venerdì 25 marzo 2011

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 5910/08


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N. 5910/08 Reg. Dec.
N. 1783 1872 4316 4795
Reg. Ric.
Anno: 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello:
1) n. 1783 del 2006, proposto dalla Provincia di La Spezia, in persona del presidente pro tempore della Giunta provinciale rap-presentato e difeso dall'avv. Piero Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Romanelli e Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

contro

il Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rap-presentante pro tempore, i sigg.ri Albano Giovanni, Ferrari Pao-lo, Ferrari Stefano, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Mon-ticelli Adriano, Novani Sandra, Quadrelli Maria Elisabetta, Ra-gadini Alberto, Tasso Paola, Tavilla Daniela Anna, Tomaselli Maria Elisa e Vasini Pierluigi, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Federico Sorrentino e dall'avv. Daniele Granara, con domi-cilio eletto presso primo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;
la società "Big Buffalo" di Bernardini Grazia & C. s.n.c., in per-sona del legale rappresentante e il sig. Bedin Amedeo, non costi-tuitisi;

e, nei confronti

della Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore del-la Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Sommariva e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;
dei comuni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Di Magra, in persona dei rispettivi sindaci pro tempore, non costituitisi;
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito-si;
della S.a.l.t. Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.n.a.s., in persona del direttore generale, legale rappresen-tante pro tempore, non costituitosi;
della Conferenza dei Servizi c/o Provincia di La Spezia, in per-sona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Ministero dell'interno, in persona del Ministro, legale rappre-sentante pro tempore, non costituitosi;
Società di Valorizzazione Aree Retroportuali - S.v.a.r. s.r.l., non costituitasi in giudizio;

nonché

dell’Acam s.p.a. in persona del direttore generale, legale rappre-sentante pro tempore, non costituitosi;
n. 1872 del 2006, proposto dalla società Acam Spa, rappresenta-to e difeso dall'avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Piera Sommovigo e Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza Mazzini, n. 27;

contro

il Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rap-presentante pro tempore, i sigg.ri Albano Giovanni, Ferrari Pao-lo, Ferrari Stefano, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Mon-ticelli Adriano, Novani Sandra, Quadrelli Maria Elisabetta, Ra-gadini Alberto, Tasso Paola, Tavilla Daniela Anna, Tomaselli Maria Elisa, Vasini Pierluigi, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Federico Sorrentino e dall'avv. Daniele Granara, con domi-cilio eletto presso primo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;
la società "Big Buffalo" Di Bernardini Grazia & C. s.n.c., in per-sona del legale rappresentante e il sig. Bedin Amedeo, non costi-tuitisi;

e, nei confronti

dalla Provincia di La Spezia, in persona del presidente pro tem-pore della Giunta provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Piero Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio degli avvo-cati Romanelli e Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;
della Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore del-la Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela Sommariva e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;
dei comuni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Di Magra, in persona dei rispettivi sindaci pro tempore, non costituitisi;
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito-si;
della S.a.l.t. Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.n.a.s., in persona del direttore generale, legale rappresen-tante pro tempore, non costituitosi;
della Conferenza dei Servizi c/o Provincia di La Spezia, in per-sona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
Società di Valorizzazione Aree Retroportuali - S.v.a.r. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Li-guria Genova, n. 1429 del 5 novembre 2005, con il quale è stato accolto il ricorso n. 274 del 2005 avverso i seguenti provvedi-menti:
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 458 del 26 novembre 2004, prot. n. 47977, di approvazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure presentato da Acam s.p.a., ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 34 della l.r. n. 18/1999;
- deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi del 16.09.2004, avente ad oggetto “Conferenza Provinciale ex art. 34 L.R. n. 18/99 e art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 e ss. mm. ii.. – Pro-getto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e pro-duzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure”, nonché per l’annullamento, previa sospensione di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti e/o comunque connesso, ed in particolare:
- atti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 16.12.2003, del 4.5.2004 e dell’8.7.2004;
- parere della Regione Liguria sulla variante urbanistica;
- deliberazione della giunta regionale n. 851 del 2.8.2004 recante pronuncia di compatibilità ambientale condizionata;
- nulla osta dell’ANAS in ordine alla fascia di rispetto autostra-dale;
- parere favorevole condizionato di conformità antincendio rila-sciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia con nota prot. n. 4362/P del 17.11.2004.
3) n. 4326 del 2006, proposto dalla Provincia di La Spezia, in persona del presidente pro tempore della Giunta provinciale rap-presentato e difeso dall'avv. Piero Barbieri, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Romanelli e Pafundi, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

contro

il Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rap-presentante pro tempore, i sigg.ri Novani Sandra, Ragadini Al-berto, Vasini Pierluigi, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Albano Giovanni, Ferrari Stefano, Tavilla Daniela Anna, Tasso Paola, Quadrelli Maria Elisabetta, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Federico Sorrentino e dall'avv. Daniele Granara, con domi-cilio eletto presso primo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;
i sigg.ri Monticelli Adriano, Ferrari Paolo, Tomaselli Maria Lui-sa, non costituitisi;

nei confronti di

dei comuni di Vezzano Ligure in persona del Sindaco pro tempo-re non costituito; e di Santo Stefano Di Magra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Santa-relli e Casamo, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo stu-dio del primo, via Asiago n. 8;
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito-si;
della S.a.l.t. Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.n.a.s., in persona del direttore generale, legale rappresen-tante pro tempore del Ministero dell’Interno in persona del Mini-stro pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ope legis presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
della Conferenza dei Servizi c/o Provincia di La Spezia, in per-sona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
della Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore del-la Giunta regionale, non costituitosi;

nonché

dell’Acam s.p.a. in persona del direttore generale, legale rappre-sentante pro tempore, non costituitosi;
4) n. 4795 del 2006, proposto dalla società Acam s.p.a., rappre-sentato e difeso dall'avv. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi, Piera Sommovigo e Giovanni Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, piazza Mazzini, n. 27;

contro

il Comitato Vivere Bene La Macchia, in persona del legale rap-presentante pro tempore, i sigg.ri Novani Sandra, Ragadini Al-berto, Vasini Pierluigi, Lombardo Roberta, Matafù Annarosa, Albano Giovanni, Ferrari Stefano, Tavilla Daniela Anna, Tasso Paola, Quadrelli Maria Elisabetta, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Federico Sorrentino e dall'avv. Daniele Granara, con domi-cilio eletto presso primo, in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30;
i sigg.ri Monticelli Adriano, Ferrari Paolo, Tomaselli Maria Lui-sa, non costituitisi;
dalla Provincia di La Spezia, in persona del presidente pro tem-pore della Giunta provinciale non costituitosi
del comune di Vezzano Ligure, in persona del sindaco pro tem-pore, non costituitosi;
del comune di Santo Stefano di Magra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Santarelli, domi-ciliato in Roma , via Asiago n. 8;
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale N. 5 - Spezzino, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.r.p.a.l. - Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito-si;
della S.a.l.t. Società Autostrada Ligure Toscana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
dell’A.n.a.s., in persona del direttore generale, legale rappresen-tante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gene-rale dello Stato, e domiciliata ope legis presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
della Conferenza dei Servizi c/o Provincia di La Spezia, in per-sona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
del Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore,e del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati ope legis presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
del Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
della Regione Liguria, in persona del presidente pro tempore del-la Giunta regionale, non costituitosi;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Li-guria Genova, n. 353 del 7 aprile 2006, con il quale è stato accol-to il ricorso 104/2006 avverso i seguenti provvedimenti:
- determinazione del dirigente dell’area ambiente della Provincia della Spezia n. 170 del 29.09.2005, area 08, prot. n. 39163, pub-blicata sul B.U.R.L. n. 50, parte II, del 14.12.2005, di approva-zione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Ligure pre-sentato da ACAM s.p.a. ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 34 della L.R. n. 18/1999;
- deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi del 16.09.2004, aventi ad oggetto “Conferenza Provinciale ex art. 34 L.R. n. 18/99 e art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 e ss.mm.ii. – Progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzio-ne di CDR in Comune di Vezzano Ligure”
- atti della Conferenza dei Servizi istruttoria del 16.12.2003, del 4/05/2004 e dell’8.07.2004;
- parere della Regione Liguria riguardante la variante urbanisti-ca; deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 2.08.2004 recante pronuncia di compatibilità ambientale condizionata;
- nulla osta dell’ANAS in ordine alla fascia di rispetto autostra-dale;
- parere favorevole condizionato di conformità antincendio rila-sciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco della Spezia con nota prot. n. 4362/P del 17.11.2004.
Visti gli appelli con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle ri-spettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 marzo 2008, il consigliere Cesare Lamberti ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1) Con deliberazione consiliare n. 17 del 29 febbraio 2000, la re-gione Liguria ha approvato il piano regionale di gestione dei ri-fiuti urbani, ai sensi degli artt. 29 e 30 della l.r. n. 18 del 1999, di recepimento del D.Lgs. n. 22 del 1997.
1.1) Con delibera consiliare n. 79 del 30 luglio 2001, la provincia di La Spezia ha adottato il piano per l’organizzazione del sistema integrato di versione dei rifiuti urbani. Il piano è stato trasmesso il 30 luglio 2001, alla Regione Liguria per il parere di sostenibi-lità ambientale.
1.2) La regione ha richiesto alla Provincia una serie di chiari-menti con delibera n. 81 del 4 febbraio 2002, sulla base del pare-re espresso dal comitato tecnico regionale per il territorio sezione VIA n. 27/107 del 22 gennaio 2002. I chiarimenti sono stati for-niti dalla Provincia il 9 ottobre 2002;
1.3) A seguito del parere di sostenibilità ambientale espresso dal-la giunta regionale con la delibera n. 1614/2002, la provincia di La Spezia ha approvato il “Piano per l’organizzazione del siste-ma integrato di gestione dei R.U. nella provincia di La Spezia” con delibera n. 23 del 3 marzo 2003 nella stesura definitiva, re-cependo tutte le osservazioni formulate dalla Giunta Regionale.
1.3.1) Nella delibera n. 23/2003, si rileva fra l'altro, che il piano è sostenibile e che si impone di tutelare il territorio e la salute dei cittadini. Per sostenere la scelta di ripartire la dislocazione degli impianti sulle diverse aree del territorio provinciale sarebbe stato necessario individuare un sito in Val di Magra per l'ubicazione dell'impianto del CDR ed un unico sito in Val di Vara per disca-rica di materiali inerti, sapendo che per il compost l'impianto è già stato realizzato a Boscalino. Per l’individuazione dei due siti, quello per il CDR in Val di Magra e quello per gli inerti in Val di Vara, nel primo caso si tratta di un impianto con basso impatto ambientale e, nel secondo, di un netto miglioramento rispetto al deposito del rifiuto tal quale direttamente in discarica.
1.4) E’ stata in seguito costituito l’ATO per l’organizzazione e gestione dei rifiuti;
1.5) L’ACAM s.p.a. scelta -ex art. 27, l.r. n. 18/1999- dai comuni spezzini facenti parte dell’ambito territoriale ottimale per l’organizzazione della gestione dei rifiuti, quale soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, ha individuato il località Saliceti del Comune di Vezzano Ligure, il sito più idoneo per la realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani e per la produzione di CDR, trasmettendo alla Provincia il relativo progetto.
1.6) L’area 8, Ambiente, Autorizzazioni e Programmazione Tute-la Ambientale, ha indetto, ai sensi dell’art. 34 della l.r. n. 18/1999, la conferenza di servizi prevista dal decreto legislativo n. 22/1997, che si è articolata in tre riunioni.
1.7) Con delibera n. 851 del 2 agosto 2004, la Regione Liguria ha concluso positivamente la valutazione di impatto ambientale, dettando prescrizioni sul progetto di produzione di CDR propo-sto da ACAM s.p.a.
1.8) Con delibera n. 458 del 26 novembre 2004 la Provincia ha concluso il procedimento di sua competenza, recependo le con-clusioni della conferenza di servizi in data 16 settembre 2004 e la VIA effettuata dalla Regione nella delibera n. 851/2004.
2) Avverso la delibera n. 458 del 26 novembre 2004 della Pro-vincia di La Spezia, è stato adito il Tribunale amministrativo re-gionale della Liguria con il ricorso n. 274/2005, dal Comitato Vivere Bene La Macchia e da taluni privati abitanti della zona per dieci distinti motivi, precisamente:
2.1) violazione dell’art. 34 D.Lgs. 267/2000 in relazione agli artt. 3, 9 e 10 dell’accordo di programma del 30 aprile 1998: in sede di conferenza dei servizi l’approvazione della variante allo stru-mento urbanistico di Vezzano Ligure è avvenuta senza la parte-cipazione dell’autorità portuale di La Spezia (presente all’accordo di programma). La scelta non è stata condivisa dal Comune di Santo Stefano Magra né è stato attivato il Collegio di vigilanza previsto per gli eventuali accordi sostitutivi;
2.2) violazione dell’art. 27 co. 5, D.Lgs. n. 22\1997, dell’art. 34 co. 5, l.r. n. 18\99, degli artt. 8 e 9 l. n. 1150\1942 nonché dell’art. 59 l.r. n. 36\97, difetto di presupposto: l’approvazione del progetto da parte della Provincia ha costituito variante al PRG di Vezzano senza il rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale;
2.3) violazione dell’art. 27 co. 5, D.Lgs. n. 22/1997, dell’art. 34 co. 5, l.r. n. 18/1999, degli artt. 59 e 84 co. 2, lett a) e b), l.r. n. 36\1997, dell’art. 14, l. n. 241\90, difetto di presupposto e di mo-tivazione: la variante al P.R.G. non era di interesse locale;
2.4) violazione dell’art. 27 co. 5 D.Lgs. n. 22\97, dell’art. 34 co. 5, l.r. n. 18\99, dell’art. 1 ss. D.Lgs. n. 152\99, dell’art. 142 lett c) e 146 d.lgs. n. 42\2004, difetto di presupposto, istruttoria e motivazione: la compatibilità paesaggistica dell’intervento man-ca o del tutto immotivata;
2.5) violazione degli artt. 59 e 84 comma 2 lett a) e b) l.r. n. 36\1997, difetto di presupposto: la presenza del vincolo ambien-tale e paesistico osta all’applicabilità della procedura semplifica-ta della conferenza di servizi;
2.6) violazione degli artt. 27 e 28 D.Lgs. n. 22\1997, dell’art. 34 l.r. n. 18\1999, dell’art. 1 co. 5, l.r. n. 20\1991, degli artt. 142 lett c) e 146 D.Lgs. n. 42\2004, dell’art. 3, l. n. 241\1990, difetto di presupposto, istruttoria e motivazione: il progetto è incompatibi-le con il vincolo esistente;
2.7) violazione degli artt. 27 e 28 D.Lgs. 22\1997, dell’art. 34, l.r. n. 18\99, difetto di istruttoria, contraddittorietà e perplessità: sono imposte trentuno prescrizioni ambientali, tecniche e di sicu-rezza dalle quali emerge l’incompatibilità dell’intervento con le condizioni ambientali della zona;
2.8) violazione dell’art. 26, l.r. n. 9\1993, dell’art. 1 co. 1 bis, d.l. n, 180\1998 e successive modifiche, dell’art. 17 commi 6 bis ss., l. n. 183\1989 e delle delibere del comitato istituzionale dell’autorità di bacino interregionale del fiume Magra: manca il parere del comitato tecnico dell’autorità di bacino in relazione al-la presenza del corso d’acqua Gora dei Mulini;
2.9) violazione dell’art. 27, co. 5, D.Lgs. 22\1997, dell’art. 34, co. 5, l.r. n. 18\1999, difetto di presupposto: è violato il termine di 30 gg per l’approvazione del progetto;
2.10) violazione dell’art. 107, D.Lgs. n. 267\2000, incompetenza della Giunta provinciale all’approvazione e autorizzazione all’impianto, rientrando nella sfera di attribuzioni del dirigente.
3) Si sono costituiti in primo grado la Provincia di La Spezia, l’ACAM s.p.a., il Comune di Vezzano Ligure, La Regione Ligu-ria, l’ARPAL e il Ministero dell’interno.
4) Con la sentenza n. 1429 del 5 novembre 2005 il tribunale amministrativo regionale della Liguria: -ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Comitato Vivere Bene La Macchia, ed ha rigettato tutte le altre eccezioni in rito. Ha accolto il ricorso per il decimo motivo di incompetenza, dichiarato assorbente de-gli altri, per l’incompetenza della Giunta provinciale all’approvazione e autorizzazione all’impianto. Ha poi trattato nel merito tutte le censure ed ha accolto il secondo motivo per l’inosservanza della disciplina partecipativa prevista dalla legi-slazione urbanistica nazionale e regionale sull’approvazione del progetto da parte della Provincia nella parte in cui rappresenta variante al PRG di Vezzano.
5) La sentenza è impugnata dalla Provincia di La Spezia con l’appello n. 1783/2006 e con l’appello n. 1872/2006 dalla società Acam Spa.
5.1) Nell’appello n. 1783/2006 si sono costituite la società Acam s.p.a. e la Regione Liguria chiedendo l’accoglimento dell’appello. Nell’appello n. 1872/2006 si è costituita la Provin-cia di La Spezia chiedendo l’accoglimento dell’appello. In am-bedue i giudizi si sono costituiti con memoria il Comitato Vivere Bene La Macchia e gli abitanti della zona ricorrenti in primo grado in qualità di soggetti privati chiedendo il rigetto dell’appello.
6) In pendenza del giudizio di primo grado di cui al ricorso n. 274/2005 innanzi al tribunale amministrativo regionale della Li-guria, il Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia, in via cau-telativa, ha convalidato la deliberazione n. 458 del 26 novembre 2004, e al contempo, ha riapprovato il progetto ed autorizzava la realizzazione dell'impianto. La relativa determinazione dirigen-ziale n. 170 del 29 settembre 2005 è stata affissa all’Albo Preto-rio della Provincia dal 6 ottobre al 21 ottobre 2005.
7) Avverso la determinazione dirigenziale è proposto il ricorso n. 104/2006 al tribunale amministrativo della Liguria dal Comitato Vivere Bene La Macchia e dai privati abitanti della zona per sei distinti motivi:
7.1) illegittimità derivata per gli stessi vizi già dedotti con il pre-cedente ricorso n. 274\2005, oggetto della sentenza 1429/2005;
7.2)violazione dell’art. 21 nonies co. 2, l. n. 241\90, difetto dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità: alla data della pubbli-cazione del provvedimento di convalida. l’atto convalidato era stato annullato in sede giurisdizionale per vizi diversi;
7.3) violazione degli artt. 21 nonies, l. n. 241/1990, dell’art. 6, l. n. 249\1968 e dell’art. 107 commi 2 e 3 lett. f). D.Lgs. n. 267\2000, nonché dei principi in materia di ratifica degli atti amministrativi, eccesso di potere per contraddittorietà ed illogi-cità manifeste, trattandosi di incompetenza assoluta;
7.4) violazione degli artt. 27 co. 5, D.Lgs. 22\1997, dell’art. 34 co. 5, l.r. n. 18\1999, degli artt. 8 e 9, l. n. 1150\1942, dell’art. 59, l.r. n. 36\1997, difetto di presupposto: l’approvazione del progetto da parte della Provincia ha costituito variante al PRG di Vezzano senza il rispetto della disciplina partecipativa prevista dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale;
7.5) violazione degli artt. 27 e 28, D.Lgs. 22\1997, 34 l.r. n. 18\1999, 1 ss. D.Lgs. n. 152\99, degli art. 142, lett c) e 146 D.Lgs. n. 42\2004, difetto di presupposto, istruttoria e motiva-zione sulla compatibilità paesaggistica e idrogeologica dell’intervento;
7.6) violazione degli artt. 7 ss., l. n. 241\90 e dei principi in ma-teria di procedimento amministrativo, contraddittorietà estrinse-ca ed illogicità manifesta: è mancato il rispetto delle garanzie partecipative in capo a soggetti interessati quali i ricorrenti av-verso l’atto convalidato.
8) Con la sentenza n. 353 del 7 aprile 2006, il Tribunale Ammi-nistrativo Regionale della Liguria ha estromesso dal giudizio il Comitato Vivere Bene La Macchia, ha dichiarato la legittimazio-ne attiva dei privati abitanti della zona ed ha accolto il ricorso nel merito per gli assorbenti profili di cui al secondo ed al sesto motivo di gravame.
9) La sentenza è impugnata dalla Provincia di La Spezia con l’appello n. 4326/2006 e con l’appello incidentale autonomo n. 4795/2006 dalla società Acam Spa.
9.1) Nell’appello n. 4326/2006 si è costituita l’Anas s.p.a. chie-dendo l’accolgimento dell’appello. Nell’appello n. 4795/2006 si sono costituiti il Ministero dell’interno e il Comune di S. Stefano Marga. In ambedue i giudizi si sono costituiti con memoria il Comitato Vivere Bene La Macchia e i privati abitanti della zona.
10) In prossimità della pubblica udienza di discussione del 18 marzo 2008, le parti hanno presentato memoria.

DIRITTO

1. I quattro appelli devono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza per evidenti motivi di connessione soggettiva e oggetti-va.
1.1. Si appuntano avverso le sentenze del Tribunale Amministra-tivo Regionale della Liguria n. 1429 del 5 novembre 2005, di ac-coglimento del ricorso n. 274/2005 nei confronti della delibera-zione della Giunta provinciale n. 458 del 26 novembre 2004, di approvazione del progetto definitivo di impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in Comune di Vezzano Li-gure e n. 353 del 7 aprile 2006, di accoglimento del ricorso 104/2006 nei confronti della determinazione del dirigente dell’area ambiente della Provincia della Spezia n. 170 del 29.09.2005, di riapprovazione, con le stesse modalità e gli stessi termini del precedente progetto, in luogo della Giunta provincia-le di La Spezia.
1.2. Degli appelli, il n. 1783 e il n. 4316 del 2006 sono proposti dalla Provincia di La Spezia nella qualità di soggetto emanante in piano e il progetto e il n. 1872 e il n. 4795 del 2006 sono pro-posti dalla società Acam s.p.a., nella qualità di affidataria della gestione dei rifiuti .
1.3. Ambedue le decisioni hanno estromesso dal giudizio il Co-mitato Vivere Bene La Macchia, in accoglimento delle relative eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva, mentra hanno rigettato l’analoga eccezione nei confronti dei ricorsi pro-posti dagli abitanti della zona, anche ricorrenti uti singuli.
1.4. I ricorsi sono stati accolti nel merito limitatamente a talune delle complesse censure dispiegate. In particolare, la sentenza n. 1429/2005 ha dichiarato fondata ed assorbente sulle altre per l’annullamento del provvedimento, la decima censura introdutti-va. La sentenza tuttavia ha esaminato anche i motivi dichiarati assorbiti, per completezza anche ai fini di fornire indicazioni in merito all’eventuale riesercizio del potere. Dei motivi esaminati, è stato accolto il secondo motivo e rigettati gli altri. La sentenza n. 353/2006 ha accolto il secondo, il sesto e il quarto motivo (quest’ultimo con rinvio alle argomentazioni della sentenza n. 1429/2005), mentre ha rigettato il primo, il terzo e il quinto (anch’esso con rinvio alle argomentazioni della sentenza n. 1429/2005).
1.5. Va, infine, precisato che, dopo l’annullamento della delibe-razione n. 458 del 26 novembre 2004 da parte della sentenza n. 1429/2005, per incompetenza relativa della Giunta Provinciale, il Dirigente dell’area ambiente della Provincia di La Spezia ha convalidato, con propria determinazione n. 170 del 29 settembre 2005, la deliberazione della Giunta provinciale recependone in-tegralmente il contenuto, ai sensi dell’art. 21-octies e nonies del-la legge. n 241 del 1990.
2. Comune ad entrambi gli appelli della Provincia è la censura nei confronti delle statuizioni di rigetto dell’eccezione di legitti-mazione attiva dei soggetti residenti in prossimità dell’intervento.
2.1. Nei confronti dell’estromissione dal giudizio del Comitato Vivere Bene la Macchia, per carenza di legittimazione attiva, si è formata la cosa giudicata formale, non essendo stato proposto l’appello incidentale avverso i relativi capi di sentenza sfavore-voli alla ricorrente (ex plurimis, Cons. Stato, V, 28 maggio 2004, n. 3439).
2.2. Per quanto attiene la posizione processuale dei privati abi-tanti nelle zone prossime al nuovo insediamento, le sentenze di primo grado rinvengono la posizione legittimante di interesse specifico e qualificato sia sotto il profilo edilizio, per la tutela dei valori urbanistici garantiti sia sotto l’aspetto della salubrità dell’ambiente e della salvaguardia del diritto alla salute, con pre-cipuo riguardo all'esercizio dell’impianto di smaltimento di rifiu-ti .
2.3. Con riferimento ai residenti nelle aree limitrofe a quella in cui sorge l'impianto assentito, la situazione di vicinitas rappre-senterebbe di per sé il presupposto per adire il giudice ammini-strativo, senz’altra dimostrazione della sussistenza di un interes-se qualificato alla tutela giurisdizionale, in quanto concreta il presupposto dello stabile collegamento fra il soggetto agente e la zona incisa dall'assentita concessione,
2.4. Va precisato che alcuni ricorrenti risiedono in zone prossime all’impianto, nello stesso comune e nelle immediate vicinanze, altri nel comune di Santo Stefano Magra ma subiscono, tuttavia analogo pregiudizio data la natura dell’impianto, dei materiali e delle emissioni previste nonché delle caratteristiche della zona. L’intervento in esame si colloca, infatti, nell’ambito di un più ampio progetto volto ad incidere e modificare la destinazione e le caratteristiche dell’intera area coinvolgente i territori dei co-muni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Magra.
2.5. E’ perciò da condividere la loro legittimazione ad impugnare le rilevanti trasformazioni dell’area interessata tramite le varianti agli atti di pianificazione urbanistica e ai provvedimenti attuati-vi, perché prodromici alla realizzazione concreta degli interventi, indiscutibilmente di considerevole impatto, nei quali gli interessi urbanistici non possono essere considerati disgiunti da quelli ambientali, intesi sotto l’aspetto del diritto alla salute per la salu-brità dei luoghi in cui si svolge la vita individuale.
2.6. Nella parte motiva della deliberazione di giunta n. 458 del 26 novembre 2004 è espressamente chiarito che le aree, acquisite tramite preliminare di compravendita, in base alle norme di at-tuazione del PRG, erano collocate in zone TR3 e TRZSter e de-stinate ad accogliere impianti e servizi connessi e finalizzati ad attività intermodale containerizzata per la movimentazione, di-stribuzione, assemblaggio (logistica) e stoccaggio delle merci, depositi e magazzini scorte, e servizi alle infrastrutture stradali. 2.7. Siffatta destinazione è mutata in TRZ9, a seguito della va-riante introdotta dall’approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 27 co. 5, D.Lgs. 22/1997 e dell'art. 34 co. 5, l.r. 18/1999. Sia pur conservando vocazione industriale, le aree si prestano ad acco-gliere impianti inerenti allo stoccaggio ed al recupero dei rifiuti urbani, i cui effetti sull’ambiente e sulla salubrità dei luoghi sono indiscutibilmente diversi da quelli delle merci stoccate o del traf-fico pesante.
2.8. Resta, in tal modo, confermato l’interesse alla compatibilità urbanistica dell’area, per il rilevante cambiamento di destinazio-ne, implicito nell’approvazione del progetto ed alla verifica della sua rispondenza alle disposizioni sulla tutela della proprietà, uso del territorio, la salute e l'ambiente (Cons. Stato, VI, 7 agosto 2003, n. 4557).
3. Non ha, poi, rilievo dirimente eccepire che i provvedimenti implicano modifiche non sostanziali di un precedente assetto ur-banistico approvato nel 1998 (Accordo di programma) che aveva consentito di trasformare definitivamente in zona industriale una vasta area a prevalente destinazione agricola , su iniziativa dei Comuni di Vezzano Ligure e di Santo Stefano Magra partecipan-ti a quell'Accordo.
3.1. Dall’assetto urbanistico conseguente all’Accordo di Pro-gramma del 1998, la destinazione delle aree coinvolte dal proget-to era in parte TR3,in parte TRZ8 ter, in parte (minima) area ver-de alberata: destinata cioè ad attività industriali di movimenta-zione di merci e di servizi alle infrastrutture stradali e non di trat-tamento e deposito temporaneo dei rifiuti, come ora prevede la variante approvata dalla Provincia con l’approvazione dell'im-pianto di trattamento dei rifiuti.
3.2. Nel nuovo strumento urbanistico, le stesse aree assumono la destinazione TRZ9, con destinazione d'uso ad impianti di tratta-mento dei rifiuti e di stoccaggio, per i quali l’interesse urbanisti-co non è disgiunto da quello della conservazione dell’ambiente accettabile sotto il profilo della salubrità.
3.3. Viene così a cadere l’ulteriore censura di appello, nella quale si eccepisce ma mancanza di attuale interesse dei ricorrenti data la precedente urbanizzazione dell’area, risalente a provvedimenti urbanistici consolidati da tempo dai quali era derivata la com-promissione della località “La Macchia” sotto il profilo ambien-tale sin dall’Accordo di Programma del 1998, che sancì l’abbandono della destinazione agricola a favore di quella indu-striale.
3.4. Gli elementi introdotti dai provvedimenti della provincia, at-tribuiscono all’intervento non già carattere di semplice comple-tamento dell’Accordo del 1998 ma di assoluta novità per la tra-sformazione della destinazione dell’area ad usi diversi da quelli allora previsti. Elementi che rendono attuale l’interesse a ricorre-re, ad onta della relativa eccezione d’inammissibilità ribadita da-gli appellanti.
4. Se la diversità degli interessi incisi dai provvedimenti in esa-me differenzia il “bene ambiente” da salvaguardare rispetto al “bene paesaggistico” di cui all’art. 134, D.Lgs. n. 142/2004, così non è per quanto attiene all’interesse alla salubrità ambientale, il cui riconoscimento da parte della sentenza impugnata è ancora oggetto di censura.
4.1. L’interesse a sindacare l'apprezzamento dell'amministrazio-ne n capo ai singoli soggetti interessati alla tutela ambientale del territorio, per le possibili conseguenze di danno o di pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente è riconosciuto da risalente giurisprudenza anche della Sezione (Cons. Stato, V, 12 ottobre 1999 , n. 1445). E, ancora di recente il diritto alla salute, inteso come conservazione del territorio, ha trovato riconoscimento nel quadro dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione anche quando la lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti della p.a. di cui sia denunciata l'illegittimità, come quella della gestione del territorio in rapporto all'interesse generale pubblico all'ambiente salubre (Cass., sez. un., 28 dicembre 2007, n. 27187).
4.2. Va, anche per questo, rigettato l’ulteriore profilo di difetto di legittimazione dei ricorrenti, il cui interesse meramente edilizio, di proprietari di abitazioni finitime alle aree d’intervento, sarebbe stato erroneamente identificato con quello urbanistico ad inibire la loro trasformazione. Nella specie, il rilascio delle concessioni a realizzare le strutture necessarie agli impianti è direttamente connesso alla trasformazione urbanistica dalla quale i ricorrenti traggono il vulnus al loro diritto alla salute ed alla fruizione di una ambiente salubre.
4.3. Per questo aspetto, è anche infondata l’altra eccezione d’inammissibilità del ricorso, per non avere i ricorrenti dato pro-va della loro residenza in prossimità dell’intervento contestato. Per quanto attiene alla residenza ed alla collocazione degli im-mobili nelle immediate vicinanze dell’area interessata all’intervento, tale prova è stata fornita dalla stessa società A-cam, che ha messo a disposizione del Tribunale amministrativo regionale della Liguria un’elaborata cartografia da cui è stata tratta la prova irrefutabile del pregiudizio.
5. Con precipuo riguardo alla sentenza n. 353/2006, va, infine, respinta, l’eccezione di tardività del ricorso in primo grado n. 104/2006 (espressamente riproposta nella presente fase) perché successivo alla scadenza del termine per impugnare, decorrente dalla pubblicazione della determina dirigenziale n. 170 del 29 settembre 2005 all’albo pretorio della Provincia di La Spezia, dei comuni di Vezzano Ligure e di S. Stefano Magra e, per estratto, su due quotidiani.
5.1. E’ noto al Collegio l’effetto della presunzione legale di co-noscenza, derivante dalla pubblicazione dell'atto nell'albo preto-rio del soggetto da cui esso promana (Cons. Stato, V, 23 ottobre 2007, n. 5564; Cons. Stato, V, 13 dicembre 2005, n. 7054) ed al-trettanto nota l’assimilazione, ai fini del decorso del termine, del-le deliberazioni degli organi di governo con le determinazioni dei dirigenti dell’ente locale, per l’analogia dell'intento di rende-re pubblici tutti gli atti di esercizio del potere deliberativo, indi-pendentemente dalla natura collegiale dell'organo emanante (Cons. Stato, V, 15 marzo 2006 , n. 1370).
5.2. A parte, però, le perplessità di tale orientamento, è di ostaco-lo al decorso del termine il carattere di diritto soggettivo delle si-tuazioni giuridiche coinvolte, nella parte in cui affermano la vio-lazione di beni costituzionalmente tutelati quale è il diritto alla salute ad all’ambiente salubre, che i ricorrenti affermano com-promesso nelle zone interessate all’intervento e limitrofe alle lo-ro abitazioni.
5.5. La ricevibilità del ricorso introduttivo deve essere, pertanto confermata, anche se per le ragioni ora precisate.
6. Dei motivi di appello -da esaminare in ordine logico e a se-conda delle questioni specifiche di ciascuno o comuni ad uno più di essi- va innanzitutto esaminato quello nei confronti della sen-tenza n. 353/2006, nella parte in cui ha accolto il secondo motivo del ricorso n. 104/2006, avverso la determina dirigenziale n. 170 del 29 settembre 2005.
6.1. Ad avviso del Tribunale territoriale, la determina n. 170 del 2005, con la quale il Dirigente dell’U.O. Area Ambiente della Provincia di La Spezia ha convalidato la delibera della Giunta provinciale n. 458 del 2004 condividendone i contenuti, era ille-gittima e quindi inidonea a produrne l’effetto sanante.
6.2. Secondo il Tribunale amministrativo, infatti, la determina n. 170 del 2005 del Dirigente l’Unità organizzativa competente, sa-rebbe divenuta efficace soltanto il 22 ottobre 2005, dopo la sca-denza dei quindici giorni di pubblicazione nell’albo pretorio av-venuta il 6 ottobre e, perciò, dopo la pubblicazione, ex art. 23 bis l. n. 1034\1971, avvenuta il giorno 21 ottobre 2005, del disposi-tivo della sentenza n. 1429 del 2005, che aveva annullato prece-dente delibera n. 458 del 2004, per incompetenza della Giunta provinciale. La convalida avrebbe, perciò, dispiegato i suoi effet-ti nei confronti di un atto già fulminato di nullità.
6.3. In aggiunta, il Tribunale ha rilevato il sintomo dell’eccesso di potere per la mancanza di animus convalidandi nel dirigente che aveva proceduto alla convalida, nell’avere fatto proprie sic et simpliciter le motivazioni dell’organo collegiale, richiamando le argomentazioni difensive della Provincia.
6.4. Le motivazioni della sentenza non convincono e la censura va accolta.
6.5. Secondo l’art. 33, co. 1. l. n. 1034/1971 l’esecutività, intesa come capacità dell’atto a produrre gli effetti vincolanti che gli sono propri, costituisce requisito della sentenza e non certo del dispositivo pubblicato nei termini dell’art. 23-bis co. 6, introdot-to dalla legge n. 205/2000. Rispetto alla pubblicazione del dispo-sitivo, assunto nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2005, la sentenza n. 1429 è stata pubblicata il 5 novembre 2005.
6.6. Per quanto attiene all’efficacia delle statuizioni annullatorie ivi contenute, la sentenza è, quindi, successiva sia al 22 ottobre 2005, di scadenza dei quindici giorni di pubblicazione nell’albo pretorio previsti per il decorso del termine d’impugnazione, sia al 16 ottobre 2005, di scadenza dei dieci giorni dalla pubblicazione, stabiliti dall’art. 134, co. 4, del TUEL n. 265/2000, per l’efficacia dei provvedimenti non soggetti a controllo. Nel momento in cui è intervenuto l’annullamento giudiziale della delibera n. 458 del 2004, la sua convalida ad opera della determina n. 170 del 2005, aveva perciò pienamente prodotto la sua efficacia sanante.
6.7. La conclusione è avvalorata dalla sospensione, in pendenza di appello, della sentenza n. 1429 del 2005 da parte di questa stessa con l’ordinanza n. 3465 del 14 luglio 2006. L’efficacia del provvedimento cautelare rende pienamente applicabile l’art. 6 della legge n. 249/1968, secondo il quale alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale (Consiglio Sta-to, sez. V, 21 dicembre 1989, n. 863).
6.8. Va in ogni caso disatteso anche l’ulteriore aspetto di man-canza di animus ratificandi del successivo provvedimento diri-genziale, che si sarebbe limitato a fare proprie le argomentazioni difensive della Provincia, senza alcun effettivo rinnovo della po-testà pubblica o manifestazione di volontà da parte dell'organo competente.
6.9. Secondo la giurisprudenza della Sezione, la conferma inte-grale del provvedimento viziato di incompetenza, contenuta nella delibera consiliare di ratifica è sufficiente ad emendare l'atto rati-ficato dal vizio di incompetenza relativa, indipendentemente dal-le motivazioni poste a base della stessa, dato il contenuto sostan-zialmente sanante dell'atto, preordinato, come propriamente quel-li di secondo grado, a sopperire alle carenze di legittimità che l’autorità emanante abbia autonomamente riscontrato (Consiglio Stato, sez. V, 21 dicembre 1989, n. 863).
7. Sul punto, perciò, la sentenza deve essere, conclusivamente, riformata.
7.1. Alla legittimità della convalida intervenuta con determina dirigenziale n. 170 del 2005, segue la sopravvenuta carenza d’interesse al motivo appuntato nell’appello n. 1783/2006 della Provincia di La Spezia, nei confronti dell’incompetenza dell’organo collegiale che aveva adottato la delibera n. 458 del 2004.
8. La sentenza va invece confermata, anche se nei limiti che si dirà, per l’accoglimento del sesto motivo introduttivo, che ha ri-tenuto la convalida n. 170 del 2005 viziata di violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, perché adottata senza il rispetto delle ga-ranzie partecipative al relativo procedimento nei confronti dei privati soggetti che avevano impugnato in sede giurisdizionale la deliberazione convalidata n. 458 del 2004.
8.1. Nei confronti della convalida da parte del dirigente della competente U.O., l’applicazione dell’art. 7, l. n. 241/1990 trova ragion d’essere nella seconda parte del comma primo, laddove dichiara l'amministrazione tenuta a fornire, con le stesse modali-tà, notizia dell'inizio del procedimento, qualora dal provvedi-mento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o fa-cilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari.
8.2. In disparte dalle considerazioni sulla qualità di diretti inte-ressati dei privati ricorrenti in ragione della qualità della situa-zione giuridica che si assume compromessa, il loro pregiudizio è diretta conseguenza dell’idoneità del provvedimento convalidato a produrre effetti stabili nel tempo e addirittura ulteriori alla sen-tenza di annullamento per l’assorbente motivo dell’incompetenza dell’organo che lo aveva adottato.
8.3. Non ha pregio l’assunto della Provincia di La Spezia sulla natura di “variazione di poco conto” del provvedimento convali-dato e sul carattere necessitato del provvedimento di convalida, perché emesso dallo stesso dirigente che aveva convocato, pre-sieduto e diretto i lavori della conferenza dei servizi ex lege n. 22/1997.
8.4. Che in nessun caso il provvedimento potesse essere diverso da quello adottato, non esonerava il dirigente dall’avviso agli in-teressati dell’avvio della procedura, in osservanza degli oneri di correttezza e trasparenza che rappresentano portato ineludibile della legge sull’azione amministrativa.
8.5. In questi specifici limiti va confermata la decisione impu-gnata e l’appello va respinto, anche se, allo stato, non è possibile emanare alcuna statuizione sul risarcimento dovuto ai ricorrenti per il danno da illegittimo comportamento della p.a., in assenza di appello incidentale avverso il capo della sentenza che ne ha rigettato la relativa domanda.
9. Per quanto attiene ancora alla sentenza n. 353 del 2006, è co-perto da cosa giudicata il rigetto del motivo d’illegittimità della convalida per l’incompetenza assoluta del consiglio provinciale ad emanare la deliberazione convalidato. Avverso il relativo ca-po di sentenza non è proposto appello incidentale da parte dei ri-correnti in primo grado. I motivi di appello spiegati nei confronti degli altri capi della decisione, (inerenti il rigetto del quinto e l’accoglimento del quarto motivo del ricorso originario) sono comuni a quelli contenuti nella sentenza n. 1429 del 2005. Pos-sono perciò essere esaminati in sede di trattazione degli appelli proposti nei confronti di quest’ultima, dalla Provincia di La Spe-zia e dalla sociatà Acam s.p.a..
9.1. Nella sentenza n. 1429 del 2005, il tribunale amministrativo territoriale ha accolto il decimo introduttivo d’incompetenza, as-sorbente rispetto agli altri motivi, esaminati però per sola com-pletezza. Di essi è stato accolto il secondo introduttivo del ricor-so n. 274/2005, di violazione delle disposizioni nazionali e re-gionali sulla partecipazione al procedimento di variante allo strumento urbanistico del comune di Vezzano e sono stati riget-tati tutti gli altri.
9.2. Il secondo motivo del ricorso n. 274/2005 è comune al quar-to motivo del ricorso n. 104 del 2006 (che è stato parimenti ac-colto dalla sentenza n. 353 del 2006), il cui accoglimento è stato fatto regolarmente segno di appello da parte della Provincia di La Spezi e della società Acam s.p.a.. I motivi terzo quarto, quin-to, sesto e ottavo del ricorso n. 274/2005 presentano profili co-muni al terzo e quinto motivo del ricorso n. 104 del 2006, respin-to con la sentenza n. 353 del 2006.
9.3. Sui motivi di ricorso respinti si ritiene formato il giudicato formale, in assenza di apposito appello incidentale dei soccom-benti, che, nella memorie costitutive, hanno chiesto il rigetto de-gli appelli, senza in alcun modo confutare il rigetto dei predetti motivi.
10. Nell’accogliere il secondo motivo del ricorso n. 274/2005 ed il quarto del ricorso n. 104/2006, il Tribunale amministrativo del-la Liguria ha affermato che l’effetto di variante allo strumento urbanistico vigente proprio dell’approvazione del progetto e dell’autorizzazione all’impianto da parte della conferenza dei servizi prevista dall’art. 27, D.Lgs. n. 22/1997 non fa venire me-no la garanzie partecipative proprie dell’approvazione degli strumenti urbanistici. In assenza di esse, doveva ritenersi illegit-tima l’approvazione del piano con efficacia di variante allo stru-mento urbanistico di Vezzano.
10.1. La tesi è erronea, alla luce del procedimento delineato dall’art. 27, D.Lgs. n. 22/1997 come recepita dalla legge regiona-le Liguria n. 18/1999, di definizione della disciplina generale, degli obiettivi e dell'attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di ambiente, bilancio idrico e difesa del suolo, energia, come gli appellanti sostengono nella relativa censura che è conseguentemente da accogliere.
10.2. Nell’art. 27, D.Lgs. n. 22/1997, la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, anche pericolosi, è demandata alla Regione, cui spetta, tramite la persona del re-sponsabile, di esaminare il progetto definitivo dell'impianto ed acquisire la valutazione d’impatto ambientale ove necessaria e indire la conferenza dei servizi cui partecipano i responsabili de-gli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati. L’approvazione regionale del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, una volta esau-rita l’istruttoria tecnica ed espletata la conferenza dei servizi, so-stituisce ogni altro provvedimento di competenza di organi re-gionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, varian-te allo strumento urbanistico comunale, oltre a comportare la di-chiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
10.3. Nel ripartire le competenza in materia fra la regione e le province, la legge regionale n. 18/1999, demanda alla regione l’approvazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti e la fissazione dei criteri per l'individuazione delle aree e degli im-pianti adatti allo smaltimento dei rifiuti (artt. 23 e 29, l.r. n. 18/1999) e alle province le funzioni amministrative sull’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provin-ciale nonché quelle relative alla approvazione dei progetti e auto-rizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997.
10.4. Nell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/11997, l’efficacia di variante allo strumento urbanistico comunale, propria dell’approvazione del progetto e dell’autorizzazione alla realizzazione dell'impian-to, era connessa alla competenza propria della regione di appro-vazione dello strumento urbanistico comunale prevista dalla nor-mativa urbanistica statale. La stessa logica deve applicarsi all’art. 32 della l.r. n. 18/1999, laddove commette alle province l’approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, con l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli im-pianti di smaltimento e recupero e con la stessa efficacia di va-riante allo strumento urbanistico comunale.
10.5. Se pertanto nella legislazione nazionale l’approvazione del piano e del progetto da parte della regione riveste efficacia di va-riante allo strumento urbanistico senz’altro adempimento o par-tecipazione, analogo effetto deve ritenersi proprio anche dell’approvazione del piano e del progetto da parte della provin-cia, come disciplinati dalla legislazione regionale della Liguria.
10.6. L’espresso rinvio dell’art. 24, co.1. lett. c). l.r. n. 18/1999, all’art. 27, del D.Lgs. n. 22/1997, implica che alla provincia fac-ciano capo tutte le funzioni amministrative relative alla approva-zione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ivi compresa l’efficacia dei medesimi a va-riare lo strumento urbanistico comunale con la loro approvazio-ne, indipendentemente da ogni altro strumento partecipativo pre-visto dalla legislazione urbanistica nazionale, restando attribuita alla provincia non solo la funzione prima esercitata dalla regione ma la concreta efficacia che essa espleta sui provvedimenti a ca-rattere generale sui provvedimenti comunali.
10.7. A seguito del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione n. 17 del 29 febbraio 2000, la Pro-vincia di La Spezia ha adottato il piano provinciale per l’organizzazione e gestione del sistema integrato dei rifiuti con delibera n. 79 del 2001, ai sensi dell’art. 32 della l.r. n. 18/1999. Fra i cinque siti idonei per ospitare l’impianto di produzione del CDR era anche previsto il sito Vezzano Ligure – Siliceti per il quale lo strumento urbanistico comunale allora vigente prescri-veva una destinazione urbanistica di tipo industriale produttivo.
10.8. Una volta perfezionatasi l’approvazione del piano provin-ciale dei rifiuti di La Spezia con l’invio alla regione e il deposito presso la segreteria della Provincia e dei Comuni (per quaranta-cinque giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni) e la pronuncia della Regione sulla so-stenibilità ambientale, l’approvazione definitiva del piano da par-te della Provincia era totalmente nella condizione di apportare senz’altro adempimento le necessarie modifiche allo strumento urbanistico comunale.
10.9. Il motivo di appello deve essere conseguentemente accolto.
11. Per le ragioni di cui in motivazione, gli appelli riuniti devo-no, conseguentemente, essere per una parte dichiarati improcedi-bili, per altra parte accolti e, per altra parte, essere respinti.
11.1. Le spese del doppio grado vanno compensate fra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, decidendo sugli appelli riuniti, li dichiara in parte im-procedibili, in parte fondati e, per il resto, li respinge, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dal-l'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 18 marzo 2008, con l'intervento dei Signori:

Sergio Santoro Presidente
Cesare Lamberti rel. est Consigliere
Marco Lipari Consigliere
Vito Poli Consigliere
Francesco Caringella Consigliere

L’Estensore Il Presidente
Cesare Lamberti Sergio Santoro

Il Segretario

f.to Rosi Graziano
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 NOVEMBRE 2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Sezione
f.to Livia Patroni Griffi

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