situa-zione giuridica che si assume compromessa, il loro pregiudizio è diretta conseguenza dell’idoneità del provvedimento convalidato a produrre effetti stabili nel tempo e addirittura ulteriori alla sen-tenza di annullamento per l’assorbente motivo dell’incompetenza dell’organo che lo aveva adottato.
8.3. Non ha pregio l’assunto della Provincia di La Spezia sulla natura di “variazione di poco conto” del provvedimento convali-dato e sul carattere necessitato del provvedimento di convalida, perché emesso dallo stesso dirigente che aveva convocato, pre-sieduto e diretto i lavori della conferenza dei servizi ex lege n. 22/1997.
8.4. Che in nessun caso il provvedimento potesse essere diverso da quello adottato, non esonerava il dirigente dall’avviso agli in-teressati dell’avvio della procedura, in osservanza degli oneri di correttezza e trasparenza che rappresentano portato ineludibile della legge sull’azione amministrativa.
8.5. In questi specifici limiti va confermata la decisione impu-gnata e l’appello va respinto, anche se, allo stato, non è possibile emanare alcuna statuizione sul risarcimento dovuto ai ricorrenti per il danno da illegittimo comportamento della p.a., in assenza di appello incidentale avverso il capo della sentenza che ne ha rigettato la relativa domanda.
9. Per quanto attiene ancora alla sentenza n. 353 del 2006, è co-perto da cosa giudicata il rigetto del motivo d’illegittimità della convalida per l’incompetenza assoluta del consiglio provinciale ad emanare la deliberazione convalidato. Avverso il relativo ca-po di sentenza non è proposto appello incidentale da parte dei ri-correnti in primo grado. I motivi di appello spiegati nei confronti degli altri capi della decisione, (inerenti il rigetto del quinto e l’accoglimento del quarto motivo del ricorso originario) sono comuni a quelli contenuti nella sentenza n. 1429 del 2005. Pos-sono perciò essere esaminati in sede di trattazione degli appelli proposti nei confronti di quest’ultima, dalla Provincia di La Spe-zia e dalla sociatà Acam s.p.a..
9.1. Nella sentenza n. 1429 del 2005, il tribunale amministrativo territoriale ha accolto il decimo introduttivo d’incompetenza, as-sorbente rispetto agli altri motivi, esaminati però per sola com-pletezza. Di essi è stato accolto il secondo introduttivo del ricor-so n. 274/2005, di violazione delle disposizioni nazionali e re-gionali sulla partecipazione al procedimento di variante allo strumento urbanistico del comune di Vezzano e sono stati riget-tati tutti gli altri.
9.2. Il secondo motivo del ricorso n. 274/2005 è comune al quar-to motivo del ricorso n. 104 del 2006 (che è stato parimenti ac-colto dalla sentenza n. 353 del 2006), il cui accoglimento è stato fatto regolarmente segno di appello da parte della Provincia di La Spezi e della società Acam s.p.a.. I motivi terzo quarto, quin-to, sesto e ottavo del ricorso n. 274/2005 presentano profili co-muni al terzo e quinto motivo del ricorso n. 104 del 2006, respin-to con la sentenza n. 353 del 2006.
9.3. Sui motivi di ricorso respinti si ritiene formato il giudicato formale, in assenza di apposito appello incidentale dei soccom-benti, che, nella memorie costitutive, hanno chiesto il rigetto de-gli appelli, senza in alcun modo confutare il rigetto dei predetti motivi.
10. Nell’accogliere il secondo motivo del ricorso n. 274/2005 ed il quarto del ricorso n. 104/2006, il Tribunale amministrativo del-la Liguria ha affermato che l’effetto di variante allo strumento urbanistico vigente proprio dell’approvazione del progetto e dell’autorizzazione all’impianto da parte della conferenza dei servizi prevista dall’art. 27, D.Lgs. n. 22/1997 non fa venire me-no la garanzie partecipative proprie dell’approvazione degli strumenti urbanistici. In assenza di esse, doveva ritenersi illegit-tima l’approvazione del piano con efficacia di variante allo stru-mento urbanistico di Vezzano.
10.1. La tesi è erronea, alla luce del procedimento delineato dall’art. 27, D.Lgs. n. 22/1997 come recepita dalla legge regiona-le Liguria n. 18/1999, di definizione della disciplina generale, degli obiettivi e dell'attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di ambiente, bilancio idrico e difesa del suolo, energia, come gli appellanti sostengono nella relativa censura che è conseguentemente da accogliere.
10.2. Nell’art. 27, D.Lgs. n. 22/1997, la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, anche pericolosi, è demandata alla Regione, cui spetta, tramite la persona del re-sponsabile, di esaminare il progetto definitivo dell'impianto ed acquisire la valutazione d’impatto ambientale ove necessaria e indire la conferenza dei servizi cui partecipano i responsabili de-gli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati. L’approvazione regionale del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, una volta esau-rita l’istruttoria tecnica ed espletata la conferenza dei servizi, so-stituisce ogni altro provvedimento di competenza di organi re-gionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, varian-te allo strumento urbanistico comunale, oltre a comportare la di-chiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
10.3. Nel ripartire le competenza in materia fra la regione e le province, la legge regionale n. 18/1999, demanda alla regione l’approvazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti e la fissazione dei criteri per l'individuazione delle aree e degli im-pianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (artt. 23 e 29, l.r. n. 18/1999) e alle province le funzioni amministrative sull’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provin-ciale nonché quelle relative alla approvazione dei progetti e auto-rizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997.
10.4. Nell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/11997, l’efficacia di variante allo strumento urbanistico comunale, propria dell’approvazione del progetto e dell’autorizzazione alla realizzazione dell'impian-to, era connessa alla competenza propria della regione di appro-vazione dello strumento urbanistico comunale prevista dalla nor-mativa urbanistica statale. La stessa logica deve applicarsi all’art. 32 della l.r. n. 18/1999, laddove commette alle province l’approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, con l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli im-pianti di smaltimento e recupero e con la stessa efficacia di va-riante allo strumento urbanistico comunale.
10.5. Se pertanto nella legislazione nazionale l’approvazione del piano e del progetto da parte della regione riveste efficacia di va-riante allo strumento urbanistico senz’altro adempimento o par-tecipazione, analogo effetto deve ritenersi proprio anche dell’approvazione del piano e del progetto da parte della provin-cia, come disciplinati dalla legislazione regionale della Liguria.
10.6. L’espresso rinvio dell’art. 24, co.1. lett. c). l.r. n. 18/1999, all’art. 27, del D.Lgs. n. 22/1997, implica che alla provincia fac-ciano capo tutte le funzioni amministrative relative alla approva-zione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ivi compresa l’efficacia dei medesimi a va-riare lo strumento urbanistico comunale con la loro approvazio-ne, indipendentemente da ogni altro strumento partecipativo pre-visto dalla legislazione urbanistica nazionale, restando attribuita alla provincia non solo la funzione prima esercitata dalla regione ma la concreta efficacia che essa espleta sui provvedimenti a ca-rattere generale sui provvedimenti comunali.
10.7. A seguito del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione n. 17 del 29 febbraio 2000, la Pro-vincia di La Spezia ha adottato il piano provinciale per l’organizzazione e gestione del sistema integrato dei rifiuti con delibera n. 79 del 2001, ai sensi dell’art. 32 della l.r. n. 18/1999. Fra i cinque siti idonei per ospitare l’impianto di produzione del CDR era anche previsto il sito Vezzano Ligure – Siliceti per il quale lo strumento urbanistico comunale allora vigente prescri-veva una destinazione urbanistica di tipo industriale produttivo.
10.8. Una volta perfezionatasi l’approvazione del piano provin-ciale dei rifiuti di La Spezia con l’invio alla regione e il deposito presso la segreteria della Provincia e dei Comuni (per quaranta-cinque giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni) e la pronuncia della Regione sulla so-stenibilità ambientale, l’approvazione definitiva del piano da par-te della Provincia era totalmente nella condizione di apportare senz’altro adempimento le necessarie modifiche allo strumento urbanistico comunale.
10.9. Il motivo di appello deve essere conseguentemente accolto.
11. Per le ragioni di cui in motivazione, gli appelli riuniti devo-no, conseguentemente, essere per una parte dichiarati improcedi-bili, per altra parte accolti e, per altra parte, essere respinti.
11.1. Le spese del doppio grado vanno compensate fra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, decidendo sugli appelli riuniti, li dichiara in parte im-procedibili, in parte fondati e, per il resto, li respinge, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dal-l'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 18 marzo 2008, con l'intervento dei Signori:

Sergio Santoro Presidente
Cesare Lamberti rel. est Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Vito Poli Consigliere
Francesco Caringella Consigliere

L’Estensore Il Presidente
Cesare Lamberti Sergio Santoro

Il Segretario

f.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 NOVEMBRE 2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Sezione
f.to Livia Patroni Griffi