giovedì 31 marzo 2011

"La Nazione" articolo del 31 Marzo 2011

ACAM - «Offensiva legale contro Acam-Hera»

Fonte: valdimagranews.it

SCONTRO PDL DI BOLOGNA: L’AGGREGAZIONE OPERAZIONE DI SALVATAGGIO ETERODIRETTA DAL PD

L’AGGREGAZIONE di Hera con Acam è «un’operazione eterodiretta dal Pd», contro la quale non è escluso che il Pdl decida di percorrere anche le vie legali».
Lo ha detto Galeazzo Bignami, consigliere regionale e vicecoordinatore dei berlusconiani a Bologna, ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa. «Sappiamo — afferma Bignami — che Hera sta valutando una fusione con la società Acam della Spezia, la quale ha un debito di oltre 400 milioni di euro». Secondo il Pdl, dunque, si tratta di «un’operazione di salvataggio eterodiretta dal Pd, su cui siamo pronti a sparare a zero anche per vie legali». Da Hera ribattono: «L’acquisteremo solo se dimostreranno di aver risolto i loro problemi finanziari e con i sindacati». Le dichiarazioni del Pdl bolognese avvengono all’indomani delle nomine per il nuovo cda della società che, dopo l’indicazione dei soci pubblici (questi ultimi rappresentano il 60% del capitale), saranno ratificate dall’assemblea del prossimo29 aprile.
«Profondamente indignato» per i criteri seguiti dal commissario «che ha privilegiato criteri politici largamente prevalenti sugli aspetti tecnici» si era detto anche Fabio Garagnani, parlamentare bolognese del Pdl, commentando le recenti nomine nel cda di Hera fatte dal commissario Anna Maria Cancellieri. Il Comitato di sindacato dei soci pubblici della multiutility ha espresso invece valutazioni positive, sottolineando i risultati 2010 arrivati a chiusura di un triennio in cui «il Gruppo ha raggiunto importanti traguardi economici, industriali e di mercto».

domenica 27 marzo 2011

TAR per la Liguria (Sezione Prima) n. 1429/05


Fonte: giustizia-amministrativa.it [formato DOC - 101 Kb]

R.G.R.274/2005
N. 1429 SENT.
ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima,
composto dai Magistrati:
- Renato Vivenzio - Presidente
- Antonio Bianchi - Consigliere
- Davide Ponte - Referendario - rel. est.
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso R.G. n. 274 del 2005, proposto da Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Albano Giovanni, Bedin Amedeo, Ferrari Paolo, Ferrari Stefano, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Monticelli Adriano, Novani Sandra, Quadrelli Maria Elisabetta, Ragadini Alberto, Società "big Buffalo" Di Bernardini Grazia & C. Snc, Tasso Paola, Tavilla Daniela Anna, Tomaselli Maria Elisa, Vasini Pierluigi, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, Via Porta D'archi, 10/27-28;

contro

la Provincia Di La Spezia, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Barbieri, Veronica Allegri, con domicilio eletto presso Piero Barbieri in , C/o Segreteria Tar;
il Comune Di Vezzano Ligure, rappresentato e difeso dall'avv. Furio Rappelli, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica,21/18-20;
il Comune Di Santo Stefano Di Magra, in persona del Sindaco pro tempore, Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, S.a.l.t. Societa' Autostrada Ligure Toscana P.a., A.n.a.s., Conferenza Dei Servizi C/o Provincia Di La Spezia, Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, non costituitisi in giudizio;
la Regione Liguria, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Castagnoli, Michela Sommariva, con domicilio eletto presso Michela Sommariva in Genova, Via Fieschi 15;
l’ A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Giorgio Pizzorni, con domicilio eletto presso Pier Giorgio Pizzorni in Genova, Via Xx Settembre 14/31;
il Ministero Dell'interno, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Distr.le Genova, con domicilio eletto presso Avvocatura Stato in Genova, V.le Brigate Partigiane 2;
Acam Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Piera Sommovigo, con domicilio eletto presso Lorenzo Acquarone in Genova, Via Corsica,21/18-20;

nei confronti di

Società Di Valorizzazione Aree Retroportuali - S.v.a.r. Srl, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Provinciale n. 458 del 26 novembre 2004, prot. n. 47977, avente ad oggetto approvazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure presentato da ACAM S.p.A., ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 34 della L.R. n. 18/1999, nonché per l’annullamento previa sospensione delle Deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi del 16.09.2004, avente ad oggetto “Conferenza Provinciale ex art. 34 L.R. n. 18/99 e art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 e ss. mm. ii.. – Progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure”, nonché per l’annullamento, previa sospensione di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connesso, ed in particolare:
- degli atti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 16.12.2003;
- degli atti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 4.5.2004;
- degli atti della Conferenza dei Servizi istruttoria dell’8.7.2004;
- del parere della Regione Liguria riguardante la variante urbanistica;
- della Deliberazione della iunta Regionale n.851 del 2.8.2004 recante pronuncia di compatibilità ambientale condizionata;
- del nulla osta dell’ANAS in ordine alla fascia di rispetto autostradale;
del parere favorevole condizionato di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia con nota prot. n. 4362/P del 17.11.2004, nonché per l’annullamento di ogni altro atto preparatorio, presupposto, inerente e/o connesso, cognito e non.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Di La Spezia.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Di Vezzano Ligure.
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Acam Spa.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.
Udito nell'udienza pubblica del giorno 20/10/2005 il relatore Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti, nella rispettiva qualità di Comitato per la tutela dei valori ambientali della zona e di proprietari di immobili siti nei territori comunali di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra nella zona della piana delimitata dall’utostrada Genova – Rosignano, esponevano che in data 30\4\98 la Regione Liguria, i Comuni di Santo Stefano magra e di Vezzano ligure, l’Autorità portuale di La Spezia e la Salt S.p.a. stipulavano un accordo di programma teso: a prevedere l’assetto complessivo delle aree; ad insediare un autoparco per i mezzi pesanti pesanti nell’area del comune di Vezzano, come supporto logistico per lo sviluppo delle attività retroportuali; a completare l’assetto infrastrutturale del retroporto, con previsione di nuova viabilità per la distribuzione e la connessione tra le varie funzioni presenti nell’area; a realizzare una serie di edifici produttivi a ridosso dell’esistente piana intermodale quale prima fase operativa del futuro retroporto. A tal fine l’accordo apportava varianti agli strumenti urbanistici vigenti dei comuni odierni intimati (Vezzano e Santo Stefano Magra) e comportava l’approvazione dello strumento attuativo di inziativa pubblica per l’attuazione della zona D3R e relative aree di servizio, con contestuale rilascio della autorizzazione di massima della Regione, trattandosi di piano particolareggiato di interesse regionale, e dell’autorizzazione paesistica per la realizzazione dei seguenti interventi pubblici e privati: viabilità di connessione dell’autoparco con la bretella autostradale e tramite di connessione con la piastra intermodale in corso di realizzazione; varianti planimetriche ai progetti del retroporto e della suddetta piastra già approvati con DPGR 662\96.
L’attuazione degli interventi era affidata alla società odierna controinteressata, costituita con la partecipazione del Comune di Santo Stefano Magra, ad eccezione dell’autoparco la cui realizzazione era affidata alla società A.SP..
Per ciò che concerne un’area sita in comune di Vezzano, in località Saliceti – Vedicela, l’Acam S.p.a. predisponeva altresì un progetto definitivo per la costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di Cdr ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 22\97.
All’esito positivo del relativo procedimento in conferenza di servizi (in sede referente, datate 16\12\2003, 4\5 e 8\72004, in sede deliberante datata 16\9\2004), la Giunta provinciale di La Spezia deliberava di approvare ed autorizzare la realizzazione del suddetto impianto, sottoponendolo a ventuno prescrizioni e dando atto della circostanza per cui l’approvazione costituiva altresì variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Vezzano.
Agli atti impugnati si muovevano pertanto le seguenti censure:
- violazione dell’art. 34 d.lgs. 267 del 2000 in relazione agli artt. 3, 9 e 10 dell’accordo di programma 30\4\98, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, in quanto in sede di conferenza di servizi l’approvazione di una variante allo strumento urbanistico di Vezzano Ligure come risultante dall’accordo di programma precedente è avvenuta, in violazione di tale accordo, senza la partecipazione dell’autorità portuale di La Spezia (presente all’accordo) e con la partecipazione della Provincia di La Spezia (non stipulante l’accordo suddetto), con una scelta non condivisa dal Comune di Santo Stefano magra (partecipante all’accordo) né attraverso lo strumento del Collegio di vigilanza previsto per gli eventuali accordi sostitutivi necessari durante l’esecuzione secondo gli artt.9 e 10 dell’accordo medesimo;
- violazione degli artt. 27 comma 5 d.lgs. 22\97, 34 comma 5 l.r. 18\99, 8 e 9 l. 1150\42 nonché 59 l.r. 36\97, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto, in quanto l’approvazione del progetto da parte della Provincia ha costituito variante al PRG di Vezzano senza il rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale;
- violazione degli artt. 27 c. 5 d. 22 cit., 34 c. 5 l.r. 18 cit., 59 e 84 comma 2 lett a) e b) l.r. 36\97, 14 l. 241\90, 2 l.r. 9\83 e 8 l.r. 24\87, eccesso di potere sotto i profili del difetto di presupposto e di motivazione nonchè della contraddittorietà manifesta, non trattandosi nel caso di specie di variante di interesse locale;
- violazione degli artt. 27 comma 5 d.lgs. 22\97, 34 comma 5 l.r. 18\99, 1 ss. d.lgs. 152\99, 142 lett c) e 146 d.lgs. 42\2004, eccesso di potere per difetto di presupposto, istruttoria e motivazione in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento;
- violazione degli artt. 59 e 84 comma 2 lett a) e b) l.r. 36\97, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto, in quanto la presenza del vincolo ambientale e paesistico ostava all’applicabilità della procedura semplificata della conferenza di servizi;
- violazione degli artt. 27 e 28 d.lgs. 22\97, 34 l.r. 18\99, 1 comma 5 l.r. 20\91, 142 lett c) e 146 d.lgs. 42\2004, 3 l. 241\90, eccesso di potere per difetto di presupposto, istruttoria e motivazione per l’incompatibilità del progetto con il vincolo esistente;
- violazione degli artt. 27 e 28 d.lgs. 22\97, 34 l.r. 18\99, eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, sviamento e perplessità, per l’imposizione di trentuno prescrizioni ambientali, tecniche e di sicurezza dalle quali emerge l’incompatibilità dell’intervento con le condizioni ambientali della zona;
- violazione degli artt. 26 l.r. 9\93, 1 comma 1 bis d.l. 180\98 e successive modifiche, 17 commi 6 bis ss. l. 183\89 e delle delibere del comitato istituzionale dell’autorità di bacino interregionale del fiume Magra, eccesso di potere per difetto di presupposto e di istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed illogicità, sviamento, per mancanza del parere del comitato tecnico dell’autorità di bacino in relazione alla presenza del corso d’acqua Gora dei Mulini;
- violazione degli artt. 27 comma 5 d.lgs. 22\97, 34 comma 5 l.r. 18\99, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto, per violazione del termine di 30 gg per l’approvazione del progetto;
- violazione dell’art. 107 d.lgs. 267\2000, incompetenza della Giunta provinciale all’approvazione e autorizzazione all’impianto, rientrando nella sfera di attribuzioni del dirigente.
Il Comune di Vezzano, la Provincia di La Spezia, la Regione Liguria, l’Acam e il Ministero dell’interno, costituitisi in giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.
Con ordinanza istruttoria n. 109 del 2005 questo Tribunale amministrativo regionale disponeva la acquisizione della seguente documentazione: a) dal Soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali della Liguria documentati chiarimenti per conoscere se l’area oggetto dell’intervento per cui è causa sia gravata da vincolo di tutela, in ragione della presenza della Gora dei Molini che risulta essere un corso d’acqua artificiale iscritto nell’elenco delle Acque Pubbliche della Provincia della Spezia e in quello dell’allegato n. 1 delle norme di salvaguardia D.C.I. 53/99 così come richiamata dalla D.C.I. 101/01; b) dal Dirigente dell’Area Urbanistica Beni Ambientali – Pianificazione Territoriale della Provincia della Spezia copia delle norme statutarie o regolamentari (con gli estremi della loro approvazione) da cui risulterebbe la specifica competenza della Giunta Provinciale ad adottare l’impugnata deliberazione.
Alla pubblica udienza del 20\10\2005 la causa passava in decisione.

D I R I T T O

1. La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione, proposta dal Comitato Vivere bene la macchia e da alcuni privati residenti o proprietari di immobili siti in un ambito territoriale limitrofo all’intervento de quo, degli atti concernenti l’approvazione del progetto definitivo per la costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di Cdr ai sensi degli artt. 27 d.lgs. 22\97 e 34 l.r. 34\99.
2. In via preliminare occorre esaminare le diverse eccezioni formulate, in termini di inammissibilità del gravame sotto vari profili tutti comunque ricollegabili alla carenza del necessario interesse ad agire in capo ai diversi soggetti ricorrenti, da parte delle parti resistenti costituitesi in giudizio.
Al riguardo, occorre distinguere la situazione giuridica soggettiva azionata dai ricorrenti nel caso de quo in due diverse situazioni.
2.1 In primo luogo, viene in rilievo il “Comitato vivere bene la macchia” il quale, nella prospettazione ricorrente, agisce in quanto costituito per la salvaguardia e la tutela dei valori ambientali, paesistici e naturalistici della zona interessata dall’intervento, che condizionano la qualità della vita. Pertanto, tale soggetto fonda la propria asserita legittimazione quale ente esponenziale di interessi diffusi sul territorio interessato aventi natura ambientale.
In linea generale, la giurisprudenza prevalente espressa anche da questo Tribunale ha avuto modo di ribadire che un ente privato è comunque legittimato a ricorrere in giudizio, indipendentemente dalla sua specifica natura giuridica, pur non compreso tra le associazioni individuate ai sensi dell'art. 13, l. n. 349 del 1986, quando sussistano una serie di elementi: il perseguimento in modo non occasionale di obiettivi di tutela ambientale; l’ente abbia un adeguato grado di stabilità, un sufficiente livello di rappresentatività, un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato l'ambiente od il bene a fruizione collettiva che si assume leso (cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 22 giugno 2004, n. 1020 e 18 marzo 2004 n. 267, Consiglio Stato, sez. VI, 7 febbraio 1996, n. 182 e T.A.R. Marche, 22 febbraio 2002, n. 184). Tali elementi trovano attualmente un ulteriore seppur parziale (in termini di interesse di rilievo giuridico e di stretta connessione all’ambito dell’autorizzazione paesaggistica) conforto normativo nell’art. 146 comma 11 d.lgs. 42\2004.
Nel caso di specie peraltro, coma già statuito in fattispecie analoga relativa all’attuazione dell’accordo di programma ed al medesimo Comitato (sentenza 1080 del 2005), va esclusa la sussistenza della invocata legittimazione in capo al Comitato odierno ricorrente a cagione dell’assenza di concreti elementi di prova in base ai quali dedurre gli elementi suddetti, in specie in ordine alla stabilità, alla non occasionalità dell’azione ed alla effettiva rappresentatività dell’ente privato.
Invero, in tali situazioni va ribadito che l’esplicita legittimazione al ricorso prevista a favore delle associazioni ambientaliste di dimensione nazionale non esclude la legittimazione, limitata al fine dispiegare un intervento "ad adiuvandum", di organismi, comitati o associazioni che si costituiscano in ambito territoriale al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio, ove non solo il loro statuto ma i loro programmi e le loro attività risultino effettivamente orientati nel senso di voler proteggere l'ambiente e la salute nella data località (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657). Tuttavia, a fini di legittimazione occorre dimostrare la sussistenza dei presupposti sopra richiamati, privi di concreta prova nella presente fattispecie.
Incidentalmente, va evidenziato come nel caso de quo ai fini in esame non assuma rilievo l’insussistenza del vincolo paesaggistico nell’area dell’intervento, emersa all’esito dell’istruttoria e su cui si avrà modo di approfondire in seguito, in quanto le associazioni ambientali sono legittimate ad impugnare dinanzi al giudice amministrativo ogni provvedimento autoritativo che incida sull'ambiente, anche se lo specifico bene oggetto del provvedimento impugnato non sia stato sottoposto ad uno specifico vincolo (ad esempio, paesistico, archeologico, idrogeologico) (cfr. altresì in materia Consiglio Stato sez. V, 1 dicembre 1999, n. 2030 e TAR Liguria n. 1080\2005). Nel caso di specie, infatti, la natura dell’impianto, dei materiali trattati e le relative emissioni (al riguardo la lettura del provvedimento di produzione cdr), nonché le caratteristiche della zona interessata, caratterizzata altresì da insediamenti residenziali, confermano il rilievo dell’intervento e degli interessi coinvolti; in proposito, l’esame della stessa autorizzazione impugnata in via principale mette in evidenza le previste attività di trasporto e trattamento rifiuti, coinvolgenti evidentemente la tutela della salubrità ambientale, anche in assenza di espresse tutele paesaggistiche. In generale, in merito alla distinta, pur se connessa, tutela dell’ambiente e dei beni culturali è sufficiente richiamare l’art. 117 comma 2 lett. s) della Cost., il quale prevede “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”; in ordine all’attuazione di tale norma ed all’autonomia dei profili concernenti i beni culturali in senso lato, fra cui rientrano i beni paesaggistici, va richiamato lo stesso codice dei beni culturali di cui al d.lgs. 42 del 2004; da ciò non può che derivare l’autonomia dei profili di tutela della salubrità ambientale da quella, comunque connessa, alla sussistenza di un vincolo paesaggistico, già evidentemente conosciuta dal legislatore (cfr. ad es. l’art. 6 l. 349 del 1986 che prevede in caso di valutazione di impatto ambientale la concorrente competenza dei Ministeri dell’ambiente, per i profili di salubrità ambientale, e per i beni culturali, per i profili paesaggistici in senso stretto).
2.2 In secondo luogo, viene in considerazione la situazione facente capo agli odierni ricorrenti che agiscono quali privati residenti in prossimità dell’intervento contestato; a quest’ultimo riguardo, assumono preminente rilievo le specifiche e non contestate affermazioni contenute in ricorso nonché gli elementi concreti forniti in ordine alla residenza ed alla collocazione dei relativi immobili nelle immediate vicinanze dell’area interessata dall’intervento, che la stessa difesa dell’Acam (il cui spirito collaborativo pertanto merita un particolare plauso) ha messo a disposizione del Tribunale per mezzo di un’elaborata cartografia. Ciò appare sufficiente in termini di legittimazione al ricorso, in considerazione della sussistenza del relativo necessario interesse giuridico, a fini di contestazione dei profili sia di carattere urbanistico che di rilievo ambientale sopra enucleati.
Sotto il primo profilo, costituisce jus receptum quello in base al quale il proprietario dell'immobile viciniore o finitimo a quello oggetto dell'intervento edilizio assentito con i titoli in contestazione, è legittimato ad impugnarli, per la tutela dei valori urbanistici garantiti dalle prescrizioni vigenti in materia (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 14 ottobre 1998, n. 1467).
Più in particolare, e in termini rilevanti sotto entrambi i profili (urbanistico e di salubrità ambientale) per ciò che concerne la natura del provvedimento di autorizzazione impugnato e dell’impianto di cui si è così autorizzata la realizzazione, è sufficiente richiamare l’opinione espressa da questo Tribunale e dalla stessa prevalente giurisprudenza amministrativa a tenore della quale sono legittimati ad impugnare un'autorizzazione all'esercizio di un impianto di smaltimento di rifiuti i cittadini residenti nelle vicinanze dell'impianto stesso a tutela del proprio diritto alla salute (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. IV, 31 agosto 2004, n. 5715 e T.A.R. Liguria, sez. I, 25 maggio 2004, n. 813).
Nel caso de quo gli odierni ricorrenti sono titolari di un interesse qualificato ad opporsi all’approvazione del progetto di realizzazione dell’impianto in esame, che si reputano adottati "contra legem" o in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, interesse il quale ricorre allorché sussista uno stabile collegamento fra il soggetto agente e la zona incisa dall'assentita concessione, con particolare riferimento ai residenti nelle aree limitrofe a quella in cui sorge l'impianto assentito, senza che peraltro debba esser data dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale (cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 28 gennaio 2004, n. 104 e Consiglio Stato, sez. V, 15 settembre 2003, n. 5172).
Invero, l’analisi della documentazione versata in atti (in specie dalla cartografia prodotta dalla difesa di Acam) conferma come i ricorrenti privati proprietari siano residenti in zona prossima all’impianto: alcuni (residenti in via Prima piano Vezzano) addirittura nelle immediate vicinanze; gli altri, pur se formalmente residenti nel territorio del comune di Santo Stefano Magra, verrebbero a subire analoghi effetti in considerazione della natura dell’impianto, dei materiali e delle emissioni previste nonché delle caratteristiche della zona. A quest’ultimo proposito, va evidenziato come l’intervento in esame si collochi nell’ambito di un più ampio progetto (ricollegabile all’accordo di programma del 1998) teso ad incidere e modificare la destinazione e le caratteristiche dell’intera area coinvolgente i territori dei comuni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Magra.
Tale legittimazione non può che ritenersi estesa, in specie in ipotesi di rilevanti trasformazioni urbanistiche dell’area interessata quale quella di specie, avverso gli atti di pianificazione urbanistica in variante nonché attuativa, in quanto costituenti i provvedimenti presupposti per la realizzazione concreta degli interventi assentiti; in materia la costante opinione giurisprudenziale ha avuto più volte modo di affermare che sussiste l’interesse all'impugnazione della variante di piano regolatore anche da parte del soggetto che è proprietario di aree diverse da quelle direttamente incise dalle varie previsioni urbanistiche, allorché tali previsioni abbiano comunque rilevanza sul godimento e sul valore di mercato di dette diverse aree e sugli interessi del loro proprietario (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 21 dicembre 1992, n. 1543). La rilevanza di tali principi nel caso di specie emerge dalla semplice considerazione che l’approvazione del progetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale vigente.
In definitiva, l’approvazione di un impianto di grande rilievo ed impatto come quello in esame coinvolge gli interessi di carattere sia ambientale (anche indipendenti dai profili paesaggistici) che urbanistico, sulla cui autonomia e considerazione è sufficiente anche qui richiamare i distinti ambiti in cui sono presi in considerazione dal legislatore costituzionale (art. 117 comma 2 lett s, per la tutela dell’ambiente, art. 117 comma 3 per il governo del territorio), in ordine ai quali l’ordinamento riconosce tutela giurisdizionale in capo ai cittadini residenti o proprietari di immobili in zona quali portatori di specifiche situazioni giuridiche soggettive, ben individuabili.
In ordine ai rischi per la salubrità ambientale e per la sostenibilità urbanistica paventati dai ricorrenti nel caso di specie a sostegno della suddetta legittimazione, va ribadito quanto già evidenziato relativamente alle attività di trasporto dei rifiuti, di stoccaggio, di trattamento e raffinazione degli stessi, di produzione di cdr nonché di pressatura e di uscita del materiale stesso, chiaramente individuabili da una attenta lettura degli atti impugnati.
2.4 Ad analoghe conclusioni positive in ordine alla sussistenza della legittimazione deve giungersi per la società ricorrente la quale, nel gestire un esercizio commerciale in loco, assume la connotazione di soggetto giuridico con stabile collegamento, con la conseguenza che per essa valgono le considerazioni sin qui svolte in ordine agli altri proprietari di immobili in zona limitrofa all’intervento.
3. Passando all’analisi del merito, lo stesso appare fondato sotto l’assorbente profilo di incompetenza della Giunta, dedotto con il decimo motivo di gravame.
3.1 Nel caso di specie il provvedimento impugnato in via principale, l’approvazione del progetto definitivo di impianto per il trattamento di rifiuti urbani e produzione di cdr in comune di Vezzano ligure presentato da Acam S.p.a., risulta essere stato adottato dalla Giunta provinciale e non come avrebbe dovuto essere, nella prospettazione di parte ricorrente, dal dirigente del relativo settore degli uffici provinciali, trattandosi di atto di gestione e non di rilievo politico.
Sul punto il Collegio, pur comprendendo le esigenze sottese all’intervento dell’organo politico per la rilevanza dell’intervento e per gli impatti conseguenti sul territorio, non può discostarsi dai principi espressi dalla prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato il quale, proprio in riforma di una pronuncia di questo Tribunale che si era data carico di considerare l’intervento dell’organo suddetto, ha statuito che nella specie non si tratta di un provvedimento di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ma, più semplicemente, di un atto autorizzatorio, e, quindi, a rilevanza esterna, da assumersi all’esito di un preciso iter procedurale volto semplicemente a verificare la rispondenza del progetto alle esigenze di carattere ambientale nonché a quelle urbanistico-edilizie e paesaggistiche; né si rinvengono nell’ordinamento specifiche norme derogatorie della competenza dirigenziale in materia de qua (cfr. Consiglio di Stato n. 4596 del 2003). In tale ambito il Consiglio di Stato ha fondato il proprio orientamento sul medesimo contesto territoriale e normativo, cioè proprio sulla normativa nazionale e regionale ligure vigente in materia nonché sui principi in tema di riparto fra organi politici e di gestione.
3.2 Occorre pertanto richiamare espressamente la suddetta normativa e l’analisi che della stessa compie la prevalente opinione giurisprudenziale sopra richiamata.
Nel caso de quo la Provincia ha deliberato ai sensi dell’art. 34 della L.R. della Liguria 21 giugno 1999, n. 34. In base a tale norma:
“1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti secondo i procedimenti definiti dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997.
2. In relazione a tali procedimenti sono comunque attribuite alle Province tutte le funzioni regionali relative alla realizzazione di tali impianti.
(omissis)
5. L'approvazione del progetto da parte della Provincia sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, autorizzazioni, ivi comprese quelle ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (attuazione delle direttive CEE n.ri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) e concessioni, comprese quelle edilizie, di organi, provinciali e comunali, e consente, ove occorra, la realizzazione dell'impianto anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
6. L’approvazione di cui al comma 5 sostituisce anche visti, pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta relativi a funzioni statali qualora i competenti rappresentanti siano intervenuti alla Conferenza…..”.
Tale disciplina regionale conferisce, quindi, alle Province la competenza all’approvazione dei progetti quale quello di cui si tratta, ma non incide sul normale riparto delle competenze in seno alla provincia stessa, non recando alcuna disposizione in tal senso.
Né la competenza della Giunta può essere desunta dal disposto di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (secondo cui - comma 5 - “entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto”); ciò in quanto la disciplina statale ora detta individua la Giunta regionale quale organo normalmente deputato all’approvazione dei progetti di cui si tratta; ma quando la regione stessa conferisce le competenze in materia di approvazione genericamente alla provincia e non ad un suo organo specifico, deve ritenersi che il riparto di competenze segua, in tal caso, i normali canoni propri della disciplina di principio statale; disciplina che può anche essere derogata da apposite norme regionali sopravvenute, ma che, in assenza di tali deroghe, rimane ferma e impregiudicata.
Si tratta, allora, di stabilire, in base alla disciplina statale vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, quale fosse, sulla base del riparto di competenze riconducibile alla disciplina di principio statale, l’organo provinciale deputato all’adozione dell’atto stesso.
Ebbene, ai sensi dell’art. 51, comma 3, della legge n. 142/1990 sull’ordinamento delle autonomie locali, “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, ….” (segue un elenco di tali atti).
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della successiva legge n. 29/1993 spetta ai dirigenti “l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.
L’art. 45, comma 1, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, stabilisce, poi, che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.
Va anche notato che, ai sensi dell’art. 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”:
“2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”.
E l’art. 107 ora detto prevede, a sua volta, che:
“1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”.
Ai sensi del comma 3 spettano, poi, ai dirigenti, tra gli altri:
lettera f): “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”.
3.3 Si aggiunga che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 107, “le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”.
A quest’ultimo proposito, pertanto, a diverse conclusioni non possono portare le norme statutarie e regolamentari invocate dalla difesa provinciale: sia per la loro genericità ed inconferenza relativamente all’adozione di uno specifico provvedimento quale è quello di approvazione ed autorizzazione in contestazione; sia per la formale e logica prevalenza delle norme di legge dettate per la disciplina del riparto fra organi politici e di gestione, nell’ambito di una materia di competenza statale (art. 117 lett p Cost.).
Al riguardo, la stessa giurisprudenza prevalente sopra riportata ha precisato il carattere eccezionale delle deroghe al regime ordinario e l’esigenza della loro assunzione con specifico strumento legislativo, comunque assente nel caso di specie.
E’ pertanto irrilevante l’art. 31 dello Statuto provinciale, avente rilevo certamente non legislativo e comunque generico, laddove assegna alla competenza della Giunta l’adozione di “provvedimenti di attuazione degli atti di contenuto generale, programmatico , regolamentare deliberati dal Consiglio, ad eccezione degli atti di gestione la cui competenza è rimessa ai dirigenti”; invero, tale ultimo inciso ribadisce il principio legislativo per cui un atto specifico di approvazione di un progetto, quale quello de quo, anche per la norma statutaria (che quindi non deve essere disapplicata non violando il principio dettato a livello di fonte legislativa) rientra nella competenza del dirigente.
Ancora minore rilievo, nei sensi auspicati dalle difese resistenti, può assumere l’estratto del regolamento provinciale in materia di procedimenti amministrativi: sia per l’impossibilità di incidere sul riparto di competenza dettato a livello legislativo (e invero, come verificato, dallo stesso Statuto), sia per l’assenza di un’espressa disposizione nei sensi auspicati, in quanto la possibilità che il dirigente sia altresì responsabile del procedimento è riconosciuto a livello di principio dallo stesso art. 5 l. 241 del 1990, senza che ciò ne escluda la responsabilità per l’adozione del provvedimento.
3.4 Le assorbenti considerazioni sopra svolte sono sufficienti a ritenere fondato il ricorso ed a disporre l’annullamento del provvedimento impugnato per l'assorbente vizio di incompetenza dedotto con il decimo motivo di ricorso.
Peraltro, evidenti ragioni di completezza impongono la disamina degli ulteriori motivi di ricorso, anche al fine di fornire indicazioni in merito all’eventuale riesercizio del potere.
4. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 34 d.lgs. 267 del 2000 in relazione agli artt. 3, 9 e 10 dell’accordo di programma 30\4\98, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, in quanto in sede di conferenza di servizi l’approvazione di una variante allo strumento urbanistico di Vezzano Ligure come risultante dall’accordo di programma precedente è avvenuta, in violazione di tale accordo, senza la partecipazione dell’autorità portuale di La Spezia (presente all’accordo) e con la partecipazione della Provincia di La Spezia (non stipulante l’accordo suddetto), con una scelta non condivisa dal Comune di Santo Stefano magra (partecipante all’accordo) né attraverso lo strumento del Collegio di vigilanza previsto per gli eventuali accordi sostitutivi necessari durante l’esecuzione secondo gli artt.9 e 10 dell’accordo medesimo.
La censura appare infondata, a fronte della specificità del procedimento di conferenza di servizi (di natura istruttoria secondo la prevalente opinione giurisprudenziale: cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 28 settembre 2002, n. 984 e Consiglio Stato, sez. VI, 4 giugno 2004, n. 3505) e di approvazione del progetto de quo, anche in ordine alle conseguenze urbanistiche, rispetto alla fase a monte dell’accordo di programma, anche in considerazione del fatto che alle diverse fasi procedimentali ha partecipato esprimendo il proprio assenso la stessa amministrazione comunale interessata.
5. Analoghe considerazioni comportano l’infondatezza anche del terzo ordine di censure, con cui parte ricorrente lamenta l’inapplicabilità della procedura di variante locale, trattandosi di procedimento speciale disciplinato dalla normativa più volte invocata.
6. A diverse conclusioni deve giungersi relativamente alla seconda censura dedotta in sede di ricorso, attraverso la quale parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 27 comma 5 d.lgs. 22\97, 34 comma 5 l.r. 18\99, 8 e 9 l. 1150\42 nonché 59 l.r. 36\97, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto, in quanto l’approvazione del progetto da parte della Provincia ha costituito variante al PRG di Vezzano senza il rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale.
Come si è già avuto modo di osservare, ai sensi dell’art. 27 comma 5 d.lgs. 22 cit. “l’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori”. In termini analoghi, la norma attuativa regionale statuisce che “l’approvazione del progetto da parte della Provincia sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, autorizzazioni, …. e concessioni, comprese quelle edilizie, di organi, provinciali e comunali, e consente, ove occorra, la realizzazione dell'impianto anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
Pertanto, se da un lato la norma nazionale afferma che l’approvazione costituisce variante, con ciò dettando un principio in termini di effetti per il governo del territorio, dall’altro lato la norma regionale ne ribadisce l’effetto autorizzatorio e di contestuale variante urbanistica. Da ciò tuttavia non può desumersi la possibilità di elidere in toto la rilevanza degli altri principi desumibili dalla disciplina del governo del territorio in ordine alla competenza comunale in tema di variazioni urbanistiche della disciplina del proprio territorio nonché, in particolare per ciò che concerne nel caso de quo, in ordine al rispetto delle garanzie partecipative dettate anche per l’adozione ed approvazione di atti di rilevante impatto urbanistico in quanto comportanti una profonda modificazione della disciplina vigente di governo e uso del territorio. Infatti, le esigenze fondamentali poste a base della partecipazione alla fase procedimentale di approvazione di varianti urbanistiche di tale rilievo, impone anche in sede di procedimento speciale l’adozione di misure di pubblicità adeguate al fine di rispettare le suddette esigenze. In termini di ricognizione dei principi fondamentali del governo del territorio assume rilievo altresì il necessario rispetto delle garanzie partecipative: il che non porta ad escludere l’effetto imposto dalla normativa invocata alla luce del preminente interesse sotteso alla gestione dei rifiuti, comportando unicamente la necessità di rispettare una scansione procedimentale dettata da norme di principio concorrenti e tesa a garantire il rispetto dei principi procedimentali connessi, a loro volta aventi la funzione di acquisire gli interessi giuridicamente coinvolti a livello urbanistico. Quindi, occorre adottare le procedure di pubblicità previste dalla vigente legislazione urbanistica, tali da garantire il rispetto dei principi sottesi alla conseguente variante urbanistica, non solo quelli connessi strettamente all’approvazione dell’impianto.
7. Infondate appaiono le rimanenti censure.
7.1 Per ciò che concerne le censure (quarta, quinta, sesta e ottava) connesse alla sussistenza del vincolo paesaggistico e idraulico nell’area interessata dall’intervento, l’esito dell’istruttoria ha chiarito come l’impianto venga ad essere collocato in un sito non sottoposto ad alcuno specifico vincolo, neppure ricollegabile alla presenza dell’invocato corso d’acqua, il quale infatti si trova collocato ad una distanza superiore a quella (150 m.) prevista dalla normativa impositiva del vincolo (art. 142 d.lgs. 42 del 2004); né al riguardo, in considerazione della specificità dell’impianto in considerazione, può farsi riferimento al più vasto ambito interessato dall’accordo di programma.
7.2 Relativamente al settimo ordine di rilievi, concernente l’elevato numero di prescrizioni, la censura appare genericamente dedotta, in assenza di qualsiasi indicazione degli elementi di contraddittorietà fra prescrizione imposta ed autorizzazione rilasciata.
7.3 Infine, per ciò che concerne la invocata violazione del termine dettato per la conclusione del procedimento, in assenza di diversa indicazione normativa il medesimo termine va considerato di natura ordinatoria, con ogni conseguenza in termini di legittimità. Peraltro, l’interesse alla relativa deduzione farebbe capo eventualmente alla parte che presenta il progetto, in specie relativamente al ritardo ed ai conseguenti pregiudizi.
8. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe, come proposto dai soggetti riconosciuti legittimati nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2005.

L’Estensore Il Presidente
(D. Ponte) (R. Vivenzio)

Depositata in segreteria
il 5 NOV. 2005
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
p. Il Direttore della Sezione
Il Collaboratore di Cancelleria
(Paola Borghini)

venerdì 25 marzo 2011

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 5910/08


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N. 5910/08 Reg. Dec.
N. 1783 1872 4316 4795
Reg. Ric.
Anno: 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello:
1) n. 1783 del 2006, proposto dalla Provincia di La Spezia, in persona del presidente pro tempore della Giunta provinciale rap-presentato e difeso dall'avv. Piero Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Romanelli e Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

contro

il Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rap-presentante pro tempore, i sigg.ri Albano Giovanni, Ferrari Pao-lo, Ferrari Stefano, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Mon-ticelli Adriano, Novani Sandra, Quadrelli Maria Elisabetta, Ra-gadini Alberto, Tasso Paola, Tavilla Daniela Anna, Tomaselli Maria Elisa e Vasini Pierluigi, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Federico Sorrentino e dall'avv. Daniele Granara, con domi-cilio eletto presso primo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;
la società "Big Buffalo" di Bernardini Grazia & C. s.n.c., in per-sona del legale rappresentante e il sig. Bedin Amedeo, non costi-tuitisi;

e, nei confronti

della Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore del-la Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Sommariva e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;
dei comuni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Di Magra, in persona dei rispettivi sindaci pro tempore, non costituitisi;
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito-si;
della S.a.l.t. Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.n.a.s., in persona del direttore generale, legale rappresen-tante pro tempore, non costituitosi;
della Conferenza dei Servizi c/o Provincia di La Spezia, in per-sona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Ministero dell'interno, in persona del Ministro, legale rappre-sentante pro tempore, non costituitosi;
Società di Valorizzazione Aree Retroportuali - S.v.a.r. s.r.l., non costituitasi in giudizio;

nonché

dell’Acam s.p.a. in persona del direttore generale, legale rappre-sentante pro tempore, non costituitosi;
n. 1872 del 2006, proposto dalla società Acam Spa, rappresenta-to e difeso dall'avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Piera Sommovigo e Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza Mazzini, n. 27;

contro

il Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rap-presentante pro tempore, i sigg.ri Albano Giovanni, Ferrari Pao-lo, Ferrari Stefano, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Mon-ticelli Adriano, Novani Sandra, Quadrelli Maria Elisabetta, Ra-gadini Alberto, Tasso Paola, Tavilla Daniela Anna, Tomaselli Maria Elisa, Vasini Pierluigi, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Federico Sorrentino e dall'avv. Daniele Granara, con domi-cilio eletto presso primo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;
la società "Big Buffalo" Di Bernardini Grazia & C. s.n.c., in per-sona del legale rappresentante e il sig. Bedin Amedeo, non costi-tuitisi;

e, nei confronti

dalla Provincia di La Spezia, in persona del presidente pro tem-pore della Giunta provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Piero Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio degli avvo-cati Romanelli e Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;
della Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore del-la Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Sommariva e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;
dei comuni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Di Magra, in persona dei rispettivi sindaci pro tempore, non costituitisi;
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito-si;
della S.a.l.t. Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.n.a.s., in persona del direttore generale, legale rappresen-tante pro tempore, non costituitosi;
della Conferenza dei Servizi c/o Provincia di La Spezia, in per-sona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
Società di Valorizzazione Aree Retroportuali - S.v.a.r. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Li-guria Genova, n. 1429 del 5 novembre 2005, con il quale è stato accolto il ricorso n. 274 del 2005 avverso i seguenti provvedi-menti:
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 458 del 26 novembre 2004, prot. n. 47977, di approvazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure presentato da Acam s.p.a., ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 34 della l.r. n. 18/1999;
- deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi del 16.09.2004, avente ad oggetto “Conferenza Provinciale ex art. 34 L.R. n. 18/99 e art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 e ss. mm. ii.. – Pro-getto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e pro-duzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure”, nonché per l’annullamento, previa sospensione di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connesso, ed in particolare:
- atti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 16.12.2003, del 4.5.2004 e dell’8.7.2004;
- parere della Regione Liguria sulla variante urbanistica;
- deliberazione della giunta regionale n. 851 del 2.8.2004 recante pronuncia di compatibilità ambientale condizionata;
- nulla osta dell’ANAS in ordine alla fascia di rispetto autostra-dale;
- parere favorevole condizionato di conformità antincendio rila-sciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia con nota prot. n. 4362/P del 17.11.2004.
3) n. 4326 del 2006, proposto dalla Provincia di La Spezia, in persona del presidente pro tempore della Giunta provinciale rap-presentato e difeso dall'avv. Piero Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Romanelli e Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

contro

il Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rap-presentante pro tempore, i sigg.ri Novani Sandra, Ragadini Al-berto, Vasini Pierluigi, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Albano Giovanni, Ferrari Stefano, Tavilla Daniela Anna, Tasso Paola, Quadrelli Maria Elisabetta, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Federico Sorrentino e dall'avv. Daniele Granara, con domi-cilio eletto presso primo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;
i sigg.ri Monticelli Adriano, Ferrari Paolo, Tomaselli Maria Lui-sa, non costituitisi;

nei confronti di

dei comuni di Vezzano Ligure in persona del Sindaco pro tempo-re non costituito; e di Santo Stefano Di Magra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Santa-relli e Casamo, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo stu-dio del primo, via Asiago n. 8;
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito-si;
della S.a.l.t. Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.n.a.s., in persona del direttore generale, legale rappresen-tante pro tempore del Ministero dell’Interno in persona del Mini-stro pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ope legis presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
della Conferenza dei Servizi c/o Provincia di La Spezia, in per-sona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
della Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore del-la Giunta regionale, non costituitosi;

nonché

dell’Acam s.p.a. in persona del direttore generale, legale rappre-sentante pro tempore, non costituitosi;
4) n. 4795 del 2006, proposto dalla società Acam s.p.a., rappre-sentato e difeso dall'avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Piera Sommovigo e Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza Mazzini, n. 27;

contro

il Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rap-presentante pro tempore, i sigg.ri Novani Sandra, Ragadini Al-berto, Vasini Pierluigi, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Albano Giovanni, Ferrari Stefano, Tavilla Daniela Anna, Tasso Paola, Quadrelli Maria Elisabetta, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Federico Sorrentino e dall'avv. Daniele Granara, con domi-cilio eletto presso primo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;
i sigg.ri Monticelli Adriano, Ferrari Paolo, Tomaselli Maria Lui-sa, non costituitisi;
dalla Provincia di La Spezia, in persona del presidente pro tem-pore della Giunta provinciale non costituitosi
del comune di Vezzano Ligure, in persona del sindaco pro tem-pore, non costituitosi;
del comune di Santo Stefano di Magra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Santarelli, domi-ciliato in Roma , via Asiago n. 8;
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito-si;
della S.a.l.t. Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.n.a.s., in persona del direttore generale, legale rappresen-tante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gene-rale dello Stato, e domiciliata ope legis presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
della Conferenza dei Servizi c/o Provincia di La Spezia, in per-sona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore,e del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ope legis presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
della Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore del-la Giunta regionale, non costituitosi;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Li-guria Genova, n. 353 del 7 aprile 2006, con il quale è stato accol-to il ricorso 104/2006 avverso i seguenti provvedimenti:
- determinazione del dirigente dell’area ambiente della Provincia della Spezia n. 170 del 29.09.2005, area 08, prot. n. 39163, pub-blicata sul B.U.R.L. n. 50, parte II, del 14.12.2005, di approva-zione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure pre-sentato da ACAM s.p.a. ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 34 della L.R. n. 18/1999;
- deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi del 16.09.2004, aventi ad oggetto “Conferenza Provinciale ex art. 34 L.R. n. 18/99 e art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 e ss.mm.ii. – Progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzio-ne di CDR in Comune di Vezzano Ligure”
- atti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 16.12.2003, del 4/05/2004 e dell’8.07.2004;
- parere della Regione Liguria riguardante la variante urbanisti-ca; deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 2.08.2004 recante pronuncia di compatibilità ambientale condizionata;
- nulla osta dell’ANAS in ordine alla fascia di rispetto autostra-dale;
- parere favorevole condizionato di conformità antincendio rila-sciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia con nota prot. n. 4362/P del 17.11.2004.
Visti gli appelli con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle ri-spettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 marzo 2008, il consigliere Cesare Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1) Con deliberazione consiliare n. 17 del 29 febbraio 2000, la re-gione Liguria ha approvato il piano regionale di gestione dei ri-fiuti urbani, ai sensi degli artt. 29 e 30 della l.r. n. 18 del 1999, di recepimento del D.Lgs. n. 22 del 1997.
1.1) Con delibera consiliare n. 79 del 30 luglio 2001, la provincia di La Spezia ha adottato il piano per l’organizzazione del sistema integrato di versione dei rifiuti urbani. Il piano è stato trasmesso il 30 luglio 2001, alla Regione Liguria per il parere di sostenibi-lità ambientale.
1.2) La regione ha richiesto alla Provincia una serie di chiari-menti con delibera n. 81 del 4 febbraio 2002, sulla base del pare-re espresso dal comitato tecnico regionale per il territorio sezione VIA n. 27/107 del 22 gennaio 2002. I chiarimenti sono stati for-niti dalla Provincia il 9 ottobre 2002;
1.3) A seguito del parere di sostenibilità ambientale espresso dal-la giunta regionale con la delibera n. 1614/2002, la provincia di La Spezia ha approvato il “Piano per l’organizzazione del siste-ma integrato di gestione dei R.U. nella provincia di La Spezia” con delibera n. 23 del 3 marzo 2003 nella stesura definitiva, re-cependo tutte le osservazioni formulate dalla Giunta Regionale.
1.3.1) Nella delibera n. 23/2003, si rileva fra l'altro, che il piano è sostenibile e che si impone di tutelare il territorio e la salute dei cittadini. Per sostenere la scelta di ripartire la dislocazione degli impianti sulle diverse aree del territorio provinciale sarebbe stato necessario individuare un sito in Val di Magra per l'ubicazione dell'impianto del CDR ed un unico sito in Val di Vara per disca-rica di materiali inerti, sapendo che per il compost l'impianto è già stato realizzato a Boscalino. Per l’individuazione dei due siti, quello per il CDR in Val di Magra e quello per gli inerti in Val di Vara, nel primo caso si tratta di un impianto con basso impatto ambientale e, nel secondo, di un netto miglioramento rispetto al deposito del rifiuto tal quale direttamente in discarica.
1.4) E’ stata in seguito costituito l’ATO per l’organizzazione e gestione dei rifiuti;
1.5) L’ACAM s.p.a. scelta -ex art. 27, l.r. n. 18/1999- dai comuni spezzini facenti parte dell’ambito territoriale ottimale per l’organizzazione della gestione dei rifiuti, quale soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, ha individuato il località Saliceti del Comune di Vezzano Ligure, il sito più idoneo per la realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani e per la produzione di CDR, trasmettendo alla Provincia il relativo progetto.
1.6) L’area 8, Ambiente, Autorizzazioni e Programmazione Tute-la Ambientale, ha indetto, ai sensi dell’art. 34 della l.r. n. 18/1999, la conferenza di servizi prevista dal decreto legislativo n. 22/1997, che si è articolata in tre riunioni.
1.7) Con delibera n. 851 del 2 agosto 2004, la Regione Liguria ha concluso positivamente la valutazione di impatto ambientale, dettando prescrizioni sul progetto di produzione di CDR propo-sto da ACAM s.p.a.
1.8) Con delibera n. 458 del 26 novembre 2004 la Provincia ha concluso il procedimento di sua competenza, recependo le con-clusioni della conferenza di servizi in data 16 settembre 2004 e la VIA effettuata dalla Regione nella delibera n. 851/2004.
2) Avverso la delibera n. 458 del 26 novembre 2004 della Pro-vincia di La Spezia, è stato adito il Tribunale amministrativo re-gionale della Liguria con il ricorso n. 274/2005, dal Comitato Vivere Bene La Macchia e da taluni privati abitanti della zona per dieci distinti motivi, precisamente:
2.1) violazione dell’art. 34 D.Lgs. 267/2000 in relazione agli artt. 3, 9 e 10 dell’accordo di programma del 30 aprile 1998: in sede di conferenza dei servizi l’approvazione della variante allo stru-mento urbanistico di Vezzano Ligure è avvenuta senza la parte-cipazione dell’autorità portuale di La Spezia (presente all’accordo di programma). La scelta non è stata condivisa dal Comune di Santo Stefano Magra né è stato attivato il Collegio di vigilanza previsto per gli eventuali accordi sostitutivi;
2.2) violazione dell’art. 27 co. 5, D.Lgs. n. 22\1997, dell’art. 34 co. 5, l.r. n. 18\99, degli artt. 8 e 9 l. n. 1150\1942 nonché dell’art. 59 l.r. n. 36\97, difetto di presupposto: l’approvazione del progetto da parte della Provincia ha costituito variante al PRG di Vezzano senza il rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale;
2.3) violazione dell’art. 27 co. 5, D.Lgs. n. 22/1997, dell’art. 34 co. 5, l.r. n. 18/1999, degli artt. 59 e 84 co. 2, lett a) e b), l.r. n. 36\1997, dell’art. 14, l. n. 241\90, difetto di presupposto e di mo-tivazione: la variante al P.R.G. non era di interesse locale;
2.4) violazione dell’art. 27 co. 5 D.Lgs. n. 22\97, dell’art. 34 co. 5, l.r. n. 18\99, dell’art. 1 ss. D.Lgs. n. 152\99, dell’art. 142 lett c) e 146 d.lgs. n. 42\2004, difetto di presupposto, istruttoria e motivazione: la compatibilità paesaggistica dell’intervento man-ca o del tutto immotivata;
2.5) violazione degli artt. 59 e 84 comma 2 lett a) e b) l.r. n. 36\1997, difetto di presupposto: la presenza del vincolo ambien-tale e paesistico osta all’applicabilità della procedura semplifica-ta della conferenza di servizi;
2.6) violazione degli artt. 27 e 28 D.Lgs. n. 22\1997, dell’art. 34 l.r. n. 18\1999, dell’art. 1 co. 5, l.r. n. 20\1991, degli artt. 142 lett c) e 146 D.Lgs. n. 42\2004, dell’art. 3, l. n. 241\1990, difetto di presupposto, istruttoria e motivazione: il progetto è incompatibi-le con il vincolo esistente;
2.7) violazione degli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22\1997, dell’art. 34, l.r. n. 18\99, difetto di istruttoria, contraddittorietà e perplessità: sono imposte trentuno prescrizioni ambientali, tecniche e di sicu-rezza dalle quali emerge l’incompatibilità dell’intervento con le condizioni ambientali della zona;
2.8) violazione dell’art. 26, l.r. n. 9\1993, dell’art. 1 co. 1 bis, d.l. n, 180\1998 e successive modifiche, dell’art. 17 commi 6 bis ss., l. n. 183\1989 e delle delibere del comitato istituzionale dell’autorità di bacino interregionale del fiume Magra: manca il parere del comitato tecnico dell’autorità di bacino in relazione al-la presenza del corso d’acqua Gora dei Mulini;
2.9) violazione dell’art. 27, co. 5, D.Lgs. 22\1997, dell’art. 34, co. 5, l.r. n. 18\1999, difetto di presupposto: è violato il termine di 30 gg per l’approvazione del progetto;
2.10) violazione dell’art. 107, D.Lgs. n. 267\2000, incompetenza della Giunta provinciale all’approvazione e autorizzazione all’impianto, rientrando nella sfera di attribuzioni del dirigente.
3) Si sono costituiti in primo grado la Provincia di La Spezia, l’ACAM s.p.a., il Comune di Vezzano Ligure, La Regione Ligu-ria, l’ARPAL e il Ministero dell’interno.
4) Con la sentenza n. 1429 del 5 novembre 2005 il tribunale amministrativo regionale della Liguria: -ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Comitato Vivere Bene La Macchia, ed ha rigettato tutte le altre eccezioni in rito. Ha accolto il ricorso per il decimo motivo di incompetenza, dichiarato assorbente de-gli altri, per l’incompetenza della Giunta provinciale all’approvazione e autorizzazione all’impianto. Ha poi trattato nel merito tutte le censure ed ha accolto il secondo motivo per l’inosservanza della disciplina partecipativa prevista dalla legi-slazione urbanistica nazionale e regionale sull’approvazione del progetto da parte della Provincia nella parte in cui rappresenta variante al PRG di Vezzano.
5) La sentenza è impugnata dalla Provincia di La Spezia con l’appello n. 1783/2006 e con l’appello n. 1872/2006 dalla società Acam Spa.
5.1) Nell’appello n. 1783/2006 si sono costituite la società Acam s.p.a. e la Regione Liguria chiedendo l’accoglimento dell’appello. Nell’appello n. 1872/2006 si è costituita la Provin-cia di La Spezia chiedendo l’accoglimento dell’appello. In am-bedue i giudizi si sono costituiti con memoria il Comitato Vivere Bene La Macchia e gli abitanti della zona ricorrenti in primo grado in qualità di soggetti privati chiedendo il rigetto dell’appello.
6) In pendenza del giudizio di primo grado di cui al ricorso n. 274/2005 innanzi al tribunale amministrativo regionale della Li-guria, il Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia, in via cau-telativa, ha convalidato la deliberazione n. 458 del 26 novembre 2004, e al contempo, ha riapprovato il progetto ed autorizzava la realizzazione dell'impianto. La relativa determinazione dirigen-ziale n. 170 del 29 settembre 2005 è stata affissa all’Albo Preto-rio della Provincia dal 6 ottobre al 21 ottobre 2005.
7) Avverso la determinazione dirigenziale è proposto il ricorso n. 104/2006 al tribunale amministrativo della Liguria dal Comitato Vivere Bene La Macchia e dai privati abitanti della zona per sei distinti motivi:
7.1) illegittimità derivata per gli stessi vizi già dedotti con il pre-cedente ricorso n. 274\2005, oggetto della sentenza 1429/2005;
7.2)violazione dell’art. 21 nonies co. 2, l. n. 241\90, difetto dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità: alla data della pubbli-cazione del provvedimento di convalida. l’atto convalidato era stato annullato in sede giurisdizionale per vizi diversi;
7.3) violazione degli artt. 21 nonies, l. n. 241/1990, dell’art. 6, l. n. 249\1968 e dell’art. 107 commi 2 e 3 lett. f). D.Lgs. n. 267\2000, nonché dei principi in materia di ratifica degli atti amministrativi, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogi-cità manifeste, trattandosi di incompetenza assoluta;
7.4) violazione degli artt. 27 co. 5, D.Lgs. 22\1997, dell’art. 34 co. 5, l.r. n. 18\1999, degli artt. 8 e 9, l. n. 1150\1942, dell’art. 59, l.r. n. 36\1997, difetto di presupposto: l’approvazione del progetto da parte della Provincia ha costituito variante al PRG di Vezzano senza il rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale;
7.5) violazione degli artt. 27 e 28, D.Lgs. 22\1997, 34 l.r. n. 18\1999, 1 ss. D.Lgs. n. 152\99, degli art. 142, lett c) e 146 D.Lgs. n. 42\2004, difetto di presupposto, istruttoria e motiva-zione sulla compatibilità paesaggistica e idrogeologica dell’intervento;
7.6) violazione degli artt. 7 ss., l. n. 241\90 e dei principi in ma-teria di procedimento amministrativo, contraddittorietà estrinse-ca ed illogicità manifesta: è mancato il rispetto delle garanzie partecipative in capo a soggetti interessati quali i ricorrenti av-verso l’atto convalidato.
8) Con la sentenza n. 353 del 7 aprile 2006, il Tribunale Ammi-nistrativo Regionale della Liguria ha estromesso dal giudizio il Comitato Vivere Bene La Macchia, ha dichiarato la legittimazio-ne attiva dei privati abitanti della zona ed ha accolto il ricorso nel merito per gli assorbenti profili di cui al secondo ed al sesto motivo di gravame.
9) La sentenza è impugnata dalla Provincia di La Spezia con l’appello n. 4326/2006 e con l’appello incidentale autonomo n. 4795/2006 dalla società Acam Spa.
9.1) Nell’appello n. 4326/2006 si è costituita l’Anas s.p.a. chie-dendo l’accolgimento dell’appello. Nell’appello n. 4795/2006 si sono costituiti il Ministero dell’interno e il Comune di S. Stefano Marga. In ambedue i giudizi si sono costituiti con memoria il Comitato Vivere Bene La Macchia e i privati abitanti della zona.
10) In prossimità della pubblica udienza di discussione del 18 marzo 2008, le parti hanno presentato memoria.

DIRITTO

1. I quattro appelli devono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza per evidenti motivi di connessione soggettiva e oggetti-va.
1.1. Si appuntano avverso le sentenze del Tribunale Amministra-tivo Regionale della Liguria n. 1429 del 5 novembre 2005, di ac-coglimento del ricorso n. 274/2005 nei confronti della delibera-zione della Giunta provinciale n. 458 del 26 novembre 2004, di approvazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Li-gure e n. 353 del 7 aprile 2006, di accoglimento del ricorso 104/2006 nei confronti della determinazione del dirigente dell’area ambiente della Provincia della Spezia n. 170 del 29.09.2005, di riapprovazione, con le stesse modalità e gli stessi termini del precedente progetto, in luogo della Giunta provincia-le di La Spezia.
1.2. Degli appelli, il n. 1783 e il n. 4316 del 2006 sono proposti dalla Provincia di La Spezia nella qualità di soggetto emanante in piano e il progetto e il n. 1872 e il n. 4795 del 2006 sono pro-posti dalla società Acam s.p.a., nella qualità di affidataria della gestione dei rifiuti .
1.3. Ambedue le decisioni hanno estromesso dal giudizio il Co-mitato Vivere Bene La Macchia, in accoglimento delle relative eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva, mentra hanno rigettato l’analoga eccezione nei confronti dei ricorsi pro-posti dagli abitanti della zona, anche ricorrenti uti singuli.
1.4. I ricorsi sono stati accolti nel merito limitatamente a talune delle complesse censure dispiegate. In particolare, la sentenza n. 1429/2005 ha dichiarato fondata ed assorbente sulle altre per l’annullamento del provvedimento, la decima censura introdutti-va. La sentenza tuttavia ha esaminato anche i motivi dichiarati assorbiti, per completezza anche ai fini di fornire indicazioni in merito all’eventuale riesercizio del potere. Dei motivi esaminati, è stato accolto il secondo motivo e rigettati gli altri. La sentenza n. 353/2006 ha accolto il secondo, il sesto e il quarto motivo (quest’ultimo con rinvio alle argomentazioni della sentenza n. 1429/2005), mentre ha rigettato il primo, il terzo e il quinto (anch’esso con rinvio alle argomentazioni della sentenza n. 1429/2005).
1.5. Va, infine, precisato che, dopo l’annullamento della delibe-razione n. 458 del 26 novembre 2004 da parte della sentenza n. 1429/2005, per incompetenza relativa della Giunta Provinciale, il Dirigente dell’area ambiente della Provincia di La Spezia ha convalidato, con propria determinazione n. 170 del 29 settembre 2005, la deliberazione della Giunta provinciale recependone in-tegralmente il contenuto, ai sensi dell’art. 21-octies e nonies del-la legge. n 241 del 1990.
2. Comune ad entrambi gli appelli della Provincia è la censura nei confronti delle statuizioni di rigetto dell’eccezione di legitti-mazione attiva dei soggetti residenti in prossimità dell’intervento.
2.1. Nei confronti dell’estromissione dal giudizio del Comitato Vivere Bene la Macchia, per carenza di legittimazione attiva, si è formata la cosa giudicata formale, non essendo stato proposto l’appello incidentale avverso i relativi capi di sentenza sfavore-voli alla ricorrente (ex plurimis, Cons. Stato, V, 28 maggio 2004, n. 3439).
2.2. Per quanto attiene la posizione processuale dei privati abi-tanti nelle zone prossime al nuovo insediamento, le sentenze di primo grado rinvengono la posizione legittimante di interesse specifico e qualificato sia sotto il profilo edilizio, per la tutela dei valori urbanistici garantiti sia sotto l’aspetto della salubrità dell’ambiente e della salvaguardia del diritto alla salute, con pre-cipuo riguardo all'esercizio dell’impianto di smaltimento di rifiu-ti .
2.3. Con riferimento ai residenti nelle aree limitrofe a quella in cui sorge l'impianto assentito, la situazione di vicinitas rappre-senterebbe di per sé il presupposto per adire il giudice ammini-strativo, senz’altra dimostrazione della sussistenza di un interes-se qualificato alla tutela giurisdizionale, in quanto concreta il presupposto dello stabile collegamento fra il soggetto agente e la zona incisa dall'assentita concessione,
2.4. Va precisato che alcuni ricorrenti risiedono in zone prossime all’impianto, nello stesso comune e nelle immediate vicinanze, altri nel comune di Santo Stefano Magra ma subiscono, tuttavia analogo pregiudizio data la natura dell’impianto, dei materiali e delle emissioni previste nonché delle caratteristiche della zona. L’intervento in esame si colloca, infatti, nell’ambito di un più ampio progetto volto ad incidere e modificare la destinazione e le caratteristiche dell’intera area coinvolgente i territori dei co-muni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Magra.
2.5. E’ perciò da condividere la loro legittimazione ad impugnare le rilevanti trasformazioni dell’area interessata tramite le varianti agli atti di pianificazione urbanistica e ai provvedimenti attuati-vi, perché prodromici alla realizzazione concreta degli interventi, indiscutibilmente di considerevole impatto, nei quali gli interessi urbanistici non possono essere considerati disgiunti da quelli ambientali, intesi sotto l’aspetto del diritto alla salute per la salu-brità dei luoghi in cui si svolge la vita individuale.
2.6. Nella parte motiva della deliberazione di giunta n. 458 del 26 novembre 2004 è espressamente chiarito che le aree, acquisite tramite preliminare di compravendita, in base alle norme di at-tuazione del PRG, erano collocate in zone TR3 e TRZSter e de-stinate ad accogliere impianti e servizi connessi e finalizzati ad attività intermodale containerizzata per la movimentazione, di-stribuzione, assemblaggio (logistica) e stoccaggio delle merci, depositi e magazzini scorte, e servizi alle infrastrutture stradali. 2.7. Siffatta destinazione è mutata in TRZ9, a seguito della va-riante introdotta dall’approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 27 co. 5, D.Lgs. 22/1997 e dell'art. 34 co. 5, l.r. 18/1999. Sia pur conservando vocazione industriale, le aree si prestano ad acco-gliere impianti inerenti allo stoccaggio ed al recupero dei rifiuti urbani, i cui effetti sull’ambiente e sulla salubrità dei luoghi sono indiscutibilmente diversi da quelli delle merci stoccate o del traf-fico pesante.
2.8. Resta, in tal modo, confermato l’interesse alla compatibilità urbanistica dell’area, per il rilevante cambiamento di destinazio-ne, implicito nell’approvazione del progetto ed alla verifica della sua rispondenza alle disposizioni sulla tutela della proprietà, uso del territorio, la salute e l'ambiente (Cons. Stato, VI, 7 agosto 2003, n. 4557).
3. Non ha, poi, rilievo dirimente eccepire che i provvedimenti implicano modifiche non sostanziali di un precedente assetto ur-banistico approvato nel 1998 (Accordo di programma) che aveva consentito di trasformare definitivamente in zona industriale una vasta area a prevalente destinazione agricola , su iniziativa dei Comuni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Magra partecipan-ti a quell'Accordo.
3.1. Dall’assetto urbanistico conseguente all’Accordo di Pro-gramma del 1998, la destinazione delle aree coinvolte dal proget-to era in parte TR3,in parte TRZ8 ter, in parte (minima) area ver-de alberata: destinata cioè ad attività industriali di movimenta-zione di merci e di servizi alle infrastrutture stradali e non di trat-tamento e deposito temporaneo dei rifiuti, come ora prevede la variante approvata dalla Provincia con l’approvazione dell'im-pianto di trattamento dei rifiuti.
3.2. Nel nuovo strumento urbanistico, le stesse aree assumono la destinazione TRZ9, con destinazione d'uso ad impianti di tratta-mento dei rifiuti e di stoccaggio, per i quali l’interesse urbanisti-co non è disgiunto da quello della conservazione dell’ambiente accettabile sotto il profilo della salubrità.
3.3. Viene così a cadere l’ulteriore censura di appello, nella quale si eccepisce ma mancanza di attuale interesse dei ricorrenti data la precedente urbanizzazione dell’area, risalente a provvedimenti urbanistici consolidati da tempo dai quali era derivata la com-promissione della località “La Macchia” sotto il profilo ambien-tale sin dall’Accordo di Programma del 1998, che sancì l’abbandono della destinazione agricola a favore di quella indu-striale.
3.4. Gli elementi introdotti dai provvedimenti della provincia, at-tribuiscono all’intervento non già carattere di semplice comple-tamento dell’Accordo del 1998 ma di assoluta novità per la tra-sformazione della destinazione dell’area ad usi diversi da quelli allora previsti. Elementi che rendono attuale l’interesse a ricorre-re, ad onta della relativa eccezione d’inammissibilità ribadita da-gli appellanti.
4. Se la diversità degli interessi incisi dai provvedimenti in esa-me differenzia il “bene ambiente” da salvaguardare rispetto al “bene paesaggistico” di cui all’art. 134, D.Lgs. n. 142/2004, così non è per quanto attiene all’interesse alla salubrità ambientale, il cui riconoscimento da parte della sentenza impugnata è ancora oggetto di censura.
4.1. L’interesse a sindacare l'apprezzamento dell'amministrazio-ne n capo ai singoli soggetti interessati alla tutela ambientale del territorio, per le possibili conseguenze di danno o di pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente è riconosciuto da risalente giurisprudenza anche della Sezione (Cons. Stato, V, 12 ottobre 1999 , n. 1445). E, ancora di recente il diritto alla salute, inteso come conservazione del territorio, ha trovato riconoscimento nel quadro dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione anche quando la lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della p.a. di cui sia denunciata l'illegittimità, come quella della gestione del territorio in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre (Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187).
4.2. Va, anche per questo, rigettato l’ulteriore profilo di difetto di legittimazione dei ricorrenti, il cui interesse meramente edilizio, di proprietari di abitazioni finitime alle aree d’intervento, sarebbe stato erroneamente identificato con quello urbanistico ad inibire la loro trasformazione. Nella specie, il rilascio delle concessioni a realizzare le strutture necessarie agli impianti è direttamente connesso alla trasformazione urbanistica dalla quale i ricorrenti traggono il vulnus al loro diritto alla salute ed alla fruizione di una ambiente salubre.
4.3. Per questo aspetto, è anche infondata l’altra eccezione d’inammissibilità del ricorso, per non avere i ricorrenti dato pro-va della loro residenza in prossimità dell’intervento contestato. Per quanto attiene alla residenza ed alla collocazione degli im-mobili nelle immediate vicinanze dell’area interessata all’intervento, tale prova è stata fornita dalla stessa società A-cam, che ha messo a disposizione del Tribunale amministrativo regionale della Liguria un’elaborata cartografia da cui è stata tratta la prova irrefutabile del pregiudizio.
5. Con precipuo riguardo alla sentenza n. 353/2006, va, infine, respinta, l’eccezione di tardività del ricorso in primo grado n. 104/2006 (espressamente riproposta nella presente fase) perché successivo alla scadenza del termine per impugnare, decorrente dalla pubblicazione della determina dirigenziale n. 170 del 29 settembre 2005 all’albo pretorio della Provincia di La Spezia, dei comuni di Vezzano Ligure e di S. Stefano Magra e, per estratto, su due quotidiani.
5.1. E’ noto al Collegio l’effetto della presunzione legale di co-noscenza, derivante dalla pubblicazione dell'atto nell'albo preto-rio del soggetto da cui esso promana (Cons. Stato, V, 23 ottobre 2007, n. 5564; Cons. Stato, V, 13 dicembre 2005, n. 7054) ed al-trettanto nota l’assimilazione, ai fini del decorso del termine, del-le deliberazioni degli organi di governo con le determinazioni dei dirigenti dell’ente locale, per l’analogia dell'intento di rende-re pubblici tutti gli atti di esercizio del potere deliberativo, indi-pendentemente dalla natura collegiale dell'organo emanante (Cons. Stato, V, 15 marzo 2006 , n. 1370).
5.2. A parte, però, le perplessità di tale orientamento, è di ostaco-lo al decorso del termine il carattere di diritto soggettivo delle si-tuazioni giuridiche coinvolte, nella parte in cui affermano la vio-lazione di beni costituzionalmente tutelati quale è il diritto alla salute ad all’ambiente salubre, che i ricorrenti affermano com-promesso nelle zone interessate all’intervento e limitrofe alle lo-ro abitazioni.
5.5. La ricevibilità del ricorso introduttivo deve essere, pertanto confermata, anche se per le ragioni ora precisate.
6. Dei motivi di appello -da esaminare in ordine logico e a se-conda delle questioni specifiche di ciascuno o comuni ad uno più di essi- va innanzitutto esaminato quello nei confronti della sen-tenza n. 353/2006, nella parte in cui ha accolto il secondo motivo del ricorso n. 104/2006, avverso la determina dirigenziale n. 170 del 29 settembre 2005.
6.1. Ad avviso del Tribunale territoriale, la determina n. 170 del 2005, con la quale il Dirigente dell’U.O. Area Ambiente della Provincia di La Spezia ha convalidato la delibera della Giunta provinciale n. 458 del 2004 condividendone i contenuti, era ille-gittima e quindi inidonea a produrne l’effetto sanante.
6.2. Secondo il Tribunale amministrativo, infatti, la determina n. 170 del 2005 del Dirigente l’Unità organizzativa competente, sa-rebbe divenuta efficace soltanto il 22 ottobre 2005, dopo la sca-denza dei quindici giorni di pubblicazione nell’albo pretorio av-venuta il 6 ottobre e, perciò, dopo la pubblicazione, ex art. 23 bis l. n. 1034\1971, avvenuta il giorno 21 ottobre 2005, del disposi-tivo della sentenza n. 1429 del 2005, che aveva annullato prece-dente delibera n. 458 del 2004, per incompetenza della Giunta provinciale. La convalida avrebbe, perciò, dispiegato i suoi effet-ti nei confronti di un atto già fulminato di nullità.
6.3. In aggiunta, il Tribunale ha rilevato il sintomo dell’eccesso di potere per la mancanza di animus convalidandi nel dirigente che aveva proceduto alla convalida, nell’avere fatto proprie sic et simpliciter le motivazioni dell’organo collegiale, richiamando le argomentazioni difensive della Provincia.
6.4. Le motivazioni della sentenza non convincono e la censura va accolta.
6.5. Secondo l’art. 33, co. 1. l. n. 1034/1971 l’esecutività, intesa come capacità dell’atto a produrre gli effetti vincolanti che gli sono propri, costituisce requisito della sentenza e non certo del dispositivo pubblicato nei termini dell’art. 23-bis co. 6, introdot-to dalla legge n. 205/2000. Rispetto alla pubblicazione del dispo-sitivo, assunto nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2005, la sentenza n. 1429 è stata pubblicata il 5 novembre 2005.
6.6. Per quanto attiene all’efficacia delle statuizioni annullatorie ivi contenute, la sentenza è, quindi, successiva sia al 22 ottobre 2005, di scadenza dei quindici giorni di pubblicazione nell’albo pretorio previsti per il decorso del termine d’impugnazione, sia al 16 ottobre 2005, di scadenza dei dieci giorni dalla pubblicazione, stabiliti dall’art. 134, co. 4, del TUEL n. 265/2000, per l’efficacia dei provvedimenti non soggetti a controllo. Nel momento in cui è intervenuto l’annullamento giudiziale della delibera n. 458 del 2004, la sua convalida ad opera della determina n. 170 del 2005, aveva perciò pienamente prodotto la sua efficacia sanante.
6.7. La conclusione è avvalorata dalla sospensione, in pendenza di appello, della sentenza n. 1429 del 2005 da parte di questa stessa con l’ordinanza n. 3465 del 14 luglio 2006. L’efficacia del provvedimento cautelare rende pienamente applicabile l’art. 6 della legge n. 249/1968, secondo il quale alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale (Consiglio Sta-to, sez. V, 21 dicembre 1989, n. 863).
6.8. Va in ogni caso disatteso anche l’ulteriore aspetto di man-canza di animus ratificandi del successivo provvedimento diri-genziale, che si sarebbe limitato a fare proprie le argomentazioni difensive della Provincia, senza alcun effettivo rinnovo della po-testà pubblica o manifestazione di volontà da parte dell'organo competente.
6.9. Secondo la giurisprudenza della Sezione, la conferma inte-grale del provvedimento viziato di incompetenza, contenuta nella delibera consiliare di ratifica è sufficiente ad emendare l'atto rati-ficato dal vizio di incompetenza relativa, indipendentemente dal-le motivazioni poste a base della stessa, dato il contenuto sostan-zialmente sanante dell'atto, preordinato, come propriamente quel-li di secondo grado, a sopperire alle carenze di legittimità che l’autorità emanante abbia autonomamente riscontrato (Consiglio Stato, sez. V, 21 dicembre 1989, n. 863).
7. Sul punto, perciò, la sentenza deve essere, conclusivamente, riformata.
7.1. Alla legittimità della convalida intervenuta con determina dirigenziale n. 170 del 2005, segue la sopravvenuta carenza d’interesse al motivo appuntato nell’appello n. 1783/2006 della Provincia di La Spezia, nei confronti dell’incompetenza dell’organo collegiale che aveva adottato la delibera n. 458 del 2004.
8. La sentenza va invece confermata, anche se nei limiti che si dirà, per l’accoglimento del sesto motivo introduttivo, che ha ri-tenuto la convalida n. 170 del 2005 viziata di violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, perché adottata senza il rispetto delle ga-ranzie partecipative al relativo procedimento nei confronti dei privati soggetti che avevano impugnato in sede giurisdizionale la deliberazione convalidata n. 458 del 2004.
8.1. Nei confronti della convalida da parte del dirigente della competente U.O., l’applicazione dell’art. 7, l. n. 241/1990 trova ragion d’essere nella seconda parte del comma primo, laddove dichiara l'amministrazione tenuta a fornire, con le stesse modali-tà, notizia dell'inizio del procedimento, qualora dal provvedi-mento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o fa-cilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari.
8.2. In disparte dalle considerazioni sulla qualità di diretti inte-ressati dei privati ricorrenti in ragione della qualità della situa-zione giuridica che si assume compromessa, il loro pregiudizio è diretta conseguenza dell’idoneità del provvedimento convalidato a produrre effetti stabili nel tempo e addirittura ulteriori alla sen-tenza di annullamento per l’assorbente motivo dell’incompetenza dell’organo che lo aveva adottato.
8.3. Non ha pregio l’assunto della Provincia di La Spezia sulla natura di “variazione di poco conto” del provvedimento convali-dato e sul carattere necessitato del provvedimento di convalida, perché emesso dallo stesso dirigente che aveva convocato, pre-sieduto e diretto i lavori della conferenza dei servizi ex lege n. 22/1997.
8.4. Che in nessun caso il provvedimento potesse essere diverso da quello adottato, non esonerava il dirigente dall’avviso agli in-teressati dell’avvio della procedura, in osservanza degli oneri di correttezza e trasparenza che rappresentano portato ineludibile della legge sull’azione amministrativa.
8.5. In questi specifici limiti va confermata la decisione impu-gnata e l’appello va respinto, anche se, allo stato, non è possibile emanare alcuna statuizione sul risarcimento dovuto ai ricorrenti per il danno da illegittimo comportamento della p.a., in assenza di appello incidentale avverso il capo della sentenza che ne ha rigettato la relativa domanda.
9. Per quanto attiene ancora alla sentenza n. 353 del 2006, è co-perto da cosa giudicata il rigetto del motivo d’illegittimità della convalida per l’incompetenza assoluta del consiglio provinciale ad emanare la deliberazione convalidato. Avverso il relativo ca-po di sentenza non è proposto appello incidentale da parte dei ri-correnti in primo grado. I motivi di appello spiegati nei confronti degli altri capi della decisione, (inerenti il rigetto del quinto e l’accoglimento del quarto motivo del ricorso originario) sono comuni a quelli contenuti nella sentenza n. 1429 del 2005. Pos-sono perciò essere esaminati in sede di trattazione degli appelli proposti nei confronti di quest’ultima, dalla Provincia di La Spe-zia e dalla sociatà Acam s.p.a..
9.1. Nella sentenza n. 1429 del 2005, il tribunale amministrativo territoriale ha accolto il decimo introduttivo d’incompetenza, as-sorbente rispetto agli altri motivi, esaminati però per sola com-pletezza. Di essi è stato accolto il secondo introduttivo del ricor-so n. 274/2005, di violazione delle disposizioni nazionali e re-gionali sulla partecipazione al procedimento di variante allo strumento urbanistico del comune di Vezzano e sono stati riget-tati tutti gli altri.
9.2. Il secondo motivo del ricorso n. 274/2005 è comune al quar-to motivo del ricorso n. 104 del 2006 (che è stato parimenti ac-colto dalla sentenza n. 353 del 2006), il cui accoglimento è stato fatto regolarmente segno di appello da parte della Provincia di La Spezi e della società Acam s.p.a.. I motivi terzo quarto, quin-to, sesto e ottavo del ricorso n. 274/2005 presentano profili co-muni al terzo e quinto motivo del ricorso n. 104 del 2006, respin-to con la sentenza n. 353 del 2006.
9.3. Sui motivi di ricorso respinti si ritiene formato il giudicato formale, in assenza di apposito appello incidentale dei soccom-benti, che, nella memorie costitutive, hanno chiesto il rigetto de-gli appelli, senza in alcun modo confutare il rigetto dei predetti motivi.
10. Nell’accogliere il secondo motivo del ricorso n. 274/2005 ed il quarto del ricorso n. 104/2006, il Tribunale amministrativo del-la Liguria ha affermato che l’effetto di variante allo strumento urbanistico vigente proprio dell’approvazione del progetto e dell’autorizzazione all’impianto da parte della conferenza dei servizi prevista dall’art. 27, D.Lgs. n. 22/1997 non fa venire me-no la garanzie partecipative proprie dell’approvazione degli strumenti urbanistici. In assenza di esse, doveva ritenersi illegit-tima l’approvazione del piano con efficacia di variante allo stru-mento urbanistico di Vezzano.
10.1. La tesi è erronea, alla luce del procedimento delineato dall’art. 27, D.Lgs. n. 22/1997 come recepita dalla legge regiona-le Liguria n. 18/1999, di definizione della disciplina generale, degli obiettivi e dell'attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di ambiente, bilancio idrico e difesa del suolo, energia, come gli appellanti sostengono nella relativa censura che è conseguentemente da accogliere.
10.2. Nell’art. 27, D.Lgs. n. 22/1997, la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, anche pericolosi, è demandata alla Regione, cui spetta, tramite la persona del re-sponsabile, di esaminare il progetto definitivo dell'impianto ed acquisire la valutazione d’impatto ambientale ove necessaria e indire la conferenza dei servizi cui partecipano i responsabili de-gli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati. L’approvazione regionale del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, una volta esau-rita l’istruttoria tecnica ed espletata la conferenza dei servizi, so-stituisce ogni altro provvedimento di competenza di organi re-gionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, varian-te allo strumento urbanistico comunale, oltre a comportare la di-chiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
10.3. Nel ripartire le competenza in materia fra la regione e le province, la legge regionale n. 18/1999, demanda alla regione l’approvazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti e la fissazione dei criteri per l'individuazione delle aree e degli im-pianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (artt. 23 e 29, l.r. n. 18/1999) e alle province le funzioni amministrative sull’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provin-ciale nonché quelle relative alla approvazione dei progetti e auto-rizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997.
10.4. Nell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/11997, l’efficacia di variante allo strumento urbanistico comunale, propria dell’approvazione del progetto e dell’autorizzazione alla realizzazione dell'impian-to, era connessa alla competenza propria della regione di appro-vazione dello strumento urbanistico comunale prevista dalla nor-mativa urbanistica statale. La stessa logica deve applicarsi all’art. 32 della l.r. n. 18/1999, laddove commette alle province l’approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, con l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli im-pianti di smaltimento e recupero e con la stessa efficacia di va-riante allo strumento urbanistico comunale.
10.5. Se pertanto nella legislazione nazionale l’approvazione del piano e del progetto da parte della regione riveste efficacia di va-riante allo strumento urbanistico senz’altro adempimento o par-tecipazione, analogo effetto deve ritenersi proprio anche dell’approvazione del piano e del progetto da parte della provin-cia, come disciplinati dalla legislazione regionale della Liguria.
10.6. L’espresso rinvio dell’art. 24, co.1. lett. c). l.r. n. 18/1999, all’art. 27, del D.Lgs. n. 22/1997, implica che alla provincia fac-ciano capo tutte le funzioni amministrative relative alla approva-zione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ivi compresa l’efficacia dei medesimi a va-riare lo strumento urbanistico comunale con la loro approvazio-ne, indipendentemente da ogni altro strumento partecipativo pre-visto dalla legislazione urbanistica nazionale, restando attribuita alla provincia non solo la funzione prima esercitata dalla regione ma la concreta efficacia che essa espleta sui provvedimenti a ca-rattere generale sui provvedimenti comunali.
10.7. A seguito del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione n. 17 del 29 febbraio 2000, la Pro-vincia di La Spezia ha adottato il piano provinciale per l’organizzazione e gestione del sistema integrato dei rifiuti con delibera n. 79 del 2001, ai sensi dell’art. 32 della l.r. n. 18/1999. Fra i cinque siti idonei per ospitare l’impianto di produzione del CDR era anche previsto il sito Vezzano Ligure – Siliceti per il quale lo strumento urbanistico comunale allora vigente prescri-veva una destinazione urbanistica di tipo industriale produttivo.
10.8. Una volta perfezionatasi l’approvazione del piano provin-ciale dei rifiuti di La Spezia con l’invio alla regione e il deposito presso la segreteria della Provincia e dei Comuni (per quaranta-cinque giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni) e la pronuncia della Regione sulla so-stenibilità ambientale, l’approvazione definitiva del piano da par-te della Provincia era totalmente nella condizione di apportare senz’altro adempimento le necessarie modifiche allo strumento urbanistico comunale.
10.9. Il motivo di appello deve essere conseguentemente accolto.
11. Per le ragioni di cui in motivazione, gli appelli riuniti devo-no, conseguentemente, essere per una parte dichiarati improcedi-bili, per altra parte accolti e, per altra parte, essere respinti.
11.1. Le spese del doppio grado vanno compensate fra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, decidendo sugli appelli riuniti, li dichiara in parte im-procedibili, in parte fondati e, per il resto, li respinge, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dal-l'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 18 marzo 2008, con l'intervento dei Signori:

Sergio Santoro Presidente
Cesare Lamberti rel. est Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Vito Poli Consigliere
Francesco Caringella Consigliere

L’Estensore Il Presidente
Cesare Lamberti Sergio Santoro

Il Segretario

f.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 NOVEMBRE 2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Sezione
f.to Livia Patroni Griffi