mercoledì 16 marzo 2011

Bollettino Liguria n. 50 del 14/12/2005, parte II

Approvazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, presentato da ACAM S.p.A. Art. 27 D.Lgs. n. 22/97 e art. 34 L.R. n. 18/99. pag. 4763

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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E PROGRAMMAZIONE - TUTELA AMBIENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

29.09.2005 N. 170

Approvazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, presentato da ACAM S.p.A.. Art. 27 D.Lgs. n. 22/97 e art. 34 L.R. n. 18/99.

IL DIRIGENTE

Rilevato che:

– L'Ing. Pierluigi Tortora, in qualità di legale rappresentante di ACAM S.p.A. avente sede legale in La Spezia, via Alberto Picco n. 22, in data 16.04.2004 ha presentato domanda di approvazione del progetto di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti - Vedicella;

– la Conferenza provinciale, ex art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 ed art. 34 L.R. n. 18/1999, ha concluso l’istruttoria tecnica ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell’impianto;

– la Giunta Provinciale con Deliberazione n. 458 del 26.11.2004 ne ha approvato il progetto ed autorizzato la realizzazione. Preso atto della nota prot. n. 755 del 21.09.2005 dell’Area Legale della Provincia della Spezia con la quale l’avvocato Piero Barbieri ha trasmesso le considerazioni prettamente giuridiche che stanno alla base dell’adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo e che di seguito vengono riportate integralmente.

Premesso:

– che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 458 del 26.11.2004, approvava il progetto definitivo di impianto di trattamento di R.U. e produzione di C.D.R. in Comune di Vezzano Ligure, presentato da ACAM S.p.A. (art. 27 D.Lgs. n. 22/1997, L.R. n. 18/1999);

– che l’approvazione del progetto ha costituito variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Vezzano Ligure;

– che la competenza della Giunta rispetto a quella di altro organo provinciale (Dirigente, Consiglio, Presidente) era stata attentamente ponderata e ritenuta conforme alle norme vigenti (leggi statali, leggi regionali, Statuto della Provincia) ed all’interpretazione data dalla giurisprudenza;

– che, in particolare l'anzidetto convincimento si era fondato sulle seguenti considerazioni giuridico - istituzionali:

• Il d.l.vo. n. 29/1993 (ora trasfuso nel d.l.vo 30.03.2001, n. 165, e, segnatamente, l’art. 4) e il d.l.vo 18.08.2000, n. 267 - T.U. EE.LL., art. 107, dando attuazione al principio di separazione fra politica e amministrazione e così individuando gli atti di competenza dei dirigenti, hanno mantenuto agli organi politici soltanto gli atti politici, quelli di indirizzo politico - amministrativo e quelli di alta amministrazione.
• L’art. 107, 2° comma T.U., nel prevedere che spettano ai dirigenti tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge e dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo (spettante agli organi di governo dell’ente locale), consente allo Statuto, a salvaguardia dei valori di autonomia costituzionalmente garantita, di affidare, con disposizione espressa, ai detti organi di governo anche attività astrattamente inquadrabili fra quelle di gestione in quanto, principalmente nei casi dubbi è la valutazione astratta della norma statutaria che qualifica la funzione come di indirizzo (TAR Friuli, 27.10.200l, n. 649, TAR Toscana, 25.03.2002, n. 142).
• Detto art. 107, 2° comma si pone come norma derogatoria dell’art. 3 d.l.vo 29/1993 (oggi art. 4 d.l.vo 165/2001) - applicabile alla dirigenza statale, perché disciplina autonomamente il rapporto fra potere di indirizzo e controllo ed attività gestionale.
• Il Consiglio di Stato, IV sez. - decisione 30.01.2004, n. 316 - ha precisato che la generale attribuzione di competenze amministrative ai dirigenti costituisce un principio aperto ed elastico di natura tendenziale, dovendosi valutare le funzioni devolute ai dirigenti come funzioni che non si possono allargare all’adozione di atti amministrativi aventi oggettivi e fondamentali tratti di politicità desumibili dall’ampiezza e dalla rilevanza degli interessi coinvolti, dall’ampia discrezionalità delle valutazioni da effettuare, dall’incidenza sociale degli interventi.
• Spetta allo Statuto determinare il punto di equilibrio fra politica e amministrazione in un dato ente locale, potendosi legittimamente sottrarre alla dirigenza, a favore degli organi di governo, l’adozione di quegli atti amministrativi che siano attinenti e connessi con le funzioni di indirizzo e di controllo.
• Questo aspetto dell’autonomia statutaria è stato rafforzato dall’art. 4 L. 05.06.2003, n. 131 che, nel dare attuazione all’art. 117, 4° e. Cost, precisa che la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni degli EE.LL., è riservato alla potestà regolamentare dell’Ente, nel rispetto delle leggi che ne assicurino i requisiti minimi di uniformità. L’ampliamento della potestà decisionale degli EE.LL. deriva dal fatto che i requisiti minimi di uniformità individuano un livello di intervento legislativo meno penetrante rispetto alla fissazione dei principi, propri questi ultimi del precedente assetto costituzionale.
• È ragionevole e legittimo ritenere che, assicurato il livello minimo di uniformità in punto di competenza mantenendo ferma la competenza della dirigenza in tutti i casi in cui manchi o sia ridotta al minimo la funzione di indirizzo, lo Statuto enuclei gli atti che, per la effettiva e reale pregnanza dei contenuti di indirizzo (e di controllo), possono essere attribuiti agli organi di governo.
• Lo Statuto della Provincia (art. 31, 3° comma, lett. d) ha fatto uso del potere di autonomia, riservando alla Giunta l’adozione di quei provvedimenti di attuazione degli atti di contenuto generale, programmatorio e regolamentare deliberati dal Consiglio ad eccezione degli atti di gestione.
• In altri termini lo Statuto della Provincia della Spezia, per le ipotesi di attuazione di Piani e programmi approvati precedentemente dal Consiglio, assicurato il livello minimo di uniformità (competenza dirigenziale per gli atti meramente gestionali), ha imposto di accertare di volta in volta se in ciascun atto di attuazione residuino significativi aspetti di indirizzo e di controllo, per la relativa attribuzione alla Giunta provinciale.
• Dovendosi applicare tale norma statutaria alle funzioni proprie dell’Area Ambiente, laddove si è accertato che l’attuazione del Piano provinciale per l’organizzazione del sistema integrato di gestione dei R.U. (approvato dal Consiglio provinciale) interferiva con altri atti generali e di programmazione (tale è uno strumento urbanistico generale, per di più di competenza primaria di altro Ente ed alla cui formazione la Provincia partecipa con funzioni sostanzialmente di controllo), si è ritenuto di essere in presenza non di un atto di mera gestione ma di un atto di indirizzo politico amministrativo di esclusiva competenza della Giunta provinciale.

Dato atto:

– Che la deliberazione della Giunta provinciale n. 458 del 26.11.2004 è stata impugnata davanti al TAR Liguria dal Comitato Vivere bene la Macchia e da alcuni cittadini residenti nei pressi del sito in cui dovrà essere realizzato l’impianto di trattamento di R.U.

– Che fra i motivi di ricorso quello su cui i ricorrenti hanno insistito anche nelle discussioni davanti al TAR è il presunto vizio di incompetenza, sostenendo essi che l’approvazione si sarebbe dovuta disporre da parte del Dirigente e non dalla Giunta provinciale. Ritenuto che, per i motivi indicati nelle premesse ed anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 21 octies della L. 241/1990 come modificata ed integrata dalla L. 15/2005 la deliberazione
della Giunta provinciale risulta comunque legittimamente adottata.

Dato atto:

– Che la legge 15/2005 è immediatamente applicabile alla controversie pendenti (TAR Sardegna, Sez. II, 25.03.2005, n. 483).

– Che nella fattispecie oggetto del presente atto, il TAR Liguria potrebbe comunque respingere il ricorso del Comitato Vivere bene la Macchia per il dedotto profilo dell’incompetenza relativa, qualora accertasse che non sia stata violata anche sostanzialmente la legge, cosicché il provvedimento finale non sarebbe potuto essere diverso.

– Che, anche a voler ritenere il vizio di incompetenza relativa escluso dal novero delle violazioni formali e procedimentali giuridicamente rilevanti (TAR Campania, IV Sez., 12.04.2005, 3780), con relativa annullabilità degli atti che ne siano affetti, l’art. 21 nonies della stessa L. 241/1990 consente la convalida dei provvedimenti annullabili “.. .sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”.

– Che quello oggetto dell’autorizzazione rilasciata dalla Giunta provinciale costituisce un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, ai sensi dell’art. 27, 5° comma del d. l.vo 22/1997 è opera di pubblica utilità, elemento essenziale ed ineliminabile per completare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani nel comprensorio spezzino, alternativo al vetusto sistema di conferimento in discarica; che, inoltre, l’attuale situazione di gestione dei rifiuti nella Provincia della Spezia vede le discariche consortili di Val Bosca - impianto che riceve la quasi totalità dei rifiuti prodotti nel comprensorio spezzino - pressocchè sature (la capacità residuale ammonta a poche migliaia di metri cubi); che, pertanto, la realizzazione dell’impianto di produzione di CDR costituisce adempimento non procrastinabile ulteriormente salvo incorrere in situazioni di emergenza ambientale non più sostenibili da un territorio che nel passato è stato oggetto di gravi aggressioni all’ambiente ed alla salute proprio in relazione alla gestione dei rifiuti con il sistema delle discariche.

Ritenuta l’opportunità di convalidare ai sensi dell’art. 21 octies e nonies della legge 241/90 come modificata e integrata dalla legge n. 15/2005, per quanto occorre possa, la deliberazione G.P. n. 458 del 26.11.2004.

Visto il D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge Regionale n. 18 del 21.06.1999.

Vista la Legge n. 267/2000;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

DISPONE

1. che le premesse sopra riportate costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di convalidare ai sensi dell’art. 21 octies e nonies della Legge n. 241/1990 come modificata e integrata dalla Legge n. 15/2005, per quanto occorre possa, la Deliberazione G.P. n. 458 del 26.11.2004 e pertanto:

2.1 di approvare il progetto ed autorizzare la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure, località Saliceti -Vedicella. come da istanza presentata dall’ Ing. Pierluigi Tortora, in qualità di legale rappresentante di ACAM S.p.A. avente sede legale in La Spezia, via Alberto Picco n.22.

2.2 di subordinare la presente approvazione alle seguenti prescrizioni:

2.2.1 in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 02.08.2004:

– dovrà essere definita la gestione dell’impianto in modo da evitare i casi di smaltimento in discarica del materiale bioessiccato, ed eccezione di eventuali disservizi o disfunzioni dell’impianto;

– la realizzazione della rete fognaria di connessione all’impianto di depurazione, che sarà opportunamente potenziato, dovrà essere contestuale alla realizzazione dell’impianto;

– entro 6 mesi dovrà essere effettuata la scelta del sito della discarica di servizio e conscguentemente predisposto il relativo progetto e in ogni caso l’entrata in esercizio della nuova discarica dovrà avvenire in tempi compatibili con le prossime esigenze di smaltimento;

2.2.2 in ottemperanza al parere favorevole di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia con nota prot. n. 4362/P del 17.11.2004:

– tutti gli impianti elettrici dell’attività, da realizzare in conformità di quanto stabilito dalla Legge 1 marzo 1968, n.186, dovranno fare capo ad un interruttore generale posto all’esterno degli ambienti, in posizione visibile e segnalata. Eventuali circuiti di comando per l’intercettazione degli stessi impianti elettrici non dovranno attraversare locali dell’attività se non protetti contro l’azione dell’incendio;

– munire i locali di deposito di aperture di aerazione naturale, anche dotate di infisso, di superfici complessive non inferiori ad 1/40 delle superfici in pianta dei locali stessi;

– sia garantita la compartimentazione antincendio tra i diversi compartimenti in cui è suddivisa l’attività (sostanzialmente platea di stoccaggio - bioessiccazione -produzione CDR) in particolare in corrispondenza degli attraversamenti degli impianti tecnologici (es. nastri trasportatori);

– elevare il volume della riserva idrica previsto in progetto (eventualmente con ricorso a vasche - serbatoi suppletivi) in modo da ottenere (in presenza di un adeguato rincalzo), un valore non minore di 1/3 di quello utile, così co-me previsto al punto 13.6.2.2. della norma UNI 9489;

– estendere l’impianto di spegnimento automatico (sprinkler) a protezione di tutti i locali dell’attività;

– dotare gli impianti di estinzione automatica (sprinkler - schiuma) di appositi e distinti attacchi per autopompa (oltre all’attacco per autopompa per l’impianto idranti);

– elevare il numero degli idranti UNI 45 in modo da garantire la copertura di tutti i locali dell’attività, considerando un raggio di azione di ogni bocca da incendio di circa 20m(preferibilmente posti in prossimità degli accessi/ uscite dai locali stessi);

– elevare il numero dei presidi antincendio di tipo portatile all’interno delle aree interessate dalla presenza di impianti tecnologici ed all’interno delle aree di lavoro;

– predisporre un piano di emergenza ed adeguate procedure per l’accesso alle aree dei biotunnel da parte dei lavoratori in caso di controlli, manutenzioni;

2.2.3 dovranno essere presentati i disegni esecutivi di tutti gli impianti di abbattimento delle emissioni prima della realizzazione degli stessi;

2.2.4 in sede di progetto esecutivo dovrà essere prevista la fornitura di un sistema di abbattimento che assicuri, come dichiarato nel progetto definitivo, un’efficienza di abbattimento non inferiore al 98 % che assicuri un limite di emissione per l’H2S pari a 0,15 mg/mc;

2.2.5 gli scrubber dovranno essere del tipo a riempimento;

2.2.6 dovrà essere realizzato un sistema di aspirazione in by-pass per evitare perdite di depressione all’interno dei locali di accettazione e prime lavorazioni dei rifiuti;

2.2.7 in fase di esercizio dovrà essere mantenuto regime di funzionamento del sistema di estrazione e trattamento aria tale da assicurare abbattimento delle emissioni con efficacia tale da impedire che le sostanze odorigene raggiungano, presso i recettori più prossimi all’impianto, concentrazioni superiori al limite di odorabilità;

2.2.8 le superfici impermeabilizzate con cemento dovranno essere eseguite come dichiarato nell’Allegato 6 del documento “Impianto di bioessiccazione e produzione di CDR a servizio della provincia della Spezia - Richiesta Conferenze referenti dei Servizi del 04.05.04 e 08.07.04”;

2.2.9 dovrà essere installata e tenuta in completa efficienza strumentazione per la registrazione della temperatura e dell’umidità nei biotunnel e i valori misurati dovranno essere sempre considerati ai fini della valutazione della avvenuta igienizzazione del rifiuto;

2.2.10 dovrà essere presentata al Comune territorialmente competente domanda di autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in pubblica fognatura, in relazione al progetto, oggi assente, di connessione della rete dell’impianto in oggetto all’impianto di depurazione di loc. Ghiarettolo di Santo Stefano di Magra e del suo adeguamento;

2.2.11 dovrà essere attrezzata un’area, interna ai capannoni, in cui stoccare i rifiuti pericolosi e quelli non trattabili conferiti accidentalmente all’impianto;

2.2.12 prima dell’avvio dei lavori di costruzione, dovrà essere richiesta al Comune di Vezzano Ligure, in relazione alla fase di cantiere edile, autorizzazione ex D.G.R.L. n.2510/98 per attività temporanea rumorosa;

2.2.13 nei locali di scarico e di biotrattamento/ raffinazione, rispettivamente degli edifici denominati A e C nella documentazione progettuale, dovranno essere installati impianti, regolabili, di reimmissione forzata di aria, aventi portate totali massime rispettivamente non superiori a 58500 mc/h e 41000 mc/h, posizionati in modo tale da indirizzare i flussi di aspirazione verso le relative bocchette; 2.2.14 tutte le porte verso l’esterno dei locali di scarico e di biotrattamento/raffinazione dovranno essere dotate anche di richiusura automatica immediata dopo ogni passaggio;

2.2.15 dovrà essere eseguita da tecnico competente in acustica ambientale, dopo la realiz-zazione dell’opera, una campagna di misure fonometriche negli stessi punti individuati con il modello utilizzato, per valutare la congruità dei valori ricavati con quelli effettivi (verifica dello stato 1);

2.2.16 dovrà essere predisposto un manuale operativo con indicazioni sulle modalità e tempistiche vincolanti, relative alle operazioni di manutenzione sia ordinarie che straordinarie da concordare con gli Enti preposti e tenuta di adeguata registrazione delle stesse;

2.2.17 i tre accessi a raso dovranno essere dotati di sistemi di apertura automatica dei cancelli e, prima della loro realizzazione, dovrà essere richiesta l’autorizzazione di cui all'art. 22 del Codice della Strada;

2.2.18 la viabilità all’interno del parcheggio pubblico dovrà essere a senso unico con entrata dall’accesso adiacente alla strada sterrata e con uscita obbligatoria a destra dall’accesso vicino alla curva;

2.2.19 prima dell’apertura della strada vicinale del Pioppo e del parcheggio pubblico dovrà essere richiesta l’emissione di ordinanza per l’installazione della segnaletica stradale;

2.2.20 dovranno essere determinate, in fase di gestione, fasce orarie che limitano i conferimenti nelle ore più critiche dal punto di vista anemologico;

2.2.21 in sede di progettazione esecutiva sarà opportuno verificare l’effettivo periodo di vibrazione degli edifici in relazione ai possibili fenomeni di amplificazione locale;

2.3 di dare atto che l’approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico vigente nel Comune di Vezzano Ligure, ai sensi dell’art. 27 comma 5 del D. Lgs. 22/97 e dell’art. 34 comma 5 della L.R. 18/99, in quanto la destinazione d’uso delle particelle catastali (Foglio n.ll, Mappali nn. 129, 872, 509, 511, 212) interessate dal progetto varierà in TRZ9 la cui normativa viene riportata in allegato;

2.4 di rimandare ad un successivo atto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto a seguito di specifica istanza formulata da ACAM S.p.A. ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97;

2.5 di disporre che ACAM S.p.A. realizzi gli impianti senza apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato e che la messa in opera avvenga entro due anni dalla data del presente atto dandone comunicazione alla Provincia contestualmente alla domanda di autorizzazione all’esercizio;
3. di consegnare copia del presente atto all’Ing. Pierluigi Tortora, in qualità di legale rappresentante di ACAM S.p.A. e di darne comunicazione al Comune di Vezzano Ligure, al Dipartimento Provinciale ARPAL della Spezia, all’U.O. Igiene e Sanità Pubblica della A.U.S.L. n. 5 della Spezia e alla Regione Liguria;

INFORMA

• La presente Determinazione viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Provincia per rimanervi 15 giorni consecutivi;

• Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole.

IL DIRIGENTE
Ing. Riccardo Serafini

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Variante al PRG relativo alle aree interessate dal progetto di realizzazione di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure.

Zona TRZ9

1. La zona TRZ9 ha come destinazione d’uso: trattamento e deposito temporaneo dei rifiuti; depositi e magazzini scorte, officine e similari

2. Le funzioni di servizio compatibili sono:

a. Uffici connessi alle attività di cui sopra elencate;

b. Residenza,finalizzata a guardiania in misura non superiore a 120 mq di superficie utile per ogni unità produttiva.

3. L’indice di fabbricabilità per le zone TRZ9 non deve essere superiore a 0,30 mq/mq.

4. L’altezza massima degli edifici non deve essere superiore a 16,00

5. La nuova edificazione deve rispettare le seguenti distanze dai confini stradali:

a. Per il cavalcavia che sovrappassa lo svincolo autostradale (per la zona TRZ9) 12 metri;

b. Per la nuova viabilità di impianto della zona stessa 10 metri;

c. Per lo svincolo autostradale 60 metri, anche al fine di costituire una barriera alberata a mitigazione visiva degli insediamenti produttivi.

d. Per l’autostrada 30 metri, quale spazio per il potenziamento del canale infrastrutturale, anche al fine di costituire una barriera alberata a mitigazione visiva degli insediamenti produttivi.

6. La nuova edificazione deve altresì rispettare la distanza di 20 metri dall’asse dell’elettrodotto primario.

7. L’attuazione delle previsioni relative alla zona TRZ9 non sono subordinate alla delocalizzazione degli insediamenti residenziali rurali attualmente esistenti.

Tessuto 19/1

Gli edifici di nuova costruzione dovranno osservare le seguenti prescrizioni: disporsi ortogonalmente alla viabilità di distribuzione primaria distanze minime per la nuova edificazione:

5 mt dai confini interni del lotto, 30 mt dall’autostrada.

3.3. Manufatti accessori

3.3.1 Interrati, magazzini ecc.- non sono consentiti interrati, manufatti precari e simili. Porticati e tettoie - è ammessa la costruzione di porticati ad un solo piano e con esclusione dei porticati sovrapposti e nella misura massima del 15% della SU per l’edificio produttivo, e nella misura massima del 30% della SU per l’edificio uffici. Le tettoie per la protezione di impianti tecnologici potranno essere realizzate nella misura non superiore ai 150 mq.Le tettoie non potranno superare la larghezza del fronte dell’unità produttiva.

Assetto infrastnitturale

1. Fasce di rispetto/allargamento stradale

Le distanze dall’autostrada sono fissate dall’autostrada in mt.30

Assetto ambientale

1. Indirizzo prevalente : Ripristino

Per tutti gli interventi è prescritta lato fiume la piantumazione di alberate secondo il repertorio allegato alle indagini dell’assetto vegetazionale del PF.

2. Disciplina degli spazi aperti

a. Recinzioni

Sono consentiti il ripristino e nuova realizzazione di recinzioni, purché realizzate con recinzione di forma semplice o recinzione di rete metallica.

b. Copertura vegetale

Sono consentiti interventi di alterazione, sostituzione,rinnovo della copertura vegetale del suolo (realizzazione di piazzali, spiazzi, ecc.). Le superfici per la movimentazione delle merci dovranno essere impermeabilizzate per evitare la percolazione nel sottosuolo di sostanze inquinanti.

c. Opere per il ripristino dei corsi d’acqua, delle fossette, degli scoli, ecc.

Sono consentite unicamente se tese alla “rinaturalizzazione” del corso d’acqua; sono vietate le sponde ed il fondo in cemento; è vietato il taglio delle essenze di sponda se non reimpiantate.

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